TAR Roma, sez. II, sentenza 2019-11-04, n. 201912558

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2019-11-04, n. 201912558
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201912558
Data del deposito : 4 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/11/2019

N. 12558/2019 REG.PROV.COLL.

N. 12327/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12327 del 2006, proposto da
Soc Mg Advertising S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gregorio VII, 186;

contro

Comune di Roma, ora Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. M B, domiciliataria in Roma, via Tempio di Giove, 21 e con domicilio digitale come da PEC Registri Ministero della Giustizia;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. 7798 del 26 settembre 2006, recante il rigetto di istanze di riordino per n.7 impianti pubblicitari, ingiungendone la rimozione;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 4 ottobre 2019 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso il provvedimento – meglio indicato in epigrafe nei suoi estremi – con il quale sono state rigettate le istanze presentate dalla ricorrente volte ad ottenere il rinnovo delle concessioni per impianti pubblicitari nell’ambito della procedura di riordino, e ne è stata ordinata la rimozione.

Si è costituita in giudizio Roma Capitale.

Con atto depositato in data 11 settembre 2019 parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione sul ricorso in esame.

All’udienza di smaltimento del 4 ottobre 2019 la causa è stata chiamata e, dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., in ordine a possibili profili di difetto di procura e di difetto di giurisdizione, è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.

2 - Tanto sinteticamente premesso in fatto, il Collegio ritiene di dover esaminare, in via prioritaria la questione inerente la validità della procura rilasciata al difensore, trattandosi di profilo inerente la corretta instaurazione del rapporto processuale e, dunque, logicamente prioritaria anche rispetto al dedotto sopravvenuto difetto di interesse, come manifestato dall’istante con atto depositato in data 11 settembre 2019.

Al riguardo, rileva il Collegio che il difetto di procura in capo al difensore della società ricorrente, analogamente a quanto statuito in numerosi precedenti relativi alla medesima questione (ex multis: TAR Lazio, Roma, Sez. II, 21 gennaio 2019 n. 773;
29 gennaio 2018, n. 1023;
Id., 19 gennaio 2015, n. 930;
Id., 8 gennaio 2015, n. 145;
Id. 23 settembre 2014, n. 9923;
Id. 9 settembre 2014, nn. 9539, 9540 e 9542;
Id. 22 agosto 2014, n. 9247;
Id., 17 luglio 2014, nn. 7648 e 7661;
Id., 7 luglio 2014, nn. 7146, 7148, 7149 e 7152;
Id., 26 giugno 2014, n. 6787) rende il ricorso inammissibile.

Come chiarito nelle richiamate sentenze, la rituale introduzione del giudizio deve essere vagliata avendo riguardo alla normativa applicabile alla data di proposizione del ricorso, costituita dal combinato disposto degli articoli 6, n. 4, del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, e 35, primo comma, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, richiamati dall’articolo 19 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

In base a tale disciplina, nel processo che si svolge innanzi ai Tribunali amministrativi regionali la procura generale alle liti è insufficiente per l’attribuzione della rappresentanza tecnica, dovendo il mandato al difensore essere conferito con procura speciale rilasciata in data antecedente alla sottoscrizione del ricorso da parte del difensore. Conseguentemente, se il ricorso è stato sottoscritto soltanto dal difensore al quale la rappresentanza sia stata conferita con una procura generale alle liti e non con mandato speciale, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di valida rappresentanza tecnica, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. A questa conclusione è pervenuto, del resto, il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi prima dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo (cfr., ex multis: TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 10 dicembre 2009, n. 5299;
TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 3 febbraio 2009, n. 93).

La disciplina sopra richiamata risulta oggi sostanzialmente riprodotta nell’articolo 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., il quale – nel prevedere che, se il ricorrente non sta in giudizio personalmente, il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore “con indicazione, in questo caso, della procura speciale” – conferma che: (i) la procura generale alle liti è insufficiente per l’attribuzione della rappresentanza tecnica;
(ii) la procura speciale deve essere conferita in data antecedente alla sottoscrizione del ricorso da parte del difensore.

