TAR Catanzaro, sez. II, decreto cautelare 2012-06-08, n. 201200270
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N. 00270/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00062/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 62 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Aurum Gestioni Spa, rappresentato e difeso dagli avv. A B, I M, R N, con domicilio eletto presso I M in Vibo Valentia, via Altiero Spinelli S.n.c.;
contro
Comune di Parghelia, rappresentato e difeso dagli avv. A M, F F M, con domicilio eletto presso A M in Vibo Valentia, via E. Pugliese, 8;Prefetto di Vibo Valentia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Nicola Grillo, Giovanbattista Godano, Donato Antonio Grillo, Giuseppe Staropoli, Paolo Mazzeo, Antonio Bombai, Andrea Grillo, Caterina Forelli, Natascia Migliaccio, Elio Marchese, Andrea Mazzeo, Maria Ornella Fiamingo, Teresa Alleva, Patrizia Belvedere, Maria Raffa, Silvana Carnovale, Silvana Loiacono, Domenica Fortunata Grillo, Domenica Alessandria, Biagio Antonino Barbieri, Laura Rombola', Giuseppe Locane, Roberto Russo, Angelica Staropoli, Antonio Meligrana, rappresentati e difesi dall'avv. Aldo Assisi, con domicilio eletto presso Maurizio Rodino' in Catanzaro, via Pizi, 1;Virginia Licastro, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Assisi, con domicilio eletto presso Maurizio Rodino' in Catanzaro, via Daniele 23;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia:
a) dell’ordinanza prot. 5253 – n. 24 del 25.10.2010, successivamente notificata, con la quale il comune di Parghelia ha ordinato “ al sig. Orofino Fabio…a provvedere immediatamente alla chiusura della struttura ricettiva alberghiera baia paraelios in loc.ta fornaci Parghelia ”;
b)della comunicazione della prefettura di vibo valentia prot. 5121 del 19.10.2010, ignota nei contenuti, dalla quale emergerebbe “ l’urgente necessità di chiusura dell’attività per l’esercizio del villaggio albergo baia paraelios in loc.tà fornaci, Parghelia ”, se ed in quanto lesiva degli interessi della ricorrente;
c) della nota n. 12/65-1 del 08.01.2010, ignota negli estremi e nei contenuti, dei n.a.s. di Catanzaro;
nonché, con i motivi aggiunti depositati in data 02/03/2011,
a) dell’ordinanza prot. 5253 – n. 24 del 25.10.2010, successivamente notificata, con la quale il comune di Parghelia ha ordinato “ al sig. Orofino Fabio…a provvedere immediatamente alla chiusura della struttura ricettiva alberghiera baia paraelios in loc.ta fornaci Parghelia ”;
b) della comunicazione della prefettura di Vibo Valentia prot. 5121 del 19.10.2010, ignota nei contenuti, dalla quale emergerebbe “ l’urgente necessità di chiusura dell’attività per l’esercizio del villaggio alber-go baia paraelios in loc.tà fornaci, Parghelia ”, se ed in quanto lesiva degli interessi della ricorrente;
c) della nota n. 12/65-1 del 08.01.2010, ignota negli estremi e nei con-tenuti, dei n.a.s. di Catanzaro;
d )dell’ordinanza n. 02 del 17.01.2011 (prot. 210 del 17.01.2011), con la quale il comune di Parghelia ha disposto con effetto immediato il ritiro della licenza n. 03 reg. 04 relativa all’esercizio del villaggio – albergo baia paraelios;
e) della nota prot. 7337 del 17.08.2010 con la quale l’amministrazione provinciale di Vibo Valentia avrebbe attestato che il complesso turistico non avrebbe più i requisiti di classificazione ex l.r.c. n. 26/1985;
f ) di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente ivi compresa: 1) nota del 02.09.2010 dell’amministrazione provinciale di Vibo Valentia;2) nota prot. 6260 del 24.08.2010 del ministero dell’interno;3) nota prot. 29491 del 15.10.2010 della prefettura di Vibo Valentia;4) nota prot. 12/65-1 del 8 ottobre 2010 dei nas di Catanzaro;5) nota prot. 5368 del 29.10.2010 del comune di Parghelia;6) nota prot. 4649 del 2010 del comune di Parghelia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli art. 56 e 58 c. proc. amm.;
Premesso che è dubbia nel caso all’esame l’applicabilità dell’art. 58 del c.p.a. in quanto la riproposizione delle domande cautelari respinte postulano il verificarsi di circostanze o di fatti anteriori “ di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare ”, di cui è chiesta la revoca o la modifica;
Considerato peraltro che le questioni agitate, poste ai sensi del precitato art. 58, sono di complessità tale da richiedere l’opportuna delibazione nella sede cautelare collegiale;