TAR Palermo, sez. III, decreto cautelare 2019-04-26, n. 201900536

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, decreto cautelare 2019-04-26, n. 201900536
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201900536
Data del deposito : 26 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2019

N. 00898/2019 REG.RIC.

N. 00536/2019 REG.PROV.CAU.

N. 00898/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 898 del 2019, proposto da
A B, rappresentato e difeso dall'avvocato G D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rapp.te p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del Decreto Prot. Categ. A 12/19 Cont. Cit. emesso dalla Questura di Palermo - Ufficio Immigrazione (datato 24.01.2019) e del Decreto di rigetto Cat A. 12/2017 del Questore di Palermo, notificati dalla Questura di Palermo -Ufficio Immigrazione - all'istante a mezzo pec dell'01.02.2019 (Prot. 0025851 dell'01.02.2019 Uscita) all'indirizzo dell'avv. G D L, con i quali è stata rigettata in primis l'istanza di permesso di soggiorno per motivi commerciali/lavoro autonomo inoltrata dall'odierno ricorrente il 09.02.2017, con l'invito a lasciare il territorio italiano entro quindici giorni dalla notifica del decreto e con l'avvertenza che in mancanza si sarebbe proceduto all'espulsione ex art. 13 del D. Lgs. 286/98;
e con il successivo ed ulteriore invito contenuto nel suddetto decreto del 2019 a consegnare all'Ufficio l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ed ogni altro documento rilasciato dalle Autorità Italiane;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che, avuto riguardo alla circostanza che il provvedimento impugnato è stato notificato alla parte ricorrente, come rilevato dalla medesima in sede di ricorso, in data 1.2.2019, mentre il ricorso in trattazione è stato notificato all’amministrazione via pec soltanto in data 1.4.2019 e, altresì, depositato soltanto in data 23.4.2019, di tal che la stessa condotta processuale di parte ricorrente dimostra l’evidente insussistenza dell’urgenza, necessariamente sottesa alla richiesta di rilascio di decreto cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a.;

Considerato, altresì, che, alla data di deposito del ricorso, il termine dei 15 gg di cui all’impugnato provvedimento, risultava essere da tempo abbondantemente decorso;

Considerato, inoltre, che non è comprovato in atti che sia stato adottato il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale;

Considerato, conclusivamente, che non sussistono, allo stato, i presupposti per l’accoglimento della proposta istanza cautelare monocratica;


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