TAR Napoli, sez. II, sentenza 2011-09-09, n. 201104365
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Testo completo
N. 04365/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01442/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 1442/10 R.G, proposto da:
T M, rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, piazza Bovio, 8 presso lo studio Ricciardelli;
contro
Comune di San Gennaro Vesuviano, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'avvocato Mario D'Urso, con domicilio eletto presso Rosa Leggio in Napoli, via Monteoliveto n. 86;
per l'annullamento
del provvedimento n. 16163 del 28/12/2009 notificato il 29/12/2009 di diniego in via di autotutela del permesso di costruire n. 5/09.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Gennaro Vesuviano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2011 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel 2008 il signor T M acquistava nel territorio del Comune di San Gennaro Vesuviano, alla via Gorga, in zona B2 del PRG – parzialmente edificata ad intervento diretto - un’ampia area di terreno su cui insistevano alcuni immobili, tra cui un fabbricato di due piani, ciascuno dei quali di 200 mq di superficie, adibito ad uso ufficio, edificio che versava in condizioni fatiscenti.
In data 29 ottobre 2008 il Comune rilasciava al signor M il permesso di costruire n. 5 per il mutamento di destinazione d’uso del predetto immobile da ufficio a residenziale, nonché per l’ampliamento del 10% della superficie originaria, ai sensi dell’art. 27 delle N.T.A. del P.R.G. secondo cui “per le costruzioni esistenti, in carenza di requisiti igienici, è consentita la realizzazione di volumi aggiuntivi non superiori al 10% dei volumi esistenti per integrazione di servizi e impianti tecnologici”.
In data 2 luglio 2009, a circa un mese dall’inizio dei lavori, personale della Polizia Municipale ed un tecnico esterno all’Amministrazione, eseguivano un sopralluogo, i cui esiti costituivano fondamento per la determinazione di sospensione delle opere n. 814/09 del 6 luglio 2009, provvedimento in seguito annullato con sentenza di questa Sezione del 30 settembre 2009 n. 5128.
Mentre la Procura della Repubblica di Nola dava inizio ad un’indagine relativa alla liceità del permesso di costruire n. 5 del 29 ottobre 2008, in data 3 novembre 2009 il Comune di San Gennaro Vesuviano, con nota n. 14382, comunicava al signor T M l’avvio del procedimento di autotutela volto all’annullamento del citato titolo abilitativo; le ragioni del ricorso all’autotutela erano la mancanza di opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell’art. 12, comma secondo del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, nonché la “assenza dei presupposti di cui all’art. 5 delle N.T.A. in quanto l’aumento del carico urbanistico, dovuto all’ampliamento del fabbricato esistente, non è motivato dalla carenza di requisiti igienici”; in terzo luogo, si evidenziava che “l’incremento volumetrico e planimetrico assentito costituisce un aggravio del carico urbanistico, in quanto non contenuto nei limiti di utilizzazione fondiaria previsto per la Zona B del vigente P.R.G.”