TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2020-11-05, n. 202011485

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2020-11-05, n. 202011485
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202011485
Data del deposito : 5 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/11/2020

N. 11485/2020 REG.PROV.COLL.

N. 05915/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5915 del 2011, proposto da Soc Fastweb S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A G, C M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A G in Roma, via Giulio Caccini, 1;

contro

Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della delibera n. 166/11/CONS del 30 marzo 2011 con il quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ritenuta sussistente la violazione dell'art. 10, comma 1, lettere b) e c) della delibera n. 179/03/CSP ha irrogato alla società ricorrente la sanzione di € 30.987,42.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 settembre 2020 la dott.ssa Ines S I P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe la società Fastweb S.p.A. ha chiesto l’annullamento della delibera n. 166/11/CONS del 30 marzo 2011 con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ritenuta sussistente la violazione dell'art. 10, comma 1, lettere b) e c) della delibera n. 179/03/CSP per non avere parte ricorrente adempiuto all’obbligo di comunicare, in quanto operatore di telefonia vocale fornitore di servizi internet, la relazione annuale 2009 in materia di qualità dei servizi di telefonia fissa, mobile e internet da postazione fissa – nonché, con riguardo a ciascuno specifico comparto di attività dalle delibere 254/04/CSP, 278/04 CSP, 104/05 CSP, 131/06 CSP- per l’anno 2009, e per non avere provveduto alla pubblicazione della stessa sul sito internet (in tal modo non garantendo che gli utenti finali l’accesso a informazioni adeguate, comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti dalle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico), ha irrogato alla società ricorrente la sanzione di € 30.987,42, pari al triplo del minimo edittale, ai sensi dell'art. 1, comma 31, legge n. 249/97.

Con un unico motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta violazione dell'art. 1, comma 31, I. 249/97, violazione dell'art. 10. comma 1, lett. b) e cl. Allegato A. delibera n. 179/03/CSP, dell'art. 3, comma 2, lett. b) e cl. delibera AGCom 254/04/CSP, dell'art. 17, comma 5, lett. b) e cl. delibera AGCom 278/04/CSP, dell'art. 3, comma 2. lett. bl e cl. delibera AGCom 104/05/CSP, dell'art. 3, comma 2, lett. b) e c), delibera AGCom 131/06/CSP, violazione dell'art. 11, I. 689/81, eccesso di potere per difetto dei presupposti e sviamento di potere, motivazione perplessa e contradditoria deducendo l’erroneità del presupposto in base al quale sarebbe stata adottata l’Ordinanza ingiunzione, poiché in data 1° ottobre 2010 la stessa avrebbe inviato all’Agcom una PEC contenente la documentazione richiesta che sarebbe stata anche pubblicata sul sito aziendale e, pertanto, non le si potrebbe imputare l’inadempimento – che costituisce presupposto costitutivo della sanzione di cui al comma 31 dell’art.1 della legge citata.

A voler tutto concedere infatti la ricorrente si sarebbe resa responsabile di un mero “ritardo” rispetto al termine, comunque non perentorio ma “prorogabile di mese in mese”, del 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento (previsto dall’art. 10, comma 1, lett. b) dell’Allegato A alla delibera n. 179/03/CSP), per sanzionare il quale l’AGCom avrebbe dovuto casomai contestare la violazione del comma 30 dell’art.1 della legge 31.07.1997 n.249 che punisce, con sanzione amministrativa pecuniaria (invero non inferiore) “ i soggetti che non provvedono nei termini e con le modalità prescritti alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’autorità”.

La sanzione sarebbe inoltre illegittima anche con riguardo alla determinazione del suo ammontare: infatti, tra i criteri di cui all'art. 11 I. 689/81, ai fini dell'ammontare della sanzione è stata considerata la circostanza che Fastweb non abbia fatto nulla per eliminare la violazione perpetrata, laddove invece Fastweb ha comunque pubblicato la relazione annuale 2009 sui livelli di qualità e carte dei servizi e l'ha comunicata all'Autorità.

Peraltro, Fastweb non avrebbe avuto modo di difendersi in sede procedimentale atteso che la contestazione della sanzione veniva notificata da AGCOM a Fastweb con raccomandata ricevuta in data 1.12.2010. Tale raccomandata non all'ufficio competente, appositamente istituito da Fastweb, ma alla sede centrale di Milano, Via Caracciolo 51 e presumibilmente per un disguido interno non è stata correttamente smistata agli uffici competenti per la risposta (o è stata smarrita). Per tale ragione purtroppo Fastweb non ha potuto rispondere e fornire le proprie controdeduzioni e memorie difensive. Quanto accaduto è pertanto certamente imputabile ad un difetto di comunicazione tra l'Autorità e Fastweb, nonché tra i diversi uffici appartenenti all' organizzazione di quest'ultima.

Ha pertanto concluso chiedendo l’annullamento della sanzione o, in via meramente subordinata che, in considerazione di tutte le circostanze giustificatrici sopra elencate (avvenuta pubblicazione e comunicazione della relazione 2009, smarrimento della nota di contestazione, ecc.), venga quanto meno ridotta al minimo possibile, ai sensi dell'art. 134, lett. c), c.p.a., l'entità della sanzione contestata.

L’amministrazione si è costituita in giudizio con articolata memoria per avversare il ricorso.

Ha pertanto concluso per la reiezione del ricorso.

Nell’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Oggetto del presente giudizio è la legittimità della sanzione irrogata dall’AGCom a Fastweb per asserita violazione degli obblighi di pubblicare sul proprio sito e comunicare all’AGCom le informazioni relative alla qualità dei servizi di telecomunicazione erogati di cui alla delibera AGCom n. 179/03/CSP (direttiva generale), n. 254/04/CSP (servizi di telefonia vocale fissa), n. 278/04/CSP (servizi di televisione), n. 131/06/CSP (servizi internet).

In particolare, il procedimento sanzionatorio in esame veniva avviato sulla base degli esiti dell’attività di monitoraggio svolta dall’Ufficio Qualità, Servizio Universale e Rapporti con le Associazioni della Direzione Tutela dei Consumatori, che in data 12 ottobre 2010 aveva provveduto sia alla verifica dell’invio della relazione relativa agli indicatori di qualità ai due indirizzi email a ciò deputati dall’AGCom (direzionetutelaconsumatori@agcom.it e dvecqos@agcom.it), sia al controllo della pagina del sito aziendale dedicata alla pubblicazione della medesima relazione (http://www.fastweb.it/offerte/qualita-e-carte-servizi) (cfr. relazione sugli esiti delle verifiche, prot. 1493/10/DIT del 4 novembre 2010, all. 2 alla memoria dell’amministrazione): ed invero, a partire dall’anno 2005, l’Autorità avrebbe comunicato uno specifico indirizzo di posta elettronica dvecqos@agcom.it per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione in argomento (sul punto cfr. art. 3, comma 6, dell’Allegato A alla delibera n. 104/05/CSP).

Dal monitoraggio effettuato su detti indirizzi di posta elettronica emergeva il mancato invio da parte della Società della relazione sugli indici per l’anno 2009 all’indirizzo in oggetto e la mancata pubblicazione della medesima sul sito dell’azienda dal quale risultavano solo i resoconti sulle rilevazioni di qualità per l’anno 2009 per i servizi voce, internet da postazione fissa e televisione a pagamento.

Con verbale di accertamento e atto di contestazione n. 62/10 del 19 novembre 2010, notificato il 1° dicembre 2010, veniva pertanto contestato alla Società il mancato rispetto della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni, con riferimento all’obbligo di cui all’ art. 10, comma 1, lettera b) e c), Allegato A della delibera n. 179/03/CSP, condotta sanzionabile ai sensi dell’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, relativamente:

- alla delibera n. 254/04/CSP in materia di qualità e carte dei servizi di telefonia vocale fissa ai sensi dell’articolo art. 3, comma 2, lettere b) e c);

- alla delibera n. 278/04/CSP in materia di in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento art. 17, comma 5, lettere b) e c);

- alla delibera n.104/05/CSP in materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettere b) e c);

- alla delibera n. 131/06/CSP in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa ai sensi dell’articolo art. 3, comma 2, punti 2) e 3).

Il ricorso merita accoglimento.

Giova rammentare che la disposizione di cui all’art. 10, comma 1, lett. b) e c) dell’Allegato A alla delibera n. 179/03/CONS impone agli operatori di:

- pubblicare una relazione contenente gli indicatori, i metodi di misurazione, gli standard generali fissati per tali indicatori e i relativi effettivi risultati raggiunti nell’anno solare di riferimento di cui alla lettera a);
tale pubblicazione è effettuata contestualmente alla pubblicazione del bilancio annuale d’esercizio o, comunque, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento;

- inviare contestualmente tale relazione all’Autorità, indicando in che modo è avvenuta la pubblicazione di cui alla lettera b).

Con riferimento alla pretesa violazione dell’obbligo di comunicazione - che la norma in realtà definisce come obbligo di “ inviare contestualmente tale relazione all’Autorità, indicando in che modo è avvenuta la pubblicazione di cui alla lettera b) ”, rileva tuttavia il Collegio che, come sostenuto da parte ricorrente, effettivamente la direttiva generale n. 179/03/CONS (in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni), applicabile alla ricorrente, non contiene, diversamente da quanto stabilito dall’art. 3, comma 6, dell’Allegato A alla delibera n. 104/05/CSP (in materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali), alcuna precisa indicazione circa le modalità con cui procedere alla comunicazione in esame.

In mancanza di specifiche disposizioni - ammesso che le stesse possano derogare la normativa di legge primaria- deve dunque essere applicata la disposizione di legge prevista in materia di “comunicazioni” telematiche tra imprese e amministrazioni pubbliche contenuta nel Codice dell’amministrazione digitale (vedi, oggi, gli artt.6 ter, 47 e 48 del CAD) - espressamente applicabile anche alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione come chiarito, dall’art.2, comma 2 lett.a) d.lgs. 82/2005 e ss.mm- che dispone la validità ed efficacia, a tutti gli effetti di legge, delle comunicazioni effettuate nei confronti dell’amministrazione all’indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi di cui all’art.47 comma 3 del CAD (nella formulazione vigente ratione temporis).

Più precisamente, l’art.16 bis del d.l. 185/2008, convertito in legge 28 gennaio 2009, n.

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