TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2020-05-19, n. 202000914

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2020-05-19, n. 202000914
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202000914
Data del deposito : 19 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/05/2020

N. 00914/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01640/2019 REG.RIC.

N. 01641/2019 REG.RIC.

N. 01642/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1640 del 2019, proposto da
La Latya soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato N G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, viale Europa - loc. Germaneto;

nei confronti

di Ente Target Formazione e Riqualificazione e Centro Formazione Pitagora, non costituiti in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 1641 del 2019, proposto da
Progetto Donna Ass., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Angela Marafioti, domiciliataria ex lege in Catanzaro Germaneto, viale Europa;

nei confronti

di Ente Target Formazione e Riqualificazione, Centro Formazione Pitagora e La Latya soc. coop., non costituiti in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 1642 del 2019, proposto da
Progetto Donna Ass., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Angela Marafioti, domiciliataria ex lege in Catanzaro Germaneto, viale Europa;

nei confronti

di Ente Formazione e Riqualificazione Target, Centro Formazione Pitagora e La Latya soc. coop., non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 1640 del 2019:

del decreto dirigenziale “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” - Dipartimento L.F.P.S. - n. 8714 del 19.7.2019, avente ad oggetto “ Avviso pubblico per la presentazione e la selezione delle proposte di candidatura POR Calabria

FESR FSE

2014/2020- Asse prioritario 12 istruzione e formazione, percorsi di istruzione e formazione professionale, approvazione graduatoria definitiva
”, mai notificato alla ricorrente;
del decreto dirigenziale “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” - Dipartimento L.F.P.S. - n. 9765 dell’11.9.2018;
dei verbali della Commissione di riesame nn. 1 del 10.12.2018, 2 del 23.1.2019, 9 del 15.4.2019, notificati alla ricorrente in data 11.10.2019;
dei verbali della Commissione di valutazione nn. 1 del 20.9.2017, 2 del 26.10.2017, 9 del 15.11.2017, 12 del 22.11.2017, 13 del 23.11.2017;
di tutti gli altri atti e provvedimenti conseguenziali, prodromici, presupposti e successivi;
nonché per il risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente;

quanto al ricorso n. 1641 del 2019:

del decreto dirigenziale “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” - Dipartimento L.F.P.S. - n. 8714 del 19.7.2019, avente ad oggetto “ Avviso pubblico per la presentazione e la selezione delle proposte di candidatura POR Calabria

FESR FSE

2014/2020- Asse prioritario 12 istruzione e formazione, percorsi di istruzione e formazione professionale, approvazione graduatoria definitiva
”, mai notificato alla ricorrente;
del decreto dirigenziale “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” - Dipartimento L.F.P.S. - n. 9765 dell’11.9.2018;
dei verbali della Commissione di riesame nn. 1 del 10.12.2018, 2 del 23.1.2019, 9 del 15.4.2019, notificati alla ricorrente in data 11.10.2019;
dei verbali della Commissione di valutazione nn. 1 del 20.9.2017, 2 del 26.10.2017, 9 del 15.11.2017, 12 del 22.11.2017, 13 del 23.11.2017;
di tutti gli altri atti e provvedimenti conseguenziali, prodromici, presupposti e successivi;
nonché per il risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente;

quanto al ricorso n. 1642 del 2019:

del decreto dirigenziale “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” - Dipartimento L.F.P.S. - n. 8714 del 19.7.2019, avente ad oggetto “ Avviso pubblico per la presentazione e la selezione delle proposte di candidatura POR Calabria

FESR FSE

2014/2020- Asse prioritario 12 istruzione e formazione, percorsi di istruzione e formazione professionale, approvazione graduatoria definitiva
”, mai notificato alla ricorrente;
del decreto dirigenziale “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” - Dipartimento L.F.P.S. - n. 9765 dell’11.9.2018;
dei verbali della Commissione di riesame nn. 1 del 10.12.2018, 2 del 23.1.2019, 9 del 15.4.2019, notificati alla ricorrente in data 11.10.2019;
dei verbali della Commissione di valutazione nn. 1 del 20.9.2017, 2 del 26.10.2017, 9 del 15.11.2017, 12 del 22.11.2017, 13 del 23.11.2017;
di tutti gli altri atti e provvedimenti conseguenziali, prodromici, presupposti e successivi;
nonché per il risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente;


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 maggio 2020 la dott.ssa Martina Arrivi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con separati ricorsi, ritualmente notificati il 17.10.2019 e depositati il 30.10.2019, La Latya soc. coop. e l’Associazione Progetto Donna hanno impugnato il decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 8714 del 19.7.2019 di approvazione della graduatoria del bando di selezione per il finanziamento di quattro percorsi di istruzione e formazione professionale da realizzarsi all’interno della Provincia di Crotone, oltre gli atti endoprocedimentali meglio indicati in epigrafe.

All’esito di detta selezione, i progetti presentati dalle ricorrenti non sono stati finanziati, in quanto hanno ottenuto un punteggio inferiore rispetto quelli presentati dalle controinteressate, collocandosi oltre il quarto posto nella graduatoria.

2. Le ricorrenti domandano l’annullamento degli atti in discorso, osservando:

I) che la Commissione di Valutazione ha erroneamente applicato l’art. 11 dell’Avviso pubblico, che imponeva l’allegazione di “ lettera/e di impegno sottoscritta/e con le realtà economiche e produttive territoriali e/o le parti sociali per la realizzazione delle attività di stage / applicazione pratica ” (all. A.4), ritenendo tale allegazione riferibile ai membri del partenariato istituzionale, mentre doveva intendersi riferita esclusivamente agli operatori economici che avrebbero materialmente offerto gli stage professionali;
sul punto, le ricorrenti evidenziano di aver prodotto le lettere di impegno di alcuni operatori economici, a differenza delle controinteressate, che hanno invece fornito “ lettere di partenariato ”, provenienti cioè dai loro partner istituzionali, fraintendendo quanto prescritto dall’art. 11 dell’Avviso;

II) che la Commissione di Valutazione ha errato nell’attribuire alle ricorrenti un punteggio pari a 0/15 in relazione al criterio di valutazione inerente la “ qualità del partenariato ” (criterio D, sub-criteri D1, D2, D3, di cui all’art. 12 dell’Avviso pubblico), nonostante queste avessero indicato i propri partner istituzionali al punto 1.2 del progetto;

III) che la Commissione di Valutazione ha erroneamente attribuito alle ricorrenti un minor punteggio in relazione al criterio di valutazione inerente “ ulteriori elementi di valutazione - esperienza pregressa nei percorsi IeFP ” (criterio F, sub-criterio F1, di cui all’art. 12 dell’Avviso pubblico).

Le ricorrenti chiedono altresì il risarcimento in forma specifica o per equivalente del danno asseritamente subito.

3. Resiste la Regione Calabria, sostenendo la correttezza dell’operato della Commissione di Valutazione, in quanto:

- rispetto al criterio D (“ qualità del partenariato ”), le ricorrenti non possono ambire ad ottenere alcun punteggio, non avendo prodotto documentazione a sostegno dell’esistenza di partner istituzionali: tale documentazione, sebbene non richiesta ai fini dell’ammissibilità del progetto, era necessaria per la positiva valutazione della qualità del partenariato;

- le ricorrenti hanno errato a compilare il punto 1.2 del formulario di progetto, specificamente dedicato all’indicazione dei partner di eventuali ATI/ATS e comunque non funzionale all’attribuzione del punteggio per il criterio D, attinente alla qualità del partenariato;

- solo alcune delle esperienze formative pregresse indicate dalle ricorrenti rientrano fra le attività triennali di istruzione e formazione professionale valutabili ai fini dell’Avviso pubblico.

4. Successivamente la Regione ha documentato che, con decreto dirigenziale n. 4154 del 9.4.2020, è stato dato scorrimento alla graduatoria oggetto delle impugnazioni con conseguente ammissione al finanziamento di due progetti oggetto dei ricorsi recanti R.G. nn. 1640/2019 e 1641/2019.

