TAR Bari, sez. I, sentenza 2010-05-03, n. 201001702

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2010-05-03, n. 201001702
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201001702
Data del deposito : 3 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01663/2001 REG.RIC.

N. 01702/2010 REG.SEN.

N. 01663/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1663 del 2001, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società cooperativa Elettricisti S. Giuseppe, rappresentata e difesa dall’avv. G V e, a seguito di rinuncia, dall’avv. D M T, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Ranieri in Bari, via Calefati, 89;

contro

Comune di Rutigliano, rappresentato e difeso dall’avv. M D, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Calefati, 61/A;

nei confronti di

Impresa Toscano geom. Nicola, non costituita;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione n. 501 del 10 settembre 2001, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di ampliamento del cimitero del Comune di Rutigliano, e della presupposta ammissione alla gara delle ditte Tecnedilia e Impresa Toscano geom. Nicola;

nonché per l’annullamento del contratto di appalto medio tempore stipulato e per il risarcimento del danno conseguente alla mancata aggiudicazione dell’appalto;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rutigliano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2010 il dott. S P e uditi per le parti i difensori avv.ti Rosella Nocera (per delega di D M T) e Domenico Damato (per delega di M D);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La cooperativa ricorrente, seconda classificata nel pubblico incanto indetto dal Comune di Rutigliano per l’appalto dei lavori di ampliamento del cimitero comunale, impugna l’aggiudicazione definitiva in favore dell’Impresa Toscano geom. Nicola ed il contratto con questa stipulato.

Lamenta la plurima violazione della lex specialis di gara da parte della commissione giudicatrice e deduce motivi così riassumibili:

1) l’aggiudicataria Impresa Toscano geom. Nicola doveva essere esclusa per aver erroneamente dichiarato il possesso dei requisiti di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 34 del 2000, per aver omesso di sottoscrivere la lista delle lavorazioni in tutte le pagine e per aver commesso errori nella trascrizione in lettere della cifra relativa agli oneri per la sicurezza;

2) la ditta Tecnedilia doveva essere esclusa per aver omesso di indicare il direttore tecnico, di allegare il certificato del casellario giudiziale e di produrre due dichiarazioni bancarie attestanti la capacità economica e finanziaria.

Chiede inoltre l’annullamento del contratto stipulato con l’aggiudicataria e la condanna del Comune di Rutigliano al risarcimento del danno per equivalente.

Si è costituito il Comune di Rutigliano, resistendo al gravame.

Alla camera di consiglio del 20 novembre 2001, la ricorrente ha rinunziato alla domanda di sospensiva.

Le parti hanno svolto ulteriori difese in vista della pubblica udienza del 27 gennaio 2010, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



1. Con bando pubblicato in data 8 maggio 2001, il Comune di Rutigliano ha indetto un pubblico incanto per l’appalto dei lavori di ampliamento del cimitero comunale, di importo complessivo a base d’asta pari a euro 290.375,093 (al netto degli oneri per la sicurezza: euro 276.547,707), da aggiudicarsi al massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi.

La cooperativa Elettricisti S. Giuseppe impugna la determinazione n. 501 del 10 settembre 2001, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore dell’Impresa Toscano;
chiede altresì l’annullamento del contratto di appalto con quest’ultima stipulato ed il risarcimento del danno per equivalente.



2. Sono infondati i primi tre motivi, con cui la ricorrente si duole della mancata esclusione della ditta aggiudicataria, che a suo dire avrebbe erroneamente dichiarato il possesso dei requisiti di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 34 del 2000, avrebbe omesso di sottoscrivere la lista delle lavorazioni in tutte le pagine ed avrebbe commesso errori nella trascrizione in lettere della cifra relativa agli oneri per la sicurezza.

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