TAR Torino, sez. I, sentenza 2015-04-03, n. 201500567

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2015-04-03, n. 201500567
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201500567
Data del deposito : 3 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00839/2011 REG.RIC.

N. 00567/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00839/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 839 del 2011, proposto da:
L C e L F, rappresentati e difesi dall'avv. M G B, presso il cui studio hanno eletto domicilio, in Torino, Corso Francia, 333/6;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'accertamento del diritto al riconoscimento del trattamento economico relativo alla mansione di collaudatori o equipollente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell' Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato il 16 giugno 2011 e ritualmente depositato i ricorrenti, dipendente della Polizia di Stato, nei ruoli tecnici, con la qualifica di Collaboratore tecnico capo, rispettivamente dal 17.1.1999 e 25.4.2002, hanno chiesto l’accertamento del diritto al riconoscimento del trattamento economico relativo alle qualifiche superiori di Revisore tecnico capo.

Affermano di aver svolto la mansione di collaudatore, come si evince dai rapporti informativi, in cui sono qualificati come addetti all’officina con compito di collaudatore sia di autovetture sia di mezzi pesanti.

Questa attività avveniva con regolarità quotidiana e le mansioni venivano assegnate con ordini di servizio predisposti dal dirigente.

Con lettera dell’ 11.12.2009 diffidavano il Ministero dell’Interno a corrispondere le differenze retributive degli ultimi cinque anni, tra la loro qualifica e quella di revisore capo;
la richiesta veniva respinta. Tuttavia a seguito della riorganizzazione del servizio, dal 15.3.2010 i ricorrenti venivano qualificati come addetti alla sezione autorimessa.

L'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Interno, ha depositato una memoria di costituzione di mero stile, allegando una relazione.

All'udienza pubblica del 19 marzo 2015 la causa è stata chiamata e posta in decisione.

2) Il ricorso è manifestamente infondato.

Nell'ambito delle Forze di Polizia è la qualifica (e non l'attività concretamente svolta) il parametro al quale la retribuzione è inderogabilmente riferita, considerato anche l'assetto rigido di tali Amministrazioni sotto il profilo organizzatorio, collegato anch'esso, secondo il paradigma dell'art. 97 Cost., ad esigenze primarie di controllo e contenimento della spesa pubblica. Pertanto, l'Amministrazione è tenuta ad erogare la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori solo qualora una norma speciale consenta tale assegnazione e la relativa maggiorazione retributiva.

Nel caso di specie i ricorrenti non hanno indicato in base a quella disposizione deve riconoscersi la differenza retributiva, e la semplice circostanza del concreto svolgimento anche di mansioni proprie di altre qualifiche, genericamente dedotta non può giovare ai fini del riconoscimento delle differenze retributive.

Com'è noto, l'esigenza di salvaguardare i principi fondamentali dell'azione amministrativa ha indotto la giurisprudenza a ritenere che lo stato giuridico dei pubblici dipendenti debba desumersi solo sulla scorta del dato formale, desumibile dagli atti di nomina e/o promozione, a nulla rilevando il dato sostanziale, né le mansioni effettivamente svolte (ex plurimis Cons. St., sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2141;
Cons. St., sez. VI, 10 novembre 1981, n. 688).

III) Per le ragioni esposte, il ricorso va respinto siccome infondato.

Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

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