Con riferimento alla necessità della procura speciale del difensore ai fini dell’ammissibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo deve, inoltre, rilevarsi che la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell’articolo 19 della legge n. 1034 del 1971, nella parte in cui non consente, nel processo amministrativo, l’assistenza a mezzo di procura generale alle liti. La Corte ha evidenziato, tra l’altro, che “non esiste affatto un principio (costituzionalmente rilevante) di necessaria uniformità di regole processuali tra i diversi tipi di processo, rispettivamente davanti alla giurisdizione civile e alla giurisdizione amministrativa o alle giurisdizioni speciali sopravvissute, potendo i rispettivi ordinamenti processuali differenziarsi sulla base di una scelta razionale del legislatore, derivante dal tipo di configurazione del processo e dalle situazioni sostanziali dedotte in giudizio (sentenza n. 191 del 1985), anche in relazione all’epoca della disciplina e alle tradizioni storiche di ciascun procedimento, avuto riguardo, nella specie, al fatto che il processo amministrativo è strutturato come processo prevalentemente di impugnazione” (così Corte Cost. n. 82 del 1996).

Tenuto conto di quanto precede, il Collegio osserva che il ricorso introduttivo del presente giudizio non è corredato a margine, in calce o in allegato, di un mandato speciale conferito all’avvocato S M, che ha sottoscritto il ricorso, ma risulta proposto dall’avvocato in forza di una procura generale alle liti conferita con procura notarile.

Ciò posto, la Sezione ha già avuto modo di affermare, nei precedenti sopra richiamati, che non può essere condiviso l’orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. V, 8 gennaio 1998, n. 60) secondo il quale, in caso di ricorso sottoscritto soltanto dal difensore munito esclusivamente di procura generale alle liti e privo del prescritto mandato speciale, la nullità del ricorso giurisdizionale è sanata dalla costituzione della parte intimata, in applicazione dell’articolo 17, comma 3, del R.D. n. 642 del 1907 (in base al quale “La comparizione dell’intimato sana la nullità e la irregolarità dell’atto, salvo i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione”). Tale orientamento non tiene conto, infatti, della circostanza che il dovere del ricorrente di conferire il mandato speciale in data antecedente alla sottoscrizione del ricorso da parte del difensore (dovere sancito dal combinato disposto dell’articolo 35, primo comma, del R.D. n. 1054 del 1924 con l’articolo 6, n. 4, del R.D. n. 642 del 1907), è ben distinto dal dovere del difensore di indicare nel ricorso la data del mandato speciale (dovere sancito dall’articolo 6, n. 4, del R.D. n. 642 del 1907 per il caso di ricorso sottoscritto soltanto dal difensore). In altri termini, l’articolo 17, ultimo comma, del R.D. n. 642 del 1907 attiene ai vizi del contenuto del ricorso e, quindi, appare applicabile nel caso dell’omessa indicazione nel ricorso della data del mandato speciale, ma non laddove manchi il mandato speciale, perché il mandato speciale non si configura come un mero elemento costitutivo del ricorso, bensì come un negozio autonomo, attraverso il quale viene indefettibilmente conferita la rappresentanza tecnica nel processo amministrativo.

Come inoltre ritenuto nei precedenti richiamati, nel caso in esame non appare applicabile neanche la disposizione dell’articolo 182, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo risultante dalla modifica apportatavi dalla legge n. 69 del 2009), secondo il quale “Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”. Benché infatti parte della giurisprudenza (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I, 8 luglio 2011, n. 3675) abbia affermato l’applicabilità di tale disposizione nel processo amministrativo in forza dell’articolo 39 cod. proc. amm. (secondo il quale, per quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo “si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali”), il Collegio ritiene che una corretta interpretazione di quest’ultima disposizione debba condurre a conclusioni opposte. E ciò in quanto l’articolo 182, secondo comma, cod. proc. civ.: (i) non appare espressione di principi generali, perché la Corte costituzionale, nella già richiamata sentenza n. 82 del 1996, ha evidenziato che la regola – tipica del processo amministrativo – che impone il conferimento del mandato speciale prima della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore è connessa “al fatto che il processo amministrativo è strutturato come processo prevalentemente di impugnazione”;
(ii) non risulta, inoltre, compatibile con le regole proprie del processo amministrativo e, in primis, con la regola generale (tipica del processo di impugnazione) oggi posta dall’articolo 41, comma 2, cod. proc. amm. (che recepisce l’articolo 21, primo comma, della legge n. 1034 del 1971), che prevede un termine decadenziale per la notifica del ricorso, la quale a sua volta presuppone – come sopra evidenziato – che il mandato speciale sia già stato conferito al difensore.

In definitiva, alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di procura speciale in capo al difensore.

Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della peculiarità della vicenda.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi