TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-07-11, n. 202402132

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-07-11, n. 202402132
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202402132
Data del deposito : 11 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/07/2024

N. 02132/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00838/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SNTENZA

sul ricorso numero di registro generale 838 del 2024, proposto da M Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A L, M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Legnano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Rescaldina, Centrale Unica di Committenza Tra i Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Zi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F D M, B S, con domicilio eletto presso lo studio F D M in Milano, via Emilio Visconti Venosta 7;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Determinazione del Dirigente dei Servizi Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore – Ente Capofila Comune di Legnano – n. 462 dell''8 aprile 2024, con la quale: (i) è stata annullata in autotutela ai sensi dell''art. 21 nonies l. n. 241/1990 la precedente aggiudicazione a favore di

MAGIF

Servizi s.r.l. disposta con la determinazione n. 70/CUC del 30.01.2024 nell''interesse del Comune di Rescaldina, della concessione del servizio di gestione delle lampade votive di detto Comune (CIG A016B9AE81), per il periodo di 4 anni, e (ii) è stato disposto di “aggiudicare conseguentemente il servizio […] alla società Zi s.r.l.” e, ancora (iii) “di dare atto che il contratto verrà stipulato senza il decorso del termine dilatorio di 35 gg fissato dall''art. 18, co. 3 del d.lgs. 3672023, ai sensi dell''art. 55, comma 2 del citato Decreto” (doc. n. 1);

- della nota del RUP della predetta Centrale Unica di Committenza prot. n. 17467 del 21.03.2024, conosciuta nei suoi estremi, ma non nel suo contenuto, con la quale è stato proposto alla C.U.C. l''adozione del provvedimento di aggiudicazione della concessione a favore della citata società Zi s.r.l. con il punteggio complessivo di 79,30/100;

- della nota prot. 6019 del 30.03.2024, conosciuta nei suoi estremi ma non nel suo contenuto, con la quale il Dirigente della Centrale Unica di committenza avrebbe trasmesso al RUP il verbale di gara, la documentazione amministrativa, la documentazione economica e le giustificazioni presentate da Zi s.r.l.;

- della nota prot. 16436004014088166345_1074534_4421-REG-1711012837861 del 21 marzo 2024 (doc. n. 2), con la quale la predetta Centrale Unica di Committenza ha comunicato “ai sensi dell''art. 90 del d.lgs. n. 36/2023” e facendo seguito alla comunicazione di avvio del procedimento n. 14887 dell''8.3.2024, che nella seduta svoltasi in data 18.03.2024, la Commissione giudicatrice di gara aveva riesaminato l''offerta tecnica della M Servizi s.r. assegnandole il punteggio complessivo di punti 63/100 (anziché 93/100), collocandola al secondo posto dell''originaria graduatoria della gara e, quindi, non più aggiudicataria della stessa;

- del verbale della seduta riservata del 18 marzo 2024, nel corso della quale la Commissione giudicatrice ha rivalutato l''offerta tecnica della M Servizi s.r.l. alla luce dell''istanza di annullamento in autotutela della Zi s.r.l. acquisita al protocollo comunale n. 13833 del 4.03.2024, assegnandole il nuovo punteggio complessivo di 63/100, e riformulato la graduatoria finale (doc. n. 3);

- della nota prot. 14887 dell''8 marzo 2024 (doc. n. 4) con la quale la Centrale Unica di Committenza ha comunicato l''avvio del procedimento finalizzato a verificare la sussistenza dei presupposti per procedere all''annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione della gara in favore di M, disposto con la determina n. 70/CUC del 30.01.2024;

- nonché, per quanto occorrer possa, di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti, ivi compresi:



1. la determinazione del Dirigente della CUC 1457/CUC del 16.10.2023 di approvazione degli atti di gara, il Capitolato Speciale di appalto (§ 2.3.), lo schema di contratto (art. 7), il Disciplinare (§§ 17, 18, 22, 23 e 24) e la “Scheda Dettaglio Offerta Economica”;



2. i verbali della prima e seconda seduta di gara del 21.11.2023 e del 1° dicembre 2023, nonché il verbale della seduta riservata del 1° dicembre 2023 ed il verbale della seduta di apertura dell''offerta economica del 13.12.2023;



