TAR Roma, sez. 5T, sentenza breve 2024-10-02, n. 202417112

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5T, sentenza breve 2024-10-02, n. 202417112
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202417112
Data del deposito : 2 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/10/2024

N. 17112/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05841/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 120 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5841 del 2024, proposto da All Ingegneria studio tecnico associato, in persona del legale rappresentante p.t. , in relazione alle procedure CIG 95408606BD - 95408026E0, rappresentato e difeso dall’avv. Michela Reggio D’Aci, con domicilio digitale presso la pec come da Registri di Giustizia;



contro

Agenzia del demanio, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Tekne s.p.a., Studio Speri società di ingegneria s.r.l., Costructura consulting soc. coop., Spi s.r.l., A.I.C.E. consulting s.r.l., non costituiti in giudizio;



per l’annullamento

- del provvedimento dell’Agenzia del demanio, Direzione servizi al patrimonio prot. n. 0010322 dell’11.4.2024, comunicato via pec il 23.4.2024, con cui è stata disposta l’aggiudicazione della procedura di gara aperta per la conclusione di accordi quadro con più operatori ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura e di altri servizi tecnici relativi a lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria sugli immobili statali e/o in uso alle amministrazioni dello Stato e sugli immobili di proprietà dell’Agenzia del demanio relativamente al lotto Ambito Centro n. 2 (CIG 95408606BD) e al lotto Ambito Sud n. 2 (CIG 95408026E0);

- di tutti i verbali e gli atti della unica procedura in cui l'amministrazione e la commissione hanno proceduto alla erronea interpretazione ed applicazione della lex di gara sino a giungere alla aggiudicazione;

- laddove necessario, del disciplinare di gara, con specifico riferimento all’art. 9.3 (pagina 18), nella parte in cui prevede, al punto 6.3, il professionista responsabile per l'applicazione dei CAM;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ancorché sconosciuti al ricorrente;

nonché per la declaratoria

della inefficacia e/o invalidità del contratto eventualmente sottoscritto nelle more della definizione del giudizio, con subentro dell’r.t.p. ricorrente nella esecuzione del servizio ex art. 122 c.p.a., ovvero, in caso di impossibilità, con condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno subito dall’r.t.p. ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia del demanio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2024 il dott. Pierluigi Tonnara e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 13.5.2024 (dep. il 27.5) l’associazione professionale All Ingegneria studio tecnico associato ha impugnato il provvedimento dell’11.4.2024 (com. il 23.4), con cui l’Agenzia del demanio ha disposto l’aggiudicazione della procedura di gara in epigrafe relativamente ai lotti n. 2 dell’ambito centro (CIG 95408606BD) e n. 2 dell’ambito sud (CIG 95408026E0).

1.1. A sostegno del ricorso, il costituendo raggruppamento, premesso di avere partecipato alla procedura e di esserne stato escluso con provvedimento confermato da questa Sezione (sentenza n. 6422 del 3.4.2024), ma tuttora sub iudice in sede di appello (n.r.g. 5680/2024), ha rappresentato la necessità, per assicurarsi la procedibilità del gravame, di estendere al provvedimento di aggiudicazione le censure già mosse avverso quello di esclusione, articolando quindi i seguenti motivi:

(i) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 90, comma 1 del D. Legs. n. 50/2016, corrispondente nel contenuto all’art. 90 comma 1, del D. Legs. n. 36/2023, anche in relazione all’art. 24 della Costituzione ed agli artt. 6 e 13 del. Violazione del principio di buona fede e correttezza che deve informare anche le relazioni tra amministrazione e cittadino. Eccesso di potere per limitazione del termine di impugnazione e riduzione illegittima del periodo di c.d. stand still previsto dalla legge. Sviamento”;

(ii) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 del D. Legs. n. 50/2016 relativo ai CAM – Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale (ora trasposto nell’art. 57, comma 2, del D. Legs. n. 36/2023). Violazione e falsa applicazione dell’art. 9.3 del Disciplinare, nonché della determina a contrarre presupposta, in relazione al DM 23 giugno 2022 e relativo allegato, recante i Criteri ambientali minimi per

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