TAR Lecce, sez. II, sentenza 2023-01-31, n. 202300155

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2023-01-31, n. 202300155
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202300155
Data del deposito : 31 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/01/2023

N. 00155/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01253/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 1253 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Oberdan;

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;

per l’annullamento

del provvedimento 28/07/2022 n. -OMISSIS- (successivamente comunicato) ed ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui le note specificate in atti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’artt. 114 cod. proc. amm.;

Visto l’art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2023 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. A. Tolomeo per la parte ricorrente e avv. dello Stato S. Colangelo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha proposto il ricorso all’esame per l’esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- del 24.11.2021 di questo Tribunale, con conseguente declaratoria di nullità - ex artt. 114, comma 4, c.p.a. e 21 septies della L. n. 241/1990 - degli atti in epigrafe indicati, in quanto adottati in violazione e/o elusione del giudicato e nomina di un commissario ad acta che provveda in vece dell’amministrazione;
in subordine , ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati ex artt. