TAR Napoli, sez. VIII, sentenza breve 2011-04-08, n. 201102043
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Testo completo
N. 02043/2011 REG.PROV.COLL.
N. 07275/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7275 del 2010, proposto da:
D L M, rappresentato e difeso dall'avv. G T, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Campania, Napoli;
contro
Ministero della Giustizia, commissione degli esami di avvocato presso la Corte d'Appello di Bologna, commissione esami di avvocato presso la Corte d'Appello di Napoli, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
del verbale del 7 giugno 2010 della sottocommissione degli esami di avvocato presso la Corte d’Appello di Bologna recante annullamento della prova scritta sostenuta dal ricorrente, con conseguente giudizio di non ammissione alla prova orale, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Sono impugnati gli atti meglio specificati in epigrafe con i quali la Sottocommissione degli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Bologna per la sessione 2009, in sede di valutazione degli elaborati redatti presso la Corte di Appello di Napoli, non ha ammesso il ricorrente a sostenere le prove orali sul presupposto dell’annullamento dell’elaborato relativo al parere motivato di diritto civile ai sensi dell’art. 23 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37.
Parte ricorrente deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia chiedendo la reiezione del gravame.
Alla camera di consiglio del 23 marzo 2011, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensione degli atti gravati, il Collegio si è riservato di provvedere