TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-02-17, n. 201401850
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Testo completo
N. 01850/2014 REG.PROV.COLL.
N. 07498/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7498 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
IA EL, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Chiaia Noya e Adriano Garofalo, con domicilio eletto presso AN RE in Roma, via Guglielmo Saliceto, 4;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza al giudicato formatosi
sulla sentenza n. 10420/12 di questa Sezione;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2013 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 23 luglio 2013, depositato nei termini, la sig.ra IA EL ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 10420/2012 di questa Sezione, resa nel giudizio R.G. n. 6261/2012, notificata il 6 febbraio 2013, passata in giudicato per omessa impugnativa nei termini di legge, con la quale si accoglieva il ricorso presentato dalla ricorrente diretto ad ottenere l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di trasferimento prodotta in data 9 febbraio 2012.
Con successivo atto depositato il 17 settembre 2013 la ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti ed incidente di esecuzione ex art. 144, quarto e sesto comma, del c.p.a, con il quale ha chiesto l’accertamento della nullità o l’annullamento del provvedimento del Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito del 17 luglio 2013, prot. n. 5633, notificato il 31 luglio 2013, con il quale è stata nuovamente rigettata la istanza di trasferimento ed assegnazione per motivi di famiglia formulata dalla ricorrente in data 9 febbraio 2012 e finalizzata ad ottenere il trasferimento presso un reparto compatibile