TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 2017-03-13, n. 201700179

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 2017-03-13, n. 201700179
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201700179
Data del deposito : 13 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/03/2017

N. 00179/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00051/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 51 del 2017, proposto da:
V K, rappresentata e difesa dall'avvocato P G, con domicilio eletto presso il suo studio, in Ancona, piazza Stamira, 10;

contro

Regione Marche, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato L S, con domicilio eletto presso il Servizio Legale della Regione, in Ancona, piazza Cavour, 23;

Regione Marche Giunta Regionale Servizio Sanità, in persona del Dirigente del Servizio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione,

della nota n. 0857692 /02/12/2016 R_Marche/GRM/SAS/Pdel2.12.2016, comunicata il 2 Dicembre 2016, avente sostanza di diniego dell'istanza di ammissione in soprannumero al corso triennale 2016-2019 di Medicina Generale presentata dalla dott.ssa K il 19 Settembre 2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2017 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente, in possesso della laurea in medicina e dell’abilitazione all’esercizio della professione (titoli conseguiti entrambi nel 1991 presso l’università russa di Nalchik) impugna il provvedimento di diniego dell’ammissione in sovrannumero alla frequenza del corso triennale di formazione in medicina generale di cui al D.Lgs. n. 368/1999. L’istanza era stata formulata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 3 della L. n. 401/2000.



2. Il diniego si fonda sull’asserita mancata adozione da parte della Regione Marche di un avviso destinato specificamente all’ammissione in sovrannumero, avviso che l’amministrazione espone di avere adottato nel recente passato solo a seguito di una verifica circa l’effettivo fabbisogno di medici di medicina generale.



3. La dott.ssa K censura il provvedimento richiamando la consolidata giurisprudenza che si è formata sulla corretta applicazione dell’art. 3 della L. n. 401/2000, in base alla quale i soggetti in possesso dei requisiti indicati dalla norma vantano un diritto pieno ad essere ammessi in sovrannumero alla frequenza del corso de quo , trattandosi di misura finalizzata a salvaguardare la posizione dei medici che hanno conseguito la laurea e l’abilitazione in un’epoca in cui per l’esercizio dell’attività di medico di medicina generale non era richiesta la frequenza del predetto corso di formazione.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi