TAR Palermo, sez. I, sentenza 2021-10-29, n. 202102936
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Pubblicato il 29/10/2021
N. 02936/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00647/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 647 del 2021, proposto dalla “S.R.R. Trapani Provincia Sud - Società consortile” s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
- Curatela del fallimento “Ato Belice Tp2” s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati V G e G A R, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
- Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Valerio Villareale, n. 6, è domiciliato;
nei confronti
- Comune di Partanna e Comune di Castelvetrano, in persona dei rispettivi Sindaci
pro tempore
, rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Vasile, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
- Comune di Campobello di Mazara, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato Kathya Ziletti, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’accertamento
- dell’inadempimento di parte resistente all’obbligo, derivante dal combinato disposto degli artt. 6, 7, comma 4, 8 e 19, commi 2 e 2 bis, della l.r. n. 9 dell’8 aprile 2010, degli artt. 202 e 204 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (Codice dell’ambiente), degli artt. 826, comma 3, e 828, comma 2, c.c., oltre che di specifiche disposizioni regionali (i.e. direttive dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità n. 6789/GAB del 29 agosto 2017 e 5561/GAB del 31 maggio 2019), di trasferire alla ricorrente la proprietà del complesso immobiliare, con relativo impianto di compostaggio, insistente sul terreno, ricadente a Castelvetrano, distinto in catasto al foglio di mappa n. 40, particelle n. 18, n. 19 e n. 58 e foglio di mappa n. 41, particelle n. 160 e n. 176 (c.d. “Polo tecnologico di Contrada Airone”);
- dell’illegittimità delle operazioni di vendita, tramite procedura competitiva, del suddetto impianto, di cui all’avviso pubblicato, per conto della Curatela resistente e con previsione di offerte sino al giorno 22 aprile 2021, nonché di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale comunque incompatibile con gli obblighi restitutori in capo alla società Belice Ambiente in liquidazione;
e per la conseguente condanna
- all’adozione, da parte della resistente, di un provvedimento di trasferimento in favore dell’avente diritto SRR Trapani Provincia Sud soc. cons. s.p.a. del complesso immobiliare, con relativo impianto di compostaggio, suddescritto;
- al risarcimento del danno ingiusto derivante dal mancato adempimento all’obbligo in questione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie della Curatela del fallimento “Ato Belice Tp2” s.p.a., dei Comuni di Partanna, Castelvetrano e Campobello di Mazara, dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 1480 del 7 maggio 2021, eseguita il giorno 28 successivo;
Vista l’ordinanza cautelare n. 414 del 25 giugno 2021;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del 7 ottobre 2021, il consigliere A L;
Ritenuto e considerato.
FATTO
Con ricorso, notificato il 2 aprile 2021 e depositato il giorno 9 successivo, la SRR Trapani ha chiesto l’accertamento dell’inadempimento, da parte della Curatela del fallimento della Belice Ambiente s.p.a. Ato TP2, dell’obbligo di trasferirle la proprietà del complesso immobiliare e del relativo impianto di compostaggio sito nella contrada Airone del Comune di Castelvetrano (c.d. Polo Tecnologico di Contrada Airone);ha contestato, in particolare, l’avvio della procedura competitiva finalizzata alla vendita di tale bene;ha chiesto anche il risarcimento del danno subito.
Ha dedotto che il trasferimento dell’impianto costituisce un obbligo derivante dagli artt. 6,7, comma 4, 8 e 19, commi 2 e 2 bis della l.r. n. 9 dell’8 aprile 2010, degli artt. 202 e 204 del d.lgs. n. 152 del 2006, degli artt. 826 e 828 cod. civ..
Si è costituita in giudizio la Curatela della Trapani Ambiente che, eccepita preliminarmente l’inammissibilità del ricorso sotto vari profili, ha, comunque, chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
Con ordinanza n. 1480 del 7 maggio 2021, sono stati disposti incombenti istruttori.
La ricorrente ha depositato la documentazione comprovante l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, che si è costituito in giudizio e ha eseguito l’ordine istruttorio, depositando vari documenti, tra cui la relazione del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti prot. n. 21113 del 27 maggio 2021.
Si sono costituiti in giudizio i Comuni di Castelvetrano, Partanna e Campobello di Mazzara, i quali hanno depositato memorie con cui, premesso - in punto di legittimazione attiva - di essere soci della SRR ricorrente, hanno chiesto l’accoglimento del ricorso, vinte le spese.
Parte ricorrente ha depositato note d’udienza con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Anche la curatela ha depositato note d’udienza con cui ha insistito per la declaratoria d’inammissibilità o il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
Con ordinanza n. 414 del 25 giugno 2021, è stata accolta l’istanza cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito.
In vista dell’udienza di merito, la Curatela del fallimento ATO Belice TP2 s.p.a. ha depositato una memoria e note di udienza con cui ha insistito nelle proprie domande e chiesto il passaggio in decisione.
All’udienza pubblica del 7 ottobre 2021, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso ha ad oggetto:
1) l’accertamento:
- dell’inadempimento, da parte della Curatela del fallimento della Belice Ambiente s.p.a. Ato TP2 in liquidazione, dell’obbligo di trasferire, alla SRR Trapani Provincia Sud soc. cons. s.p.a., la proprietà dell’impianto di compostaggio sito a Castelvetrano, contrada Airone, facente parte del c.d. “Polo tecnologico”;
- dell’illegittimità delle operazioni di vendita fallimentare del suddetto impianto;
2) la condanna della Curatela del fallimento della Belice Ambiente s.p.a. Ato TP2 in liquidazione:
- a trasferire alla SRR Trapani Provincia Sud soc. cons. s.p.a. la proprietà dell’impianto in questione;
- a risarcire i danni ingiusti provocati con la propria condotta.
2. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Curatela del fallimento della Belice Ambiente s.p.a. Ato TP2 in liquidazione, la quale sostiene che la SRR Trapani Sud ha proposto una domanda di rivendica, con connessa richiesta di rilascio, la quale richiede l’accertamento della proprietà di un bene conteso tra due soggetti privati, che è devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario.
Tale eccezione è stata contestata dalla SRR Trapani Sud la quale ha controdedotto che si tratta di una controversia in materia di gestione dei rifiuti, la quale è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in forza dell’art. 133, comma 1, lettera p), cod. proc. amm..
Ai fini di una compiuta disamina dell’eccezione s’impone un sintetico riferimento a:
1) fonte del finanziamento dell’impianto;
2) procedura fallimentare in corso;
3) iniziative assunte dal Dipartimento regionale dei rifiuti.
2.1 Per quanto riguarda il primo punto, va rilevato che, come emerge dalla relazione del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti prot. n. 21113 del 27 maggio 2021, nonché dai relativi allegati, depositati in esecuzione degli incombenti istruttori disposti da questo Giudice, si tratta di un impianto di trattamento dei rifiuti che è stato realizzato con un finanziamento pubblico a valere (inizialmente solo) sul POR Sicilia 2000/2006 e (successivamente anche) sul PO