TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-03-31, n. 202300155

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-03-31, n. 202300155
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202300155
Data del deposito : 31 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/03/2023

N. 00155/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00043/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 43 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fore Tglia, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Cobianchi in L'Aquila, via Carducci, 32;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati D M, C B, A G, con domicilio eletto presso lo studio Aq Inps in L'Aquila, viale L. Rendina, 28;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione ai fini della determinazione della retribuzione annua lorda degli assegni "ad personam" percepiti quali trascinamento delle indennità di aeronavigazione e di istruttore di volo percepite nel periodo di effettivo impiego in attività di volo

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. G G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso ritualmente notificato -OMISSIS-, già Ispettore Superiore Scelto del Corpo Forestale dello Stato collocato in congedo a decorrere dal -OMISSIS-, ha adito l’intestato Tribunale per l'accertamento del diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella base retributiva delle indennità cc.dd. di istruttore di volo e di aeronavigazione e delle ulteriori indennità cc.dd. incremento pensionabile mensile, nonché per la conseguente condanna delle resistenti Amministrazioni al pagamento della differenza di trattamento economico spettante, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei suindicati diritti fino a quella di effettivo soddisfo.

Il gravame è affidato alla denuncia di un’unica articolata doglianza con cui si deduce “ Illegittimità per violazione e/o omessa applicazione dell'art. 3 del D.P.R. 29.12.1973 nr. 1032. Eccesso di potere per travisamento della situazione di fatto, errore sul presupposto, erronea applicazione dell'art. 38 del D.P.R. 29.12.1973 nr. 1032 ”.

Si sono costituiti in resistenza al ricorso l’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali instando per il suo rigetto in quanto inammissibile e, comunque, privo di merito di fondatezza.

All’udienza pubblica del 22 marzo 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.



2. In via preliminare va delibata l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal Ministero intimato.

L’eccezione è priva di pregio giuridico.

Per costante giurisprudenza sono riconducibili nel perimetro della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie promosse dal pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza per la determinazione della base pensionabile, poiché esse investono diritti soggettivi che trovano il loro titolo esclusivo, immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego. La giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni è, infatti, limitata a quanto concerne con immediatezza, anche nella misura, il sorgere, il modificarsi e l'estinguersi totale o parziale del diritto a pensione in senso stretto. Resta perciò esclusa dalla suddetta competenza giurisdizionale ogni questione connessa con il rapporto di pubblico impiego, come la determinazione della base pensionabile e dei relativi contributi da versare, questioni sulle quali la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo (cfr., ex multis , Cons. St., sez. VI, 22/09/2008 n. 4554;
da ultimo T.A.R. Lazio, V Sez. sentenza 25/07/2022, n. 10598).



3. Ciò posto in punto di rito, il ricorso, nel merito, non è suscettibile di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate.

Il ricorrente rappresenta di essere Ispettore Superiore Scelto del Corpo Forestale dello Stato, arruolatosi il -OMISSIS-e collocato in congedo a decorrere dal -OMISSIS-.

Alla data del congedo, dunque, il ricorrente aveva maturato, ai fini pensionistici e del trattamento di fine rapporto, -OMISSIS-di servizio, durante i quali ha acquisito la specializzazione di pilota collaudatore ed istruttore di volo, percependo l'indennità istruzionale e l'indennità di aeronavigazione, in relazione alle quali, dal momento in cui ha cessato di operare nelle suddette specializzazioni, ha percepito, fino alla cessazione dal servizio, il cosiddetto "trascinamento" di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. 31.07.1995 n. 394 e all'art. 11 del D.P.R. 31.07.1995 n. 395.

L'ultimo cedolino paga del periodo di servizio, relativo al mese di agosto del -OMISSIS-, indica analiticamente, nella sezione "dati di dettaglio della retribuzione", quali erano le competenze fisse percepite dal ricorrente, e più precisamente:

- -OMISSIS-

- Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.): € -OMISSIS-;

- Indennità Integrativa Speciale conglobata: € -OMISSIS-;

- Indennità di vacanza contrattuale: € -OMISSIS-;

- Incremento indennità pensionabile mensile: €-OMISSIS-;

- Indennità pensionabile mensile: € -OMISSIS-;

- Emolumento aggiuntivo fisso: € -OMISSIS-;

- Assegno funzionale: € -OMISSIS-;

- Indennità di istruttore di volo "ad personam": € -OMISSIS-;

- Indennità di aeronavigazione "ad personam": € -OMISSIS-;

per un totale, al lordo di imposta, di € -OMISSIS-.

Con atto n.-OMISSIS- (gestione ex INPDAP) redigeva il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio, quantificandolo in € -OMISSIS-, al lordo di imposte.

Va premesso che l'art. 3 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1032, di " Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato ", prevede che al dipendente statale “ che cessi dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto alla indennità di buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo ”;
l'indennità è pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all'art. 38 quanti sono gli anni di servizio computabili ”;
per la determinazione della base contributiva…si considera l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti ”;
la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva ”.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 1032/73, “ la base contributiva è costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo,…nonché dei seguenti assegni:

- indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47 D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748;

- assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973 n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e per gli operai dello Stato;

- indennità prevista dall'art. 1 della legge 16 novembre 1973 n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

- assegno annuo previsto dall'art. 12 del D.L. 1° ottobre 1973 n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973 n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato;

- assegno annuo previsto dall'art. 12 L. 30 luglio 1973 n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;

- assegno perequativo previsto dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1973 n. 628, per gli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché per i sottufficiali e per i militari di truppa;

- assegno personale attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella nuova qualifica.

Concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale ”.

Il ricorrente lamenta però che “ai fini del calcolo dell'Indennità di fine servizio non sono state tenute in considerazione le seguenti voci che…facevano parte della retribuzione percepita dal ricorrente fino alla data del congedo: incremento indennità pensionabile mensile (€-OMISSIS-);
indennità pensionabile mensile (€ -OMISSIS-);
Emolumento aggiuntivo fisso (€ -OMISSIS-), indennità istruttore di volo "ad personam" (€ -OMISSIS-), indennità di aeronavigazione "ad personam" (€ -OMISSIS-).

In sostanza, secondo il ricorrente “l'Amministrazione non ha tenuto conto che gli emolumenti percepiti quali trascinamento delle indennità di "istruttore di volo" e di "aeronavigazione" percepite in costanza di impiego nelle specialità di volo, hanno perso la loro natura indennitaria e sono entrati a far parte integrante del trattamento stipendiale”.

E tale tesi sarebbe confermata dall'art. 11 del D.P.R. 31.07.1995 n. 395, secondo cui "

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