TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-05-18, n. 202201628

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-05-18, n. 202201628
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202201628
Data del deposito : 18 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/05/2022

N. 01628/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01359/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1359 del 2021, proposto dall’impresa International Credit Recovery (8) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M R, N S e L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- il Comune di Casteltermini, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
- il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

- di Antonio Luigi Cordaro e Teresa Cordaro, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- dell'ordinanza sindacale n. 18 del 18.05.2021, prot. n. 9413 del 18.05.2021, avente ad oggetto “Ordinanza contingibile e urgente di messa in sicurezza del fabbricato sito nella Via Caduti delle Miniere n. 48”;

- della nota prot. n. 1848 del 29/1/2021, presentata da Cordaro Antonio Luigi, richiamata nella predetta ordinanza;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale;


Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di formale costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Vista l’ordinanza collegiale cautelare n. 586 del 21 settembre 2021;

Viste le memorie difensive e le note d’udienza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la D.ssa Anna Pignataro;

Udito, nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2022, l’Avvocato dello Stato, presente così come specificato nel verbale;


FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato il 19 luglio 2021 e depositato il giorno 21 seguente, l’impresa ricorrente, che svolge attività di intermediazione finanziaria, ha impugnato, al fine dell’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 18 del 18 maggio 2021, avente ad oggetto la messa in sicurezza del fabbricato sito in Via Caduti delle Miniere n. 48, notificatale “ nella qualità di proprietaria del fabbricato ” in data 19 maggio 2021.

Ne deduce l’illegittimità per i motivi di:

I. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000. Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di cessione del credito di cui all’art. 1263, primo comma, cod. civ., nonché dell’art. 58, comma 3, del TUB richiamato dall’art. 4 della L. n. 130/1999. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, per carenza di istruttoria e per difetto di motivazione. Violazione del principio di cui all’art. 23 della Costituzione. Difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità del rapporto giuridico” , dal momento che non è titolare di alcuna posizione giuridica in relazione all’immobile in questione, avendo ceduto alla società DUOMO SPV S.r.l. nell’anno 2019 il credito e il connesso diritto di garanzia sull’immobile;

II. “ Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Carenza di istruttoria. Difetto di legittimazione passiva sotto diverso profilo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 50, co. 5, e 54, co. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2808 e ss. cod. civ. in materia di ipoteca. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2053 cod. civ.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 483 e ss. cod. proc. civ. in materia di espropriazione forzata. Eccesso di potere per motivazione insufficiente, perplessa e comunque illogica ” perché il Comune intimato ha omesso di verificare la disponibilità giuridica e materiale dell’immobile atteso che il diritto reale di garanzia, di cui non è più titolare, non genera oneri di custodia sul bene posto che il creditore ipotecario non possiede, né detiene l’immobile;

III. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 50, co. 5, e 54, co. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sotto altro profilo. Violazione degli artt. 7 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dei principi del contraddittorio procedimentale e del giusto procedimento amministrativo. Eccesso di potere per travisamento dei fatti” a causa dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento in assenza di comprovate ragioni di urgenza qualificata.

L’amministrazione statale intimata si è costituita in giudizio il 27 luglio 2021.

Con ordinanza collegiale n. 586 del 21 settembre 2021, la domanda cautelare è stata accolta.

Con memoria del 4 marzo 2022, la ricorrente ha insistito nell’accoglimento del ricorso.

Né il Comune di Casteltermini, né gli altri soggetti privati intimati, si sono costituiti in giudizio.

All’udienza pubblica del 5 aprile 2021, la causa è stata posta in decisione.

2. Il ricorso è fondato.

Il Collegio, sulla base degli atti di causa e in mancanza di fatti e deduzioni nuove, anche da parte del Comune intimato che non si costituito in giudizio per difendere il provvedimento impugnato, ritiene di confermare la propria decisione cautelare.

Il Comune di Casteltermini a conoscenza, almeno per sommi capi, dei complessi rapporti giuridici relativi all’immobile e dei soggetti che in atto ne risultano ancora proprietari, ha individuato quale destinatario dell’ordine contingibile e urgente la società odierna ricorrente, qualificandola come “proprietaria” dell’immobile in assenza dell’accertamento della predetta titolarità, deducendola dalla qualità di presunta creditrice ipotecaria della medesima.

Tale individuazione tuttavia non appare corretta poiché, in disparte la circostanza, dedotta da parte ricorrente, dell’avvenuta cessione del credito garantito ad altro soggetto giuridico, in ogni caso, la garanzia ipotecaria, seppure ha natura reale, non attribuisce alcuna facoltà di disposizione giuridica e materiale del bene garantito che rimane nella piena e totale disponibilità del proprietario debitore (cfr T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 5 giugno 2014, n. 1458).

Il ricorso, sotto tale assorbente profilo, va perciò accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato.

3. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio in considerazione della complessità della situazione giuridica dell’immobile.

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