TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-05-31, n. 202303323

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-05-31, n. 202303323
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202303323
Data del deposito : 31 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2023

N. 03323/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00611/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 611 del 2020, proposto da
M A, rappresentato e difeso dagli avvocati T V, A D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A D F in Napoli, via G.Porzio Centro Dir.Is F11;



contro

Ministero Istruzione e del merito- Ufficio Scolastico Regionale Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;



per l'ottemperanza

alla sentenza del Giudice Unico del lavoro del Tribunale di Santa Maria C.V. n. 2212/2018 pubblicata il 19.09.2018;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del merito -Ufficio Scolastico Regionale Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2023 la dott.ssa G L S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Rilevato che

-l’inottemperanza alla sentenza del giudice ordinario citata in epigrafe è stata accertata con sentenza della Sezione del 6 febbraio 2023, n. 832, alla quale si rinvia per esigenze di sinteticità imposte dalla forma semplificata della presente decisione ex art. 114 comma 6 c.p.a.;

- come si evince chiaramente dalla relazione depositata in data 17 aprile 2023 dal Commissario ad acta, individuato nella Responsabile dell’Ufficio I – Funzioni vicarie, affari generali, ufficio legale e disciplinare, esami, personale e servizi della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico regionale della Regione Toscana (dott.ssa Susanna Pizzuti (susanna.pizzuti.fi@istruzione.it), sono sorte questioni concernenti il conteggio delle somme dovute a favore del ricorrente, sia a titolo di differenze retributive che a titolo risarcitorio per abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine;

Osservato in particolare che i chiarimenti richiesti al Collegio dal Commissario ex art. 114 comma 6 c.p.a. riguardano la determinazione:

- del termine finale per la determinazione del calcolo relativo alle differenze retributive, poste a carico dall’amministrazione in virtù del dispositivo della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2212 pubblicata in data 19/09/2018 che impone all’amministrazione resistente di corrispondere gli importi relativi alle differenze stipendiali;

-del criterio di riferimento da utilizzare ai fini del calcolo delle somme dovute a titolo di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi