TAR Bari, sez. II, sentenza 2014-12-17, n. 201401567
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Testo completo
N. 01567/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01842/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1842 del 2012, proposto da:
AN PI, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Ventura, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio L. Deramo in Bari, alla via F.S. Abbrescia, n. 83/B;
contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla piazza Garibaldi n.63;
1) per accertare e dichiarare che la condotta illecita tenuta dall’ASL BA/2 ha provocato al dott. AN PI un danno patrimoniale ingiusto e, per l’effetto, condannare la medesima ASL BA/2, in persona del Direttore Generale p.t. a risarcire, in favore dell’attore, i danni da questi subiti;
2) per condannare, altresì, la ASL BA/2, in persona del D.G. pro-tempore, al risarcimento dei danni all’immagine subiti dall’attore per le stesse causali di cui sopra nella misura da quantificarsi equitativamente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Emanuele Tomasicchio, su delega dell'avv. Roberto Ventura e avv. Massimo F. Ingravalle;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorso in epigrafe è stato proposto in riassunzione a seguito della declinatoria di giurisdizione da parte del giudice ordinario originariamente adito (cfr. sentenza del Tribunale di Trani n. 206/2012 del 3 luglio 2012 versata in atti). Il ricorrente chiede il risarcimento dei danni che assume aver subito in dipendenza di diffida e conseguente ordine di servizio adottati dall’Amministrazione resistente, rispettivamente in data 21 e 27 dicembre 1995, nella qualità di datore di lavoro, dalla stessa successivamente annullati in sede di autotutela, giusta determinazione in data 15 gennaio 1999, n. 2431.
Più precisamente il dott. PI, dirigente medico dipendente dell’Asl Ba2 (oggi Asl Ba), assegnato al Servizio di Prevenzione e Protezione con funzioni di medico competente aziendale, veniva dalla predetta Azienda diffidato ad interrompere la propria attività libero-professionale di medico del lavoro, ritenuta –genericamente- incompatibile con la funzione di medico addetto alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti Asl. Tale determinazione veniva assunta sulla scorta di un’interpretazione del quadro normativo di riferimento che l’Amministrazione sanitaria ha mantenuto ferma pur a fronte delle articolate contestazioni dell’interessato, di cui alla nota del 2 gennaio 1996. Questi aveva infatti cercato di opporre una diversa ricostruzione, facendo rilevare che l’incompatibilità dovesse essere limitata ai compiti di vigilanza assegnati allo specifico Servizio dell’Asl, il cd. SPESAL (cfr. nota di risposta dell’Azienda sanitaria n. 884 dell’11.1.1996, versata in atti).
L’attività in questione veniva quindi interrotta sin dall’inizio del 1996, giusta nota di comunicazione dello stesso dott. PI datata 16 gennaio, nella quale veniva ribadita l’illegittimità delle determinazioni assunte dall’Amministrazione, preannunziando successive azione giudiziarie (doc. 8 del deposito ricorrente). Stando agli atti di causa, tuttavia, l’unica successiva iniziativa è stata assunta dall’interessato soltanto il 2 febbraio 1998, ben due anni dopo, investendo della questione