TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-05-14, n. 202401623
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Testo completo
Pubblicato il 14/05/2024
N. 01623/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01124/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da A S e T M, rappresentate e difese dall'avvocato Lucia Di Salvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Università degli Studi di Palermo - Commissione Giudicatrice Nominata per la procedura concorsuale per ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – VIII ciclo, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Ducato e Francesca Paola Di Gregoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di Castiglia Antonella, Prestianni Mariaenza e Prestianni Giuseppina, non costituite in giudizio;
per l'annullamento:
a) quanto al ricorso introduttivo:
- degli esiti delle prove preselettive svoltesi il 07.07.2023 relative alla scuola secondaria di secondo grado, CICLO VIII, resi noti con pubblicazione in data 10.07.2023, e concernenti la procedura concorsuale per ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - VIII CICLO - ANNO ACCADEMICO 2022-2023 – per la scuola secondaria di secondo grado, nella parte in cui ha individuato le odierne ricorrenti come non ammesse a partecipare alle prove scritte;
- del provvedimento di esclusione dalle prove scritte relative alla procedura concorsuale per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità -VIII CICLO - ANNO ACCADEMICO 2022-2023 – per la scuola secondaria di secondo grado, in ragione della votazione riportata in esito alle prove preselettive svoltesi in data 07.07.2023, conosciuta a seguito dell'accesso agli atti consentito in data 11.07.2023 nonché del relativo questionario e della scheda di valutazione e quindi degli esiti della prova preselettiva, nella parte in cui alle odierne ricorrenti è stato attribuito un inferiore a quello minimo necessario per il superamento della prova;
- dei verbali/atti della Commissione, ancorché non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova preselettiva e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti di seguito specificati del questionario somministrato in data 07.07.2023;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova preselettiva;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale ivi compreso il provvedimento con cui l'Università ha respinto la richiesta di riesame e riammissione alle prove scritte delle ricorrenti;
nonché per l'ammissione con riserva delle ricorrenti a sostenere la prova scritta della predetta procedura;
b) quanto al ricorso per motivi aggiunti:
della graduatoria finale di merito approvata con Decreto Rettoriale n. 6765/2023 pubblicato il 2 ottobre 2023;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2024 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espongono le ricorrenti di aver partecipato alla procedura concorsuale per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità -VIII ciclo - anno accademico 2022-2023, per la scuola secondaria di secondo grado, indetto dall’Università di Palermo con Decreto del Rettore n. 4029 in data 08.06.2023.
Il bando, nel caso in cui i candidati fossero stati in numero superiore al doppio dei posti messi a concorso, prevedeva una prova preselettiva superata la quale essi avrebbero dovuto affrontare una prova scritta ed una prova orale.
Era altresì previsto che la valutazione di tutte le prove fosse espressa in trentesimi, e che il punteggio del test preselettivo non fosse computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso.
Il test preselettivo era articolato in 60 quesiti, da risolvere in due ore, formulati con cinque opzioni di risposta di cui una sola esatta; almeno 20 dei predetti quesiti sarebbero stati volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. Ad ogni risposta corretta sarebbero stati attribuiti 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata sarebbe valsa invece zero punti.
Tanto premesso, le ricorrenti hanno partecipato alla prova preselettiva, ottenendo il punteggio complessivo di 23,00/30 insufficiente per l’ammissione alla seconda prova, per accedere alla quale era invece richiesto un punteggio pari almeno a 23,50 punti.
2. Per chiedere l’annullamento del provvedimento di non ammissione alla prova scritta, le ricorrenti sono dunque insorte con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato e depositato il 24 luglio 2023.
L’impugnazione è affidata ad un’unica doglianza con cui ci si duole della violazione delle disposizioni del bando e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, della violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di procedure pubbliche e del principio dell’affidamento, dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, sviamento, illogicità e manifesta ingiustizia da cui sarebbero affetti i provvedimenti impugnati.
2.1. Lamentano le ricorrenti di avere fornito nel corso della ridetta prova preselettiva due