TAR Catanzaro, sez. II, ordinanza collegiale 2013-12-18, n. 201301209

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, ordinanza collegiale 2013-12-18, n. 201301209
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201301209
Data del deposito : 18 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00294/2013 REG.RIC.

N. 01209/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00294/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 294 del 2013, proposto da:


F P, rappresentato e difeso dall'avv. A G, con domicilio eletto presso A G in Catanzaro, via Vittorio Veneto, 48;


contro

Conservatorio di Musica F.Torrefranca di Vibo Valentia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

nei confronti di

Commissione Elettorale per la Valutazione dei Requisiti di Ammissibilita' Candidatura del Conservatorio;

chiarimenti richiesti dal commissario ad acta;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Conservatorio di Musica F.Torrefranca di Vibo Valentia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Vista la nota depositata in data 29 agosto 2013 con la quale il commissario ad acta, dott.ssa Maria Stefania Caracciolo, chiede al Tribunale chiarimenti in ordine all’attività da espletare in esecuzione del giudicato e, in particolare, se essa si estenda anche all’elezione del Direttore del Conservatorio;

Considerato che dalla sentenza n. 1275/2012 discendeva l’obbligo della Commissione elettorale di riesaminare l’istanza presentata dal ricorrente alla luce dei criteri dettati nella pronuncia, fatto salvo, in caso di esito positivo, lo svolgimento delle attività inerenti le elezioni del Direttorio del Conservatorio;

Considerato che la pronuncia citata è stata elusa dalla Commissione e conseguentemente il Tribunale, con la sentenza di ottemperanza n.689/2013, ha ordinato all’amministrazione di eseguire quanto statuito, nominando, al contempo, il commissario ad acta, nell’ipotesi di perdurante inerzia;

Considerato che il commissario ad acta si è sostituito alla Commissione elettorale, ammettendo il ricorrente alle consultazioni;

Ritenuto che l’ulteriore attività inerente l’elezione del Direttore del Conservatorio si pone al di fuori del giudicato da eseguire e, dunque, spetta all’amministrazione resistente darvi ulteriore impulso nei tempi e modi previsti dalla normativa;

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