TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-10-16, n. 202400806
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Testo completo
Pubblicato il 16/10/2024
N. 00806/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00347/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 347 del 2009, proposto da Azienda Agricola Maurizi Marco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
per la declaratoria
di non debenza del pagamento della somma di euro 51.955,03 corrisposto a titolo di saldo del contributo di concessione per il rilascio del permesso di costruire di cui alla richiesta di sanatoria presentata in data 9.12.2004;
per la condanna del Comune di Ancona a restituire la predetta somma, oltre interessi e rivalutazione nonché il maggior danno che verrà provato previo, si opus , annullamento del provvedimento datato 12.2.2008 con cui il Comune di Ancona ha richiesto la somma come sopra precisata, nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, precedente, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato, nulla escluso, eventualmente anche applicativo del provvedimento impugnato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2024 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame parte ricorrente contesta la legittimità della richiesta di pagamento della somma in epigrafe, corrisposta quale contributo di concessione per il rilascio del permesso di costruire riguardante una istanza di sanatoria edilizia ex L. 326/2003, presentata in data 9/12/2004 (cfr. pag. 60 allegati al ricorso), relativa alla effettuata modifica di locali di un agriturismo, nonché realizzazione di una abitazione colonica (cfr. pag. 34, allegati al ricorso).
A sostegno della propria doglianza deduce i seguenti motivi di diritto.
Nel primo motivo si sostiene che l'attività agrituristica collegata a quella agricola non inciderebbe sulla destinazione d'uso del territorio ed esonererebbe dal pagamento degli oneri accessori relativi alla concessione edilizia o all'avvenuta sanatoria di opere abusive.
Si dice che gli interventi edilizi a scopo alberghiero o ricettivo, sarebbero da ritenersi agricoli se complementari alle attività rurali principali, poiché finalizzati ad integrare il reddito del fondo attraverso la vendita ai clienti dei prodotti coltivati.
Sarebbe, si allega, dimostrato, che il ricorrente esercita attività agrituristica quale imprenditore agricolo a titolo principale.
Si afferma, che “ Al più, a fini edilizi, qualora avesse a risultare la coesistenza delle attività agricola ed agrituristica, l'Amministrazione Comunale potrà effettuare una valutazione in concreto delle attività esercitate, eventualmente scorporando le opere connesse e funzionali alla coltivazione del fondo, da quelle di carattere commerciale, non potendo, in assenza di tale valutazione, semplicisticamente essere ricondotte ad una delle due attività”.
Con un secondo