TAR Brescia, sez. II, sentenza 2022-05-27, n. 202200535
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Pubblicato il 27/05/2022
N. 00535/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01029/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2018, proposto da
RVD SRL, rappresentata e difesa dall'avv. M U B, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Ferramola 14;
contro
COMUNE DI MARCHENO, rappresentato e difeso dall'avv. F B, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Diaz 9;
nei confronti
PROVINCIA DI BRESCIA, rappresentata e difesa dagli avv. G D, M P e R R, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso i medesimi legali in Brescia, piazza Paolo VI 29;
ATS BRESCIA, ARPA LOMBARDIA, non costituitesi in giudizio;
per l'annullamento
- della variante n. 12 al PGT, adottata con deliberazione consiliare n. 47 di data 4 dicembre 2017 e approvata con deliberazione consiliare n. 14 di data 25 giugno 2018, con specifico riferimento ai tre nuovi commi inseriti dopo il primo nell'art. 21 delle NTA del Piano delle Regole;
- degli atti presupposti e connessi, compreso il provvedimento di esclusione dalla VAS di data 8 gennaio 2018;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune e della Provincia;
Visti gli art. 35 comma 1-c e 85 comma 9 cpa;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2022 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, che svolge attività di fusione di metalli per la produzione lingotti di ottone e leghe in rame, ha acquistato dagli organi del concordato preventivo della società Bozzoli srl in liquidazione, all’esito di apposita procedura competitiva ex art. 163- bis del RD 16 marzo 1942 n. 267, il compendio produttivo (immobili e impianti di fonderia) situato nel Comune di Marcheno, in via Gitti. L’atto di acquisto è stato stipulato il 25 settembre 2017.
2. Nel compendio produttivo la società Bozzoli srl ha svolto attività di fonderia a partire dalla metà degli anni 90, ampliando progressivamente gli impianti. L’attività è stata autorizzata dalla Regione con AIA n. 9969 di data 13 settembre 2007, e poi dalla Provincia di Brescia con AIA n. 2581 del 25 giugno 2013.
3. Nel PGT approvato nel 2009, e successivamente oggetto di 11 varianti puntuali, il compendio produttivo è classificato in zona D1 ( Ambiti a prevalente destinazione produttiva di completamento ), ed è disciplinato dall’art. 21 delle NTA.
4. Il Comune, con deliberazioni consiliari n. 47 di data 4 dicembre 2017 e n. 14 di data 25 giugno 2018, ha rispettivamente adottato e approvato la variante puntuale n. 12 al PGT, modificando l'art. 21 delle NTA. Più precisamente, sono stati inseriti tre nuovi commi dopo il primo. Le nuove norme prevedono rispettivamente che (a) è vietato l’insediamento di nuove attività insalubri di prima classe di cui al DM 5 settembre 1994;(b) in caso di cessazione dell’attività, gli immobili dovranno essere riconvertiti a un uso compatibile con le destinazioni ammesse in zona D1;(c) in caso di ristrutturazione o di ampliamento di attività esistenti, il Comune verificherà, prima del rilascio del titolo abilitativo, che l’attività sia condotta con l’adozione delle speciali cautele di cui all’art. 216 comma 5 del RD 27 luglio 1934 n. 1265.
5. La Provincia, con provvedimento n. 2219 di data 25 giugno 2018, ha concesso alla ricorrente la volturazione dell’AIA n. 2581 del 25 giugno 2013. Questo provvedimento è stato impugnato dal Comune davanti al TAR Brescia (ricorso n. 909/2018, tuttora pendente).
6. Contro la modifica dell’art. 21 delle NTA introdotta dalla variante puntuale n. 12 la ricorrente ha proposto il presente ricorso, formulando censure che possono essere sintetizzate come segue: (i) genericità della motivazione, con riferimento sia alle deliberazioni consiliari sia al rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS;(ii) violazione dell’art. 216 del RD 1265/1934, in quanto le nuove norme escluderebbero le industrie insalubri di prima classe, anche nel caso di riattivazione degli impianti, dall’intero territorio comunale;(iii) violazione dell’affidamento, che sussisterebbe anche se nello specifico la ricorrente ha acquistato solo gli immobili e gli impianti di fonderia, e non il ramo d’azienda della società Bozzoli srl.
7. Il Comune e la Provincia si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
8. Nella pendenza del ricorso, il Comune, con deliberazione consiliare n. 46 di data 27 novembre 2019 ha definitivamente approvato una variante generale al PGT. La disciplina che interessa la ricorrente è ora contenuta nell’art. 41.1-i e nell’art. 41.6-e delle NTA, il primo riguardante gli ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva, il secondo riferito alle aziende a rischio di incidente rilevante. Entrambe le norme vietano nuovi insediamenti, e impongono la riconversione di quelli esistenti in caso di cessazione delle lavorazioni, ponendosi quindi in continuità con il previgente art. 21 delle NTA.
9. La ricorrente ha impugnato davanti al TAR Brescia la versione attuale della disciplina urbanistica (ricorso n. 396/2020, tuttora pendente).
10. Tenendo conto degli sviluppi in sede amministrativa e delle pendenze processuali, si ritiene che non sussista più un interesse alla decisione di merito.
11. Da un lato, infatti, la nuova disciplina, benché analoga a quella impugnata nel presente ricorso, è sorretta da una più ampia istruttoria, e fa riferimento anche alla categoria delle aziende a rischio di incidente rilevante. Non vi è quindi una mera conferma, o una variazione solo topografica, delle norme urbanistiche. Dall’altro, è vero che la qualificazione dell’attività della ricorrente come nuovo insediamento (urbanisticamente incompatibile) o come prosecuzione dello stabilimento della società Bozzoli srl (urbanisticamente compatibile) dipende dal ricorso sulla volturazione dell’AIA, ma qualora l’AIA cadesse le aspettative della ricorrente dovrebbero comunque confrontarsi con la nuova disciplina urbanistica e non con quella ormai superata.
12. È parimenti vero che anche la nuova disciplina urbanistica è impugnata, e dunque potrebbe a sua volta cadere, ma questo non comporterebbe l’automatica reviviscenza della disciplina oggetto del presente ricorso. Per il rapporto di continenza che lega la disciplina urbanistica con base istruttoria più ampia (quella del ricorso n. 396/2020) alla disciplina urbanistica con base istruttoria meno ampia (quella del presente ricorso), la decisione sulla prima determinerebbe in realtà effetti conformativi in grado di fissare in modo definitivo le aspettative della ricorrente. In altri termini, non sarebbe utile valutare la legittimità di una previsione meno motivata, quando la medesima previsione fosse già stata ritenuta legittima o illegittima nella forma più motivata. Non vi sono quindi i presupposti per sospendere il presente giudizio, o per rinviarne la decisione, che a questo punto sarà esclusivamente di rito.
13. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
14. La particolarità della vicenda consente la compensazione delle spese di giudizio.