TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-09-28, n. 202305295

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-09-28, n. 202305295
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202305295
Data del deposito : 28 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/09/2023

N. 05295/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00743/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 743 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A B e A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso la sede dell'Ente in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;

nei confronti

Ente Parco del Cilento, non costituito in giudizio;
Feola Marcello Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Armenante e Antonio Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

(quanto al ricorso introduttivo):

1. del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 25 gennaio 2023 n. 36, trasmesso a mezzo PEC il 7 febbraio 2023, col quale l'avv. Marcello Feola è stato nominato Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni “ per la durata di sei mesi dalla data del 1° gennaio 2023, e, comunque, non oltre la nomina del Presidente del medesimo Ente parco ”;

2. quatenus opus :

- della nota a firma del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prot.

UDCM

2460 dell'1.2.2023;

- della nota a firma del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prot.

UDCM

3062 del 7.2.2023;

(quanto ai motivi aggiunti depositati l'11/3/2023):

1. del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 febbraio 2023, n. 92, trasmesso a mezzo PEC l'1 marzo 2023, col quale l'avv. Marcello Giuseppe Feola è stato rinominato Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni “ per la durata di 60 giorni, e, comunque, non oltre la nomina del rag. Giuseppe Coccorullo quale Presidente del medesimo Ente parco ”;

2. quatenus opus :

- della nota a firma del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. UDCM n. 4741 del 28 febbraio 2023;

- della nota a firma del Capo di Gabinetto del Ministro prot. UDCM n. 4901 del 2 marzo 2023.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Feola Marcello Giuseppe;

Vista la dichiarazione depositata il 26/9/2023, con la quale parte ricorrente manifesta di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio;

Visti gli artt. 35, primo comma, lett. c), e 85, nono comma, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 il dott. G E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che:

- la Regione Campania ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il richiamato decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, recante la nomina per sei mesi del Commissario straordinario dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e con i motivi aggiunti il successivo decreto che (preso atto della misura cautelare monocratica del Presidente di questa Sezione del 13/2/2023 n. 296) ha rinominato il Commissario straordinario, per la più limitata durata dell’incarico di sessanta giorni;

- l’Ente ricorrente ha lamentato che, ai sensi dell’art. 9, co. 3, della legge n. 394/91, per la nomina occorresse l’intesa con il Presidente della Regione (potendo il Ministro provvedervi, autonomamente, solo allorquando la stessa non è raggiunta), investendo con i motivi aggiunti il successivo decreto con cui, nonostante il raggiungimento dell’intesa, è stato conferito nuovamente l’incarico al Commissario, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del Presidente e dell’acquisizione del parere delle commissioni parlamentari (ritenuto occorrente soltanto nel caso in cui sulla nomina, non si sia raggiunta l’intesa con la Regione);

- il Ministero e il controinteressato si sono costituiti in giudizio e hanno prodotto memorie difensive;

- con l’atto depositato il 26/9/2023 la difesa regionale ha dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio, essendosi provveduto con decreto ministeriale del 28 aprile 2023 n. 143 alla nomina, d’intesa con la Regione, del Presidente dell’Ente Parco rag. Giuseppe Coccorullo;

Considerato che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, senza che il Giudice possa procedere d’ufficio né sostituirsi ad essa nella valutazione dell’interesse ad agire;

Evidenziato, altresì, che la sopravvenuta nomina del Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso e dei motivi aggiunti, non residuando alcun interesse della parte ricorrente a contestare la nomina del Commissario straordinario, non più attuale perché superata dalla successiva determinazione finale sulla nomina del Presidente, d’intesa con la Regione;

Ritenuto che deve essere dunque dichiarata l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse e che sussistono valide ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti costituite;

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