TAR Torino, sez. I, decreto decisorio 2009-11-18, n. 200902659

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, decreto decisorio 2009-11-18, n. 200902659
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 200902659
Data del deposito : 18 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00774/1995 REG.RIC.

N. 02659/2009 REG.DEC.

N. 00774/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

Sul ricorso numero di registro generale 774 del 1995, proposto da:
Societa' Gallo Costruzioni S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Meliado', con domicilio eletto in Torino, via Avigliana, 19;

contro

Comune Cuneo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. V G, con domicilio eletto presso Mariangela Viglino in Torino, via Santa Chiara, 15;

per l'annullamento

del provvedimento sindacale 1.12.95 prot. 2721 avente ad oggetto l'ingiunzione di sospensione lavori e demolizione di opere abusive realizzate in Cuneo, con il quale si ordina l'immediata sospensione dei lavori relativi alle opere descritte ad esclusione di quelle indicate ai punti 1) e 2) della presente ordinanza ed ingiunge alla Società Stievani s.p.a, proprietaria dell'immobile sopradescritto, di provvedere, entro il termine di 90 dalla data di notifica, alla demolizione delle opere in premessa descritte ed abusivamente realizzate ed al ripristino dello stato dei luoghi.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 29/04/1995;

Visto l'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, modificato dall'art. 54, comma 1, d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, che prevede a cura della segreteria, dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito di ricorsi, l'invio di apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione di udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data dell'avviso medesimo;

Considerato che alla comunicazione di segreteria del giorno 04/08/2008 non ha fatto seguito alcuna domanda di fissazione di udienza;


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