3. della determina n. 70/CUC del 30.01.2024 e della presupposta proposta di aggiudicazione del RUP prot. 4561 del 24.01.2024

nonché

per la declaratoria di nullità, annullamento e/o per la dichiarazione di intervenuta caducazione e/o di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio, con conseguente adozione dei provvedimenti di cui all''art. 122 del D. Lgs. n. 104/2010 ed espressa richiesta di subentro nel contratto.

e per la condanna

al risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in via subordinata, per equivalente economico nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Zi S.r.l. il 17/5/2024:

- dei verbali della prima e seconda seduta di gara del 21.11.2023 (doc. 4) e del 01.12.2023 (doc. 5), nonché dei verbali della seduta riservata del 01.12.2023 (doc. 6), del verbale della seduta di apertura dell'offerta economica del 13.12.2023 (doc. 7), della nota del RUP del 24.01.2024, n. 4561 conosciuta negli estremi ma non nei contenuti, e della Determinazione Dirigenziale n. 70 del 30.01.2024 (doc. 8), nella parte in cui non hanno disposto l'estromissione della società M dalla procedura di gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore (di seguito la CUC) nell'interesse del Comune di Rescaldina «per l'affidamento in concessione del servizio di gestione delle lampade votive dei cimiteri di Rescaldina per anni quattro» (CIG A016B9AE81);

- del verbale della seduta riservata del 18.03.2024 (doc. 9), nella nota prot. 16436004014088166345/1074534/4421/REG/1711012837861 del 21.03.2024 (doc. 10), della nota prot. 6019 del 30.03.2024, conosciuta nei suoi estremi ma non nel suo contenuto, della nota del RUP della CUC prot. 17467 del 21.03.2014, conosciuta negli estremi ma non nel contenuto, e, ove occorrer possa, della Determinazione del Dirigente della CUC n. 462 del 08.04.2024 (doc. 11), anch'essi nella parte in cui non hanno disposto l'estromissione della società M della procedura dii gara in parola.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Legnano e di Zi S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2024 il dott. L I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITO

Con bando pubblicato sulla GURI del 20.20.2023, la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore – Ente Capofila Comune di Legnano (nel prosieguo CUC) ha indetto una procedura aperta, nell’interesse del Comune di Rescaldina, per “l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle lampade votive dei cimiteri di Rescaldina” per anni quattro e del valore stimato di € 210.000,00, oltre IVA.

Il bando prevedeva che la concessione sarebbe stata aggiudicata applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 d.lgs. n. 36/2023 e, segnatamente, assegnando massimo 70 punti all’offerta tecnica e 30 all’offerta economica.

Per lo svolgimento della concessione non si prevedeva alcun onere per il Comune in quanto il disciplinare stabiliva la remunerazione del servizio a carico degli utenti (art. 18).

Alla gara hanno partecipato due correnti.

A seguito della valutazione delle offerte, la M Servizi ha ottenuto un punteggio tecnico complessivo di 63/100 (di cui 30 punti per la miglioria costituita dagli impianti fotovoltaici da installare al di sopra dei loculi esistenti per tutti e due i cimiteri), mentre la Zi (gestore uscente) ha ottenuto un punteggio complessivo di 70/100 (di cui 30 punti per la miglioria costituita dagli impianti fotovoltaici da installare al di sopra dei loculi esistenti per tutti e due i cimiteri). Per l’offerta economica M ha conseguito 30 punti e Zi invece 9,20 punti.

Con determina n. 70/CUC del 30.01.2024 il dirigente della CUC disponeva l’aggiudicazione in favore di M.

La Zi presentava in data 4.4.2024 istanza di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione sostenendo che M - nell’offrire la “miglioria” costituita dall’installazione di impianti fotovoltaici - avesse apposto nel corpo dell’offerta tecnica (relazione tecnica del 16.11.2023) una “condizione”, allorquando aveva dichiarato che “allo scadere della concessione, il concessionario subentrante dovrà riconoscere alla ditta M Servizi la quota di ammortamento rimanente” in contrasto con il par.

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