TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-02-17, n. 201401850
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 01850/2014 REG.PROV.COLL.
N. 07498/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7498 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A B, rappresentata e difesa dagli avv. G C N e A G, con domicilio eletto presso Daniela Fioretti in Roma, via Guglielmo Saliceto, 4;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza al giudicato formatosi
sulla sentenza n. 10420/12 di questa Sezione;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2013 il dott. D L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 23 luglio 2013, depositato nei termini, la sig.ra A B ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 10420/2012 di questa Sezione, resa nel giudizio R.G. n. 6261/2012, notificata il 6 febbraio 2013, passata in giudicato per omessa impugnativa nei termini di legge, con la quale si accoglieva il ricorso presentato dalla ricorrente diretto ad ottenere l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di trasferimento prodotta in data 9 febbraio 2012.
Con successivo atto depositato il 17 settembre 2013 la ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti ed incidente di esecuzione ex art. 144, quarto e sesto comma, del c.p.a, con il quale ha chiesto l’accertamento della nullità o l’annullamento del provvedimento del Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito del 17 luglio 2013, prot. n. 5633, notificato il 31 luglio 2013, con il quale è stata nuovamente rigettata la istanza di trasferimento ed assegnazione per motivi di famiglia formulata dalla ricorrente in data 9 febbraio 2012 e finalizzata ad ottenere il trasferimento presso un reparto compatibile con le sue esigenze familiari in un E/D/R di stanza a Lecce, pure a seguito della sentenza di questo Tribunale n. 10420/2012.
A sostegno del gravame la ricorrente deduce le seguenti censure:
1) Violazione art. 112 c.p.a. Nullità dei provvidenti impugnati ex art. 144, comma quarto, lett. b) del c.p.a. ed art. 21-septies legge n. 241/90.
Si sostiene che il provvedimento impugnato è completamente elusivo ed inottemperante alla sentenza di questo Tribunale n. 10420/2012, in quanto non esamina le esigenze addotte dalla ricorrente, non indicando le ragioni organizzative o di servizio che giustificherebbero il suo perdurante impiego solo nella sede di Bari.
2) Nullità, sotto altro profilo, ex art. 144, comma quarto, lett. b) del c.p.a. ed art. 21-septies legge n. 241/90. Illegittimità per eccesso di potere per carenza ed illogicità del presupposto. Eccesso di potere sotto vari altri profili.
Si sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato perché irragionevole e fondato su presupposti errati, aprioristici ed estranei alla fattispecie concreta.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale contesta le ragioni dell’impugnativa ed insiste per il rigetto del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 27 novembre 2013 la causa è passata in decisione.
Va, preliminarmente, dichiarata la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, limitatamente alla domanda giudiziale rivolta al pagamento delle spese processuali liquidate dalla sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, atteso che la difesa della ricorrente ha depositato in atti copia dell’assegno postale di Euro 1.887,60 a saldo delle competenze legali liquidate nella suddetta sentenza.
Il ricorso introduttivo del giudizio proposto per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione n. 10420/2012 ed il successivo ricorso per motivi aggiunti proposto ai sensi dell’art. 114, quarto e sesto comma, del c.p.a. si appalesano fondati per le ragioni appresso indicate.
Va premesso che questa Sezione, con la sopracitata sentenza, in accoglimento del ricorso proposto dalla ricorrente, ha annullato il provvedimento con il quale veniva respinta l’istanza della stessa rivolta ad ottenere il trasferimento ad un reparto di stanza a Lecce, ritenendo che nella fattispecie l’Amministrazione della Difesa non avesse indicato con la dovuta precisione i motivi per i quali non fosse meritevole di adesione il parere favorevole al trasferimento in questione espresso dal Comandante del Reggimento di appartenenza della ricorrente. Successivamente alla proposizione del ricorso per l’ottemperanza lo Stato Maggiore dell’Esercito, con nota del 17 luglio 2013, oggetto del successivo ricorso per motivi aggiunti ha comunicato alla ricorrente il nuovo rigetto della domanda di trasferimento, non sussistendo le situazioni di gravità richieste dalla direttiva SME punto 10 Allegato H al Testo Unico sulle procedure di impiego del personale.
Appare al Collegio che tale provvedimento sia elusivo del giudicato formatosi sulla sentenza n. 10420/2012, omettendo ancora una volta di esaminare la posizione della ricorrente in relazione alla sua posizione di madre, senza, peraltro, indicare le esigenze di servizio o organizzative che impedirebbero il trasferimento a Lecce della ricorrente. Va, inoltre, evidenziato che nella fattispecie la domanda di trasferimento non è motivata da un preteso ricongiungimento familiare bensì dalla documentata esigenza di prestare assistenza alla piccolissima figlia, tenendo anche conto che la ricorrente è in attesa del secondo figlio. Pertanto il ricorso per l’ottemperanza va accolto previa dichiarazione di nullità del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lettera b) del c.p.a., salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Le spese della presente procedura contenziosa vanno poste a carico della parte soccombente.