TAR Lecce, sez. I, sentenza 2019-03-04, n. 201900375
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 04/03/2019
N. 00375/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01806/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1806 del 2015, proposto da
Comune di Statte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Amiu S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio eletto presso lo studio Nicola Stefanizzo in Lecce, via G.A. Ferrari 5;
per l'accertamento del diritto del Comune di Statte ad ottenere il contributo per disagio ambientale relativo agli anni da 2007 a 2011, così come previsto nell'accordo del 28.03.2006 e conseguentemente determinare gli importi del suddetto contributo relativi agli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 dovuti dal Comune di Taranto e/o dall'AMIU spa, al civico ente ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Taranto e di Amiu S.p.A;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 6 febbraio 2019 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I fatti oggetto della odierna controversia sono i seguenti.
Nel Comune di Statte è stato allocato un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani della città di Taranto, autorizzato in virtù di decreto del Commissario Delegato n. 349/CD del 29 novembre 2004.
In esecuzione del successivo decreto n. 35/D del 28 febbraio 2006 del Commissario Delegato per l’emergenza in materia di rifiuti in Puglia, in data 28 marzo 2006 è stato sottoscritto un accordo tra i rappresentanti del Comune di Statte e del Comune di Taranto, con il quale sono stati previsti i principi di utilizzazione dell’impianto in esame e le tariffe di conferimento che avrebbero dovuto comprendere un contributo per il disagio ambientale da devolvere al Comune ospitante l’impianto, ai sensi dell’art. 10 comma 3 L.R. 17/93.
Successivamente, con ulteriore decreto n. 124/C D7R del 22 maggio è stato previsto che “ la tariffa da praticare per il conferimento dei rifiuti è quella proposta dal Comune di Taranto, ritenuta congrua dall’Autorità di bacino e verificata conforme ai criteri definiti nel decreto Commissariale n. 296/02 pari a €/lt.92,31 ”.
Il Comune di Taranto ha conferito all’AMIU s.p.a. – Azienda Multiservizi e Igiene Urbana s.p.a. la gestione dell’impianto integrato de quo a far data dall’11 giugno 2007.
Atteso che né l’Ente gestore del servizio né l’amministrazione comunale hanno proceduto al pagamento delle somme dovute a titolo di ristoro ambientale per gli anni 2007/2011, l’odierno esponente ha adito il Tribunale Civile di Taranto chiedendo che: venisse accertato e dichiarato l’importo dovuto per gli anni dal 2007 al 2011, conformemente a quanto previsto dall’accordo del 26 marzo 2006, dal Comune di Taranto e dall’AMIU; venisse verificato e dichiarato il mancato pagamento dello stesso; venissero condannate le convenute al versamento della somma effettivamente dovuta, oltre interessi dal dì della domanda al saldo.
Con sentenza n. 997/2015, depositata in cancelleria il 18 marzo 2015, il giudice ha rilevato che “ l’accordo invocato dall’attore a fondamento del proprio diritto a percepire il contributo per disagio ambientale ha natura di accordo tra pubbliche amministrazioni per la gestione integrata di un servizio pubblico, ai sensi dell’art. 15 L. 241/90 ” … “ con conseguente radicamento della giurisdizione amministrativa esclusiva ” ex art. 133 comma 1 lett. a) n. 2) c.p.a.
Pertanto, con ricorso notificato il successivo 19 – 23 giugno 2015, il Comune di Statte ha chiesto al Tar Lecce l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Voglia l’Ecc.mo TAR adito: 1) accertare il diritto del Comune di Statte ad ottenere il contributo per disagio ambientale relativo agli anni da 2007 a 2011, così come previsto nell’accordo del 28/03/2006 e conseguentemente determinare gli importi del suddetto contributo relativi agli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 dovuti dal Comune di Taranto e/o dall’AMIU s.p.a. al Civico Ente ricorrente; 2) per l’effetto condannare il Comune di Taranto, in persona del sindaco pro tempore, e/o l’ AMIU s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Comune di Statte del contributo ambientale di cui alla presente causa per gli anni2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, nella misura che verrà accertata in corso di causa e risulterà equa e/o dovuta sulla scorta delle risultanze istruttorie, oltre rivalutazione ed interessi sulle predette somme da calcolarsi da ciascun anno sino all’effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio ”.
In sintesi, la ricorrente ha esposto che il Comune di Taranto, con l’accordo in esame, avrebbe assunto l’obbligo di corrispondere al Comune ospitante, a mezzo del gestore dell’impianto di smaltimenti rifiuti, l’importo di lire 2 per ogni kg di rifiuti conferito e smaltito a titolo di contributo per disagio ambientale.
Nonostante detto accordo, l’Ente civico non avrebbe provveduto a versare gli importi dovuti per gli anni dal 2007 al 2011, né vi avrebbe provveduto l’AMIU spa.
Ha concluso chiedendo che venisse disposta una CTU per stabilire la quantità dei rifiuti smaltiti e gli importi dovuti, nonché che le resistenti venissero condannate al pagamento delle somme accertate, con interessi dal dì della domanda al saldo.
Si è tempestivamente costituita l’AMIU, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e concludendo per la reiezione del ricorso.
In