TAR Bologna, sez. II, sentenza 2021-04-21, n. 202100412
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Pubblicato il 21/04/2021
N. 00412/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00741/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 741 del 2015, proposto da
Biondi-Grassi &C. S.a.s. di M G e R B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato E G, con domicilio eletto presso lo studio Pierantonio Mareschi in Bologna, via Nosadella, 2;
contro
Comune di Cesena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato B G, domiciliato presso la Bologna Segreteria TAR in Bologna, via D'Azeglio, 54;
per l'annullamento
del provvedimento PGN 95378/72/EA/ac del Comune di Cesena contenente ordinanza di demolizione avente ad oggetto il Capannone ad uso artigianale, con diffida all’utilizzo del laboratorio e di ogni altro atto connesso e/o correlato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cesena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2021 la dott.ssa J B e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25 D.L. 28/10/2020 n. 137;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha agito in giudizio per l’annullamento del provvedimento del Comune di Cesena indicato in epigrafe, con il quale l’Ente ha ordinato la demolizione del capannone ad uso artigianale, diffidando la Società dall’uso del laboratorio.
In fatto ha allegato di avere costruito i manufatti contestati dal Comune per l’effettuazione della verniciatura, resinatura e sabbiatura dei serbatoi oggetto della propria attività, in modo da garantire la distanza di sicurezza rispetto alla saldatura, avendo resine e vernici natura infiammabile.
Sulla base di tale rilievo la ricorrente, senza articolare specifici motivi di impugnazione, ha contestato l’atto adottato dall’Amministrazione.
Il Comune di Cesena si è costituito eccependo preliminarmente l’inammissibilità e/o irricevibilità del ricorso e contestando nel merito le avverse allegazioni.
In occasione dell’udienza fissata per la discussione solo l’Amministrazione ha depositato scritti difensivi.
All’esito del giudizio il ricorso va dichiarato inammissibile e comunque infondato.
Invero, parte ricorrente ha descritto la consistenza e la funzione dei manufatti oggetto del provvedimento impugnato, spiegando le ragioni operative per le quali sono stati costruiti, ma non ne ha negato l’abusività producendo i relativi titoli edilizi, né ha articolato i motivi in forza dei quali l’atto impugnato sarebbe a suo dire illegittimo, sicché sotto tale profilo il ricorso va senz’altro dichiarato inammissibile, a prescindere dall’ulteriore eccezione preliminare di parte resistente in ordine alla mancata notifica del deposito del ricorso ex art. 48 del CPA (vedi TAR Campania n. 1570/2014).
Peraltro, non avendo la Società articolato puntuali doglianze avverso le motivazioni addotte dal Comune a giustificazione dell’ordine di demolizione, la decisione assunta dall’Ente non può che ritenersi anche nel merito legittima, rinviandosi a tal fine al contenuto dell’atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.