TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-03-25, n. 202405894
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Testo completo
Pubblicato il 25/03/2024
N. 05894/2024 REG.PROV.COLL.
N. 16363/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16363 del 2023, proposto da:
L P, rappresentato e difeso dagli avvocati G V e N T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G V in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la corretta ottemperanza
alla sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. I Bis, n. 7925/2022 pubblicata il 14.06.2022;
nonché per la dichiarazione di nullità:
dell’Atto Dispositivo n. 68 del 18.07.2023” adottato dal 1° Reggimento Aviazione dell'Esercito "ANTARES" e notificato al ricorrente in data 20.07.2023, con il quale l'Amministrazione disponeva “che al Col. L P, nato a ROMA il 12 dicembre 1950, venga attribuito il premio antiesodo di € 16.268,39 (sedicimiladuecentosessantotto/39), oltre interessi legali decorrenti dal raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio” nella parte in cui il “premio” è "ridotto ulteriormente alla metà dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2024 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112 e ss. c.p.a., il ricorrente in epigrafe ha adito l’intestato Tribunale per la corretta ottemperanza alla sentenza di questa Sezione n. 7925/2022 depositata il 14.06.2022; nonché per la declaratoria della nullità dell’Atto Dispositivo n. 68 del 18.07.2023 adottato dal 1^ Reggimento Aviazione dell’Esercito “ANTARES” e notificato al ricorrente in data 20.07.2023, con il quale l’Amministrazione disponeva “che al Col. L P, nato a ROMA il 12 dicembre 1950, venga attribuito il premio antiesodo di € 16.268,39 (sedicimiladuecentosessantotto/39), oltre interessi legali decorrenti dal raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio” nella parte in cui detto “premio” è “ridotto ulteriormente alla metà dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
Il ricorrente deduce di avere a suo tempo adito questo TAR (con ricorso R.G. n. 15294/2001), insieme a numerosi altri ricorrenti in analoga posizione, chiedendo l’accertamento e la declaratoria del proprio diritto alla applicazione dell’art. 1, comma 4, della legge 28 febbraio 2000, n. 42 recante “Disposizioni per disincentivare l’esodo dei piloti militari” (c.d. premio anti-esodo ).
Il giudizio, dopo alterne vicende, si concludeva con la sentenza di questo Tribunale n. 7925/2022 del 14.06.2022, che accoglieva il ricorso con la motivazione di seguito trascritta: “La l. n. 42/2000, recante misure finalizzate a disincentivare l’esodo dei piloti militari, al comma 4 dell’art. 1 (poi abrogato) così recitava: “Agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso delle specifiche qualifiche previste per l’impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio di importo pari alla metà dell’importo complessivo dei premi di cui al comma 2”. (...) dalla documentazione versata in atti nel corso del giudizio di appello incardinato – come evidenziato in premessa - da alcuni degli originari ricorrenti, è emersa incontrovertibilmente l’identità di funzioni esercitate tra i destinatari dei benefici della norma in discorso e gli odierni ricorrenti (...). Sotto questo profilo, dunque, sarebbe illogico operare una disparità di trattamento economico tra coloro che, in disparte la qualificazione formale, svolgono le identiche funzioni svolte dai soggetti che, proprio per l’esercizio di tali funzioni, sono individuati dalla norma come destinatari di un beneficio economico; pertanto, anche coloro che sono possessori – per implicito riconoscimento da parte della P.A. – di un grado di professionalità e di qualificazione del tutto analogo a quello dei titolari del brevetto di pilota militare - nel caso specifico i possessori del brevetto militare di pilota – osservatore dell’esercito e del brevetto militare di pilota di elicottero - devono essere ricompresi tra i beneficiari del premio previsto per essi dalla normativa in discorso. Tanto premesso il ricorso deve essere accolto, con conseguente condanna dell’Amministrazione alla corresponsione ai ricorrenti – piloti possessori del brevetto militare di pilota-osservatore dell’esercito e di