TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-12-12, n. 202318748
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Testo completo
Pubblicato il 12/12/2023
N. 18748/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10674/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10674 del 2019, proposto da
D G T, rappresentato e difeso dagli avvocati S P e F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. S P in Valmontone, via sant’Anna, n. 80;
contro
Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
- del provvedimento emesso dalla Questura di Roma datato 10 maggio 2019 e notificato in data 30 luglio 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 novembre 2023 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente impugnava il provvedimento con cui veniva decretata l’irricevibilità della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno da parte della Questura di Roma. In particolare, l’irricevibilità veniva giustificata in quanto l’art. 40, comma 23 d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394 non consentiva la conversione del permesso di soggiorno per motivi artistici in quello «per attesa occupazione».
2. Si costituiva in resistenza l’amministrazione.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione degli atti gravati che, chiamata alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2019, veniva respinta con ordinanza non appellata.
4. Alla pubblica udienza del 10 novembre 2023 il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
5. Terminata l’esposizione dello svolgimento del processo, è possibile passare all’illustrazione delle doglianze spiegate nel ricorso.
5.1. Con il primo motivo si evidenzia la violazione del diritto di difesa per omessa traduzione dell’atto impugnato.
5.2. Tramite la seconda censura, invece, il ricorrente lamenta la carenza di concreta motivazione sulle circostanze che hanno indotto la Questura a negare il rinnovo del permesso di soggiorno.
5.3. Con il terzo motivo si rappresenta come il permesso di soggiorno di cui era munito il ricorrente, sebbene non suscettibile di conversione, poteva essere oggetto di rinnovo, illegittimamente negata dall’amministrazione.
5.4. Infine, con l’ultima doglianza viene riferito testualmente come « le prescrizioni [dell’art. 27, comma 2 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286] – circa la obbligatorietà della informazione preventiva resa in forma scritta ed in lingua accessibile, su tutti i contenuti determinati nell’elenco di cui al comma 1 dello stesso articolo – sono tassative ».
6. Nessuna ragione d’impugnazione è meritevole di accoglimento.
6.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va osservato come non esso sia minimamente provato. Difatti, la censura si incentra sull’inciso della motivazione secondo cui l’atto « non viene notificato nella lingua conosciuta dallo straniero per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua »: ma tale asserzione appare immediatamente smentita da quanto indicato piú in basso nel medesimo foglio, ove le ragioni del rigetto sono espresse in lingua spagnola. Orbene, considerato che lo spagnolo è (notoriamente) la lingua ufficiale della Repubblica di Cuba, Stato di cui è cittadino il ricorrente, appare evidente che l’allegazione di non conoscenza di tale idioma deve basarsi su concreti elementi probatori, nel caso di specie mancanti. Di conseguenza, quand’anche lo spagnolo e il cubano possano non essere perfettamente coincidenti, come sostiene (senza dimostrare) il ricorrente, appare inverosimile che lo stesso non abbia compreso il contenuto del provvedimento.
6.2. In ogni caso, va sottolineato come sia indimostrata la lesione del diritto di difesa, come inferibile dall’esercizio delle varie facoltà dell’interesse legittimo nel procedimento, circostanza comprovata dalla produzione di una memoria in risposta al preavviso di rigetto di cui all’art. 10- bis l. 7 agosto 1990, n. 241 (in termini, Tar Lazio, sez. I, 4 luglio 2023, n. 11210).
6.3. Con riguardo agli altri motivi del ricorso, essi sono strettamente connessi tra loro e, pertanto, possono essere scrutinati unitariamente.
6.4. Preliminarmente, va evidenziato (la circostanza è pacifica) come il ricorrente in data 19 febbraio 2019 presentasse istanza di rilascio del permesso di soggiorno per «attesa occupazione», sul presupposto di convertire il proprio visto d’ingresso per lavoro subordinato – «fuori quota» – ottenuto ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. l) d.lgs. 286 cit.: difatti, l’ingresso avveniva al di fuori delle quote annualmente stabilite dalle istituzioni italiane, atteso il settore d’impiego, ossia quello dello spettacolo, esibendosi il ricorrente quale acrobata circense.
6.5. Orbene, la conversione del permesso di soggiorno è in questo caso vietata direttamente dall’art. 40, comma 23 d.p.r. 394 cit., il quale stabilisce espressamente che « il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati […] in costanza dello stesso rapporto di lavoro […] In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro »: circostanza peraltro non contestata dalla parte ricorrente.
6.6. Pertanto, dal tenore della norma emerge chiaramente che il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi artistici in quello «per attesa occupazione» non è consentito. Si aggiunga che l’interessato, proponendo richiesta di permesso «per attesa occupazione», attestava implicitamente anche l’insussistenza al momento di un rapporto lavorativo attivo, con la conseguenza che nemmeno era possibile il rinnovo del precedente permesso, atteso che esso è consentito solo in costanza di rapporto: in carenza di qualsiasi necessario requisito, risultava precluso uno scrutinio circa il rilascio un distinto titolo di permanenza sul territorio nazionale (in termini, Tar Lazio, sez. I, 19 dicembre 2022, n. 17095).
7. Alla luce di quanto rilevato, il ricorso è infondato atteso che il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure.
7.1. Peraltro, ferma restando la legittimità del diniego, il rigetto del presente ricorso non preclude alla ricorrente la possibilità di riproporre una nuova domanda di permesso di soggiorno alle condizioni previste dalla legge vigente.
8. Le spese, stante la natura della controversia, possono essere compensate.