TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 2024-10-04, n. 202405214

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 2024-10-04, n. 202405214
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202405214
Data del deposito : 4 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/10/2024

N. 05214/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03486/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3486 del 2024, proposto da:
Fisioexpo S.r.l. Società tra professionisti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P M e P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati D C ed E D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il Servizio Affari Legali dell'Azienda in Napoli alla Via Comunale del Principe n. 13/a;

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M C dell'Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso la sede dell'Ente in Napoli alla Via S. Lucia n. 81;

per l'annullamento

a) della nota prot. n. 0159940/u del 28.5.2024 emessa dall’A.S.L. Napoli 1 Centro – Dipartimento di Prevenzione, a firma del Presidente della Commissione ex

DGRC

7301/01, nella parte in cui è da intendersi non accolta la richiesta di autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria per l’erogazione di prestazioni di fisiokinesiterapia;

b) del verbale n. 5/2024 della seduta del 22.5.2024 della Commissione ex

DGRC

7301/2001, per la verifica dei requisiti minimi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie delle strutture pubbliche e private di cui alle delibere della Giunta Regionale della Campania n. 3958 e n. 7301 del 2001, nella parte in cui è da intendersi non accolta la richiesta di autorizzazione;

c) della nota prot. n. PG/2024/0284513 del 7.6.2024, emessa dalla Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – Commissione Regionale ex D.G.R.C. n.7301/2001, a firma del Presidente;

d) del verbale n. 102 della seduta del 30.5.2024 della Commissione Regionale ex DGRC n. 7301/2001, nella composizione stabilita dal DPGR n.155 del 9.12.2022, se ed ove occorra;

e) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro e della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 il dott. G E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Società ricorrente richiedeva al Servizio Tutela dell’Ambiente, della Salute e del Paesaggio del Comune di Napoli di essere autorizzata a realizzare una nuova struttura sanitaria per erogare prestazioni di fisiokinesiterapia.

Trasmessa l’istanza all’Azienda sanitaria, la Commissione ex DPGRC n. 7301/01 si è espressa favorevolmente sul progetto, quanto al rispetto dei requisiti strutturali e impiantistici, dichiarandosi impossibilitata a esprimere un parere motivato in ordine al fabbisogno territoriale, “ vista l’assenza del Piano delle Attività Territoriali che insistono sul territorio di propria competenza ”.

Tale avviso della Commissione dell’ASL Napoli 1 Centro (di cui all’impugnata nota del 28/5/2024 e al presupposto richiamato verbale del 22/5/2024) è avversato dalla ricorrente, unitamente alla nota del 7/6/2024 con cui la Commissione regionale ex DPGRC n. 7301/01 ha rinviato all’ASL la pratica per l’integrazione del parere, ravvisando la mancanza della valutazione dei requisiti della localizzazione e del fabbisogno.

Con quattro motivi di ricorso sono dedotti plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo (in sintesi) che la valutazione del fabbisogno non può tradursi in un’illegittima e indeterminata interdizione dell’accesso al mercato del nuovo operatore, in attesa della redazione futura ed incerta del P.A.T. da parte della Regione, occorrendone una valutazione puntuale e concreta, in base al fabbisogno stimato nell’ambito territoriale di riferimento.

L’ASL e la Regione si sono costituite in giudizio per resistere, affidando le proprie difese alle memorie depositate.

Alla camera di consiglio del 25 settembre 2024 il ricorso, previo rituale avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., è stata trattenuto in decisione per essere definito, sussistendone i presupposti di legge, con sentenza in forma semplificata.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

In fattispecie sovrapponibile al caso di specie, questa Sezione si è pronunciata con la sentenza del 25/6/2024 n. 3959, che va condivisa e riproposta in funzione motivazionale della presente decisione, ai sensi dell’art. 88, co. 2, lett. d), c.p.a., ribadendo che:

- l’avversato provvedimento della A.S.L., stante il suo contenuto, è sussumibile nella categoria dell’atto soprassessorio, siccome determina un’interruzione sine die del procedimento assumendo, di conseguenza, un contenuto sostanzialmente reiettivo dell'istanza del privato giacché, rinviando il soddisfacimento dell'interesse pretensivo a un accadimento futuro e condizionante (la redazione del P.A.T.), implica un'elusione dell'obbligo di concludere il procedimento amministrativo, che subisce un illegittimo arresto a tempo indeterminato immediatamente lesivo della posizione giuridica dell'istante (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 08/05/2023, n.4610;
T.A.R. Napoli, sez. V, 5/7/2023 n. 4013);

- pur potendosi subordinare il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alla valutazione del fabbisogno, questa non può, infatti, tradursi, di fatto, come nella specie, in una illegittima interdizione, a tempo indeterminato, dell'accesso del nuovo operatore sul mercato e, quindi, della sua libertà economica, la quale non solo finisce per tradire i criteri ispiratori dell'art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, ma è contraria ai principi invalsi nell'ordinamento euro-unitario con riferimento alla pur ampia discrezionalità del legislatore statale in materia sanitaria (cfr. T.A.R. Salerno, sez. II, n. 347/2022;
Cons. Stato, Sez. III, n. 1589/2019;
T.A.R., Napoli, sez. I, n. 4167/2019);

- oltre che per il profilo, appena evocato, dell’illegittimo stallo procedimentale per effetto della natura meramente interlocutoria del provvedimento impugnato, quest’ultimo si presta a ulteriori rilievi critici in punto di ragionevolezza e congruità della motivazione, nella misura in cui, fondandosi questa in via esclusiva sull’assenza dei P.A.T., ritenuta ostativa ai fini della valutazione del fabbisogno, svaluta indebitamente l’autonomia dei procedimenti di autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie (ex artt. 8, comma 4, e 8-ter, comma 4, d.lgs. n. 502 del 1992), “ciascuno finalizzato alla valutazione di indici di fabbisogno diversi e non sovrapponibili”, nel senso che “[M]entre per l'autorizzazione i profili rilevanti sono quelli inerenti il fabbisogno complessivo di prestazioni sanitarie nel territorio - e, in particolare, quelli concernenti la localizzazione delle strutture già presenti - così da garantire la corretta distribuzione sul territorio, ai fini dell'accreditamento rileva il fabbisogno di assistenza programmato per garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)” (Corte Costituzionale, 28/02/2023, n. 32);

- la Sezione ha già ritenuto, infatti, che “non vi è dubbio che tanto il provvedimento di accreditamento ai sensi dell’art. 8 quater del d.lgs. n. 502/1992 quanto quello di autorizzazione ai sensi del precedente 8 ter presuppongano la previa determinazione del fabbisogno [ma] quest’ultimo, ritiene il Collegio differisce a seconda che si abbia riguardo all’uno o all’altro dei provvedimenti ampliativi richiesti” (n. 4739/2023) e, nello specifico, che «le vicende del processo di accreditamento restano tendenzialmente estranee alla determinazione del fabbisogno che rileva per la verifica di compatibilità delineata dall’indicato art.

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