5. Con ordinanza n. 802 del 5.5.2020 il Collegio, stante l’identità delle questioni di fatto e di diritto sottese, ha disposto la riunione dei ricorsi e rilevato come la sopravvenienza potesse considerarsi idonea a determinare la cessazione della materia del contendere rispetto ai progetti successivamente ammessi al finanziamento.

6. Con memoria difensiva, le ricorrenti si sono opposte alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, poiché lo scorrimento è avvenuto senza l’attribuzione di maggiori punteggi per i progetti in questione.

7. Le controversie sono state dunque decise alla camera di consiglio del 19.5.2020.

DIRITTO

8. In via preliminare, si rileva che la cessazione della materia del contendere, di cui all’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di un evento idoneo al pieno soddisfacimento del bene della vita ambito dal ricorrente, così eliminando ogni posizione di contrasto tra le parti processuali. Ne consegue che essa non è configurabile quando, pur a fronte di un evento favorevole, come l’intervenuto scorrimento della graduatoria, il ricorrente insista per l’accoglimento delle proprie pretese, adducendo la spettanza di un maggior punteggio. Permanendo il contrasto tra le parti e tenuto conto che l’intervenuto scorrimento non ha comportato l’attribuzione di un maggior punteggio alle odierne ricorrenti, la controversia non può considerarsi cessata.

9. Neppure può essere dichiarata l’improcedibilità dei ricorsi riferiti ai progetti destinatari dello scorrimento. Il decreto n. 4154 del 9.4.2020, infatti, non sostituisce il precedente decreto n. 8714 del 19.7.2019 di approvazione della graduatoria, bensì – sul presupposto che quest’ultimo sia ancora efficace – lo integra ammettendo al finanziamento alcuni progetti, ma pur sempre mantenendo invariati i punteggi loro assegnati. Stante la permanenza del provvedimento asseritamente lesivo dell’interesse dei ricorrenti, la vertenza deve essere decisa nel merito, atteso che dall’accoglimento delle doglianze espresse dai ricorrenti, gli stessi potrebbero ottenere una modifica in melius della graduatoria. In caso contrario, l’eventuale accoglimento del ricorso iscritto al n. R.G. 1642/2019 rischierebbe di compromettere la sorte di almeno uno degli altri due progetti, che vedrebbe degradata la propria posizione nella graduatoria in conseguenza della eventuale attribuzione di un maggior punteggio al progetto della ricorrente vittoriosa in giudizio.

10. In punto di fatto, vengono in rilievo i progetti presentati da: (i) La Latya soc. coop., per operatore del benessere - acconciatore, collocatosi al quinto posto della graduatoria, con punti 71,67;
(ii) Associazione Progetto Donna per operatore ai servizi di promozione e accoglienza, al sesto posto con punti 71,67;
(iii) Associazione Progetto Donna e per operatore del benessere - estetica, al settimo posto con punti 66,67.

Detti progetti hanno ottenuto punteggi inferiori rispetto a quelli utilmente collocati ai primi quattro posti della graduatoria e precisamente: (1) Ente Target Formazione e Riqualificazione – progetto per operatore ai servizi di promozione ed accoglienza, con punti 85,84;
(2) Centro Formazione Pitagora s.r.l. – progetto per operatore al servizio di trasformazione agroalimentare, con punti 85,00;
(3) La Latya soc. coop. – progetto per operatore ai servizi di promozione ed accoglienza, con punti 76,67;
(4) Ente Target Formazione e Riqualificazione – progetto per operatore del benessere e acconciatore, con punti 74,18.

11. Tanto premesso, si procede all’analisi delle domande di annullamento, articolate sulla base dei tre motivi descritti al § 2.

11.1. Il primo motivo (§ 2, I) è infondato.

Esso poggia su un’interpretazione restrittiva dell’art. 11 dell’Avviso pubblico, che – nella prospettazione delle ricorrenti – individuerebbe unicamente gli operatori economici privati disposti a fornire ai corsisti stage professionali e non potrebbe comprendere i partner istituzionali che collaborano con l’agenzia formativa per portare avanti il progetto.

