TAR Salerno, sez. I, sentenza 2017-06-01, n. 201700999

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2017-06-01, n. 201700999
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201700999
Data del deposito : 1 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/06/2017

N. 00999/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01443/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di RN (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1443 del 2016, proposto da:
NA AS, rappresentata e difesa dall'avvocato Emilio Forrisi C.F. [...], con domicilio eletto presso il suo studio in RN, Via Sichelmanno, n. 8;



contro

Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Lullo C.F. [...], con domicilio eletto presso il suo studio in RN, c/o Segreteria T.A.R. RN;



nei confronti di

NO Iannece, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Catarozzo C.F. [...], con domicilio eletto in RN, C.V. E. n. 127 c/o Avv. Rizzo;



per l'annullamento

- dell'atto di diniego 24/16 del 20/05/2016 notificato alla ricorrente il 23/05 successivo, con il quale il Dirigente del Settore urbanistica ed edilizia del Comune di Battipaglia ha negato il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione di n. 3 box auto;

- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale, ivi comprese, ove necessario, delle note prot. n. 12157 del 22.2.2016 e prot. n. 29432 del 22.4.2016;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Battipaglia e del sig. NO Iannece;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2017 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 20 luglio 2016 e ritualmente depositato il 19 agosto successivo, la Sig.ra NA AS impugna il provvedimento, meglio distinto in epigrafe, con il quale il Dirigente del Settore urbanistica ed edilizia del Comune di Battipaglia ha negato il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione di n. 3 box auto, mediante la chiusura di parte del porticato esistente, in quanto, a parere dell’Ente, contrasterebbe con il disposto del D.M. n. 1444/1968, non essendo assicurata la superficie prevista dal parcheggio di lotto pari a 10 mq/100 mc.

La ricorrente premette che è proprietaria, alla via Strauss – in virtù di atto pubblico rep. 16384 racc. n. 73/8 del 22/01/2008, di permuta – di quanto segue: a) di un lotto esteso mq 596 (corte esclusiva) censito al foglio 22, part. 538 sub 2, facente parte della originaria consistenza di un lotto sul quale attualmente insiste un fabbricato recentemente costruito dalla ditta Iannece Antonio; b) di una porzione del porticato del menzionato fabbricato, posizionato al piano terra, estesa circa 120 mq, indipendente da altre unità catastali attive, essendo dalle stesse separato anche fisicamente; e) di due appartamenti di circa 100 mq ognuno, ricompresi nel fabbricato sub a). E’ altresì proprietaria in loco di un fabbricato preesistente, catastalmente censito al foglio 22, mappale 344. Espone che, in data 17 febbraio 2016, ha presentato al Comune una richiesta tesa ad ottenere il rilascio di permesso a costruire per la realizzazione di 3 box auto nella porzione di porticato di proprietà richiamata sub b, previa delimitazione con rispettive chiusure e tompagnature, ma il Comune, dopo aver comunicato il preavviso di diniego, ha respinto l’istanza sulla base delle ragioni sopra evidenziate.

Articola, a sostegno del gravame, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, deducendo la inapplicabilità degli standard riferiti al cd. parcheggio di piano pari a 10 mq/100 mq, essendo la fattispecie rientrante nel combinato disposto dell'art. 41 sexies L. 1150/42 e dell'art. 3, comma 2, lett. d) del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 nonché degli artt. 9 della L. 122/89 e dell'art. 6, comma 1, della L. R.C. 19/2001. Lamenta, quindi, la mancata considerazione delle risultanze acquisite al procedimento mediante la produzione di consulenza tecnica asseritamente attestante la compatibilità urbanistica sia in ordine al lotto di proprietà della ricorrente sia in ordine alla superficie globale del lotto originario, nella irrilevanza della circostanza che l'accesso ai 3 box avverrebbe da proprietà privata. Conclude per l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguenza di legge.

Si costituiscono sia il Comune di Battipaglia sia il controinteressato NO Iannece, entrambi al fine di resistere.

Alla camera di consiglio dell’11 ottobre 2016, la domanda di sospensiva è accolta ai soli fini della sollecita definizione del giudizio nel merito.

Alla pubblica udienza del 27 aprile 2017, il ricorso, sulle conclusioni delle parti costituite, è trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

Giova premettere che, secondo parte resistente, dall’esame dei titoli edilizi risulterebbe che il loro rilascio è stato accompagnato dalla prescrizione relativa al parcheggio di piano nella misura di 10mq/100mq e che l’area interessata dalla realizzazione del portico in questione sarebbe gravata ab origine , prima della retrocessione dell’immobile su cui è stato realizzato il manufatto, da analogo vincolo di destinazione.

Giova, preliminarmente, ripercorrere i passaggi essenziali della vicenda di causa.

Va rilevato, in primo luogo, che, con atto di permuta del 22.01.2008 a rogito del notato Petraglia, registrato ad Eboli il 01.02.2008 al n. 903, la ricorrente ha trasferito, a titolo di permuta, al Sig. Iannece NO, la piena proprietà del terreno edificabile sito in Battipaglia alla via Lavinaio, della consistenza di 1350,00 mq, individuato al N.C.T. del Comune di Battipaglia al fg. 22 part.lle 414, 423 e 411. Su detto terreno il Comune di Battipaglia, in favore della ricorrente, aveva già rilasciato, in data 4/10/2007, permesso di costruire n. 104/07 per la realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni, al quale ha fatto seguito il rilascio, in favore del Sig. Iannece, di una serie di titoli edilizi: PdC n. 30/08 del 10/03/2008 (a titolo di voltura del precedente PdC n. 104/07); PdC n. 40/09 del 23.3.2009 (in sanatoria e variante in c.o. per il completamento del fabbricato di via Strauss – loc. Lavinaio); PdC n. 48/09 del 21/7/2009 per lavori di sopraelevazione del sesto piano al costruendo fabbricato di via Strauss – loc. Lavinaio; PdC n. 122/2010 del 03/09/2010 (in

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