TAR Salerno, sez. II, sentenza 2013-09-12, n. 201301864
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Testo completo
N. 01864/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00560/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 560 del 2013, proposto da:
G F, C.O.V.S. S.a.s. di Frigenti Giovanni & C., Frigenti Group S.R.L., tutti rappresentati e difesi dall'avv. I M, con domicilio eletto presso I M in Salerno, Via F. Crispi, n. 1/7 c/o Avv. Messina;
contro
Comune di San Valentino Torio, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
S D P, rappresentato e difeso dagli avv. Sabato Criscuolo ed Ennio De Vita, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Salerno, Via Piave, n. 1;
per l'annullamento
dell’ordinanza di immediata sospensione dell’attività in essere nonché di divieto d’uso delle opere oggetto del permesso di costruire n. 16/03 prot. n. 2776 del 22/03/2013, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 luglio 2013 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 27 marzo 2013 e ritualmente depositato l’8 aprile successivo, il sig. G F impugna l’atto di cui in epigrafe, invocandone l’annullamento. Premette che il Comune di San Valentino Torio gli rilasciava il permesso di costruire n. 16/03 per la realizzazione, oltre ad una palazzina per uffici, di un capannone adibito ad attività artigianale di lavorazione di prodotti agricoli. Tale manufatto, sottoposto a sequestro giudiziario e successivamente dissequestrato, giusta sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, era interessato da diverse istanze edificatorie mediante proposizione di svariate denunce inizio attività e segnatamente: DIA del 01.02.2005 per la realizzazione di un sottotetto; DIA in sanatoria del 21.11.08 avente ad oggetto le celle frigorifere ivi insistenti; DIA del 28.04.08 per le attività di lavaggio ed imballaggio di verdure ed ortaggi. Dopo aver conseguito autorizzazione allo scarico delle acque reflue e depositato il certificato di agibilità dei locali, a seguito di esposto del vicino sig. Di Palma, si attivava sia il procedimento penale, che si concludeva con sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, sia il procedimento sanzionatorio amministrativo, che sfociava nell’ordinanza di demolizione del 03/01/2013, impugnato con ricorso innanzi a questo Tribunale (n. 285/2013).
Il Comune ha quindi emesso l’ordinanza, meglio distinta in epigrafe, di sospensione dell’attività praticata dalla ricorrente, avverso la quale si sollevano, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, in quanto l’Amministrazione avrebbe omesso di far precedere l’atto dall’avviso di avvio del procedimento, non avrebbe considerato che i titoli edilizi rilasciati in ordine al fabbricato sarebbero validi ed efficaci e che ha presentato, in data 13/06/2011, istanza di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue.
Il Comune di San Valentino Torio, ancorché ritualmente intimato, non si costituisce in giudizio.
Dispiega intervento ad opponendum il sig. S D P, argomentando nel senso della infondatezza delle censure di parte ricorrente.
Alla camera di consiglio del 17 aprile 2013, la domanda di