TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-11-16, n. 202303378
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Testo completo
Pubblicato il 16/11/2023
N. 03378/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01787/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1787 del 2017, proposto da
Ente Monastero "Santa Caterina V.M." delle Monache Benedettina, in persona del legale rappresentante e Commissario Pontificio Mons. Vincenzo Manzella, rappresentato e difeso dagli avv.ti Diego Ziino, Angelo Cacciatore e Domenico Cacciatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto a Palermo, in via Notarbartolo n. 44, presso lo studio dell’avv. Angelo Cacciatore;
contro
Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
per l’annullamento
- del D.D.G. N° 1774 del 19.04.2017 (compresi i suoi allegati), comunicato con la nota del 29.04.2017, n° 20655 di prot., pervenuta il 03.05.2017 nelle parti in cui impone all'art. 2 di mantenere “in uso della Chiesa e dei cittadini di Geraci Siculo” i beni e detta ulteriori vincoli e/o prescrizioni;
- ove occorra, della nota del 04.04.2017, prot. n° 1982/s15.3.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 luglio 2023 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, l’Ente Monastero "Santa Caterina V.M." delle Monache Benedettina ha chiesto l’annullamento, del D.D.G. n. 1774 del 19.04.2017 nella parte in cui ha imposto, all’art. 2, di mantenere "in uso della Chiesa e dei cittadini di Geraci Siculo" i beni mobili contenuti all’interno del Monastero e ha dettato vincoli e/o prescrizioni sull’uso di detti beni ecclesiastici.
La parte ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- l’immobile adibito a Monastero di Santa Caterina è di proprietà dell’ente ricorrente;
- con decreto dell’8 agosto 2014, attesa l’imminente soppressione del Monastero (causata dalla mancanza di suore), è stato nominato Commissario Pontificio e legale rappresentante il Mons. Vincenzo Manzella, vescovo di AL, il quale, con lettera del 7.08.2015, preso atto della soppressione del Monastero, comunicava all’autorità paesaggistica la decisione (unilateralmente assunta) di trasferire, per motivi d’urgenza e di sicurezza, le opere d’arte contenute all’interno del Monastero presso altre strutture ecclesiastiche idonee a garantirne la custodia, la fruizione e la conservazione (le opere venivano trasferite in gran parte presso il Seminario e l'Episcopato di AL e l'esiguo fondo archivistico e librario presso l'Archivio Storico Diocesano e la Biblioteca Diocesana del Seminario Vescovile);
- la Soprintendenza di Palermo, con nota del 04.04.2017, in questa sede impugnata, riconoscendo l’interesse culturale particolarmente importante dei beni mobili contenuti nel complesso monastico, disponeva, tuttavia, che gli stessi fossero mantenuti “ad uso della Chiesa e dei cittadini di Geraci Siculo”, in modo da poter essere utilizzati durante le funzioni più significative, sicché gli stessi avrebbero dovuto essere temporaneamente esposti presso il Museo del Tesoro della Chiesa Madre, nelle more di una successiva definitiva collocazione in uno dei locali annessi alla Chiesa di San Giuliano.
I beni antropologici avrebbero dovuto, invece, essere definitivamente collocati presso il Museo Civico Etnoantropologico delle Madonie, allestito nell’ex Convento dei Padri Cappuccini.
Avverso il suddetto provvedimento è