Trattasi però di una lettura soggettiva e fuorviante del bando. L’art. 11 dell’Avviso pubblico, infatti, si limita a richiedere che i proponenti alleghino le lettere di impegno delle “ realtà economiche e produttive territoriali ” e/o delle “ parti sociali ” per la realizzazione degli stage: la dicitura è ampia e include ogni soggetto – non necessariamente gli operatori economici – che fornisca lo stage professionale;
non vi sono, dunque, elementi per escludere da tale dicitura i partner componenti la rete formativa.

Ciò posto, le controinteressate hanno prodotto svariate lettere di soggetti che si sono impegnati a collaborare al loro progetto formativo mediante offerta di stage professionali, così conformandosi a quanto prescritto dall’Avviso pubblico: si noti che tali lettere non sono mere “ lettere di partenariato ”, dirette cioè ad attestare una generica collaborazione ai progetti, bensì sono lettere di impegno per l’attività di stage/applicazione pratica, conformi al modello di cui all’all. A.4 dell’Avviso.

11.2. Anche il terzo motivo di ricorso (§ 2, III) è infondato.

Sul punto, è convincente l’argomentazione della Regione, per cui solo alcuni dei progetti indicati dalle ricorrenti rientrano fra le attività triennali di istruzione e formazione valutabili ai fini della selezione. L’Avviso pubblico, infatti, riguarda i “ percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale per l’acquisizione di una Qualifica professionale ”, abbreviati in “ percorsi IeFP ”. Pertanto, il criterio F.1 dell’art. 12 dell’Avviso pubblico, laddove si riferisce alle pregresse esperienze nei “ percorsi IeFP ” ha riguardo ai medesimi progetti formativi contemplati nel nuovo bando, cioè ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale.

Correttamente, dunque, la Commissione ha parametrato il punteggio in base ai soli percorsi rientranti in tale nozione.

11.3. È viceversa fondato il secondo motivo di ricorso (§ 2, II), attinente alla mancata attribuzione di punteggio per il criterio sub. D dell’art. 12 dell’Avviso pubblico (“ qualità del partenariato ”). Come anche ammesso dall’amministrazione resistente, il bando non richiedeva espressamente il deposito di documentazione attestante l’esistenza dei partner istituzionali. Ne è conferma l’art. 9 dell’Avviso pubblico che, nell’indicare i documenti richiesti ai fini della valutazione della domanda di finanziamento, nulla menziona in ordine al partenariato istituzionale.

Ciò comporta che, salvi i dovuti controlli anche in fase esecutiva, l’amministrazione avrebbe dovuto attribuire un punteggio relativo al criterio sub. D sulla base delle dichiarazioni presentate dai candidati, senza poter pregiudicare le domande non munite di documenti non richiesti dal bando (in senso conforme, T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 21.1.2020, n. 120).

Né è ostativa la circostanza che le ricorrenti abbiano indicato i propri partner istituzionali in una sezione errata del progetto, ossia al punto 1.2, dedicato all’indicazione dei soli componenti di eventuali ATI/ATS. L’errore formale in cui le ricorrenti sono incorse non esonera la Commissione dal dover valutare l’indicazione – comunque fornita – sul partenariato istituzionale, tenuto anche conto che in presenza di errori materiali nella compilazione della domanda l’amministrazione ha a disposizione il soccorso istruttorio, di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990, per chiedere, eventualmente, le rettifiche e/o le integrazioni necessarie.

Sotto tale profilo, dunque, i ricorsi si dimostrano fondati e gli atti impugnati devono essere annullati, salvo il doveroso riesercizio del potere da parte dell’amministrazione regionale.

12. Residuando margini di discrezionalità in capo all’amministrazione, ai fini dell’attribuzione e parametrazione del punteggio relativo al partenariato istituzionale, le domande risarcitorie non possono trovare accoglimento.

13. La fondatezza solo parziale delle allegazioni e delle domande giustifica la compensazione delle spese.

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