TAR Bari, sez. II, ordinanza collegiale 2014-04-01, n. 201400428
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N. 00428/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00056/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 56 del 2013, proposto da:
G M, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210;
contro
Comune di Candela;
per l'ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 94/12 emesso, in data I febbraio 2012, dal Tribunale di Foggia in favore dell’avv. G M.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Vista l’istanza di chiarimenti proposta dal Commissario ad acta.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 il dott. Antonio Pasca e uditi per la parte ricorrente l’avv. G M, su delega dell'avv. G M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
il ricorrente, con ricorso depositato in data 11/1/2013, ha chiesto assicurarsi l’ottemperanza al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe.
Con sentenza di questo Tribunale n. 742/2013 del 14/5/2013 il ricorso è stato accolto, ordinandosi al Comune di Candela di provvedere al pagamento di quanto relativamente dovuto in favore del ricorrente entro il termine di giorni sessanta, disponendosi comunque - per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione onerata – l’intervento del commissario ad acta, nominato nella persona del Prefetto di Foggia o suo delegato, con condanna altresì del predetto comune al pagamento delle spese processuali, liquidate - in ragione del carattere seriale del ricorso in esame – nella complessiva somma di euro 250,00 ,oltre IVA e CPA e oltre al rimborso del costo del contributo unificato.
In ragione della pendenza di trattative tra le parti volte ad una bonaria definizione della questione, le parti hanno concordemente richiesto al commissario ad acta, nel frattempo intervenuto, di soprassedere all’adozione dei provvedimenti di sua competenza in attesa dell’esito delle trattative medesime, come risulta dalla nota del 4/7/2013 a firma del Commissario ad acta.
Successivamente il predetto Commissario ad acta, con nota del 26/9/2013, premesso che le trattative di bonaria definizione non erano andate a buon fine e che il Comune aveva rappresentato l’impossibilità di procedere alla liquidazione di tutti i crediti dovuti in unica soluzione per indisponibilità finanziaria, chiedendo conseguentemente di essere autorizzato a una rateizzazione dei pagamenti, ha richiesto chiarimenti in ordine alla possibilità o meno di consentire la richiesta rateizzazione, stante l’opposizione manifestata in proposito dalla parte ricorrente.
Poiché l’impossibilità di pagamento di crediti liquidi ed esigibili per in capienza finanziaria costituisce presupposto per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario, con ordinanza interlocutoria di questo Tribunale del 12/12/2013 è stata disposta istruttoria al fine di accertare se il credito in questione fosse stato o meno riconosciuto quale debito fuori bilancio ex art 194 del D.Lgs 267/2000, nonché la situazione finanziaria del Comune di Candela.
A seguito dell’ordinanza di cui sopra, il predetto Comune con note in date 25/1/2014 e 8/2/2014 ha rappresentato che la ritenuta possibilità di definizione bonaria del contenzioso in atto (relativo al presente giudizio e ad altri contestualmente proposti, per un importo complessivo di euro 254.331,68) aveva indotto l’ente a non effettuare il riconoscimento del debito fuori bilancio e che comunque con delibera GM 184 del 27/12/2013 era stato disposto il pagamento in tre rate annuali 2013, 2014 e 2015, provvedendosi ad effettuare intanto il pagamento del primo rateo per euro 84.777,68.
Alla camera di consiglio odierna, dopo il deposito di note d’udienza da parte del ricorrente, la causa è stata introitata per la decisione.
Con riferimento al quesito proposta dal Commissario ad acta, relativo alla possibilità o meno dello stesso di accedere alla rateizzazione del debito del Comune di Candela, nonostante il mancato consenso del ricorrente, rileva il Collegio che non esiste alcuna norma idonea a supportare una rateizzazione delle somme dovute ad opera del commissario ad acta, il quale è tenuto a garantire l’integrale esecuzione del provvedimento, assicurando ogni attività strumentalmente utile al reperimento dei fondi in bilancio anzitutto con riferimento ai capitoli all’uopo previsti e sempre che vi sia capienza, fatte salve - in caso di in capienza – le valutazioni connesse alla eventuale sussistenza dei presupposti di legge per la dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente, che costituisce l’unico mezzo per disporre la sospensione delle procedure esecutive in corso e le azioni comunque ad esse assimilabili.
In tal senso deve dunque provvedersi, assegnando all’uopo al predetto commissario ad acta l’ulteriore termine di giorni sessanta dalla data di notificazione e/o di notificazione della presente ordinanza.
Nulla per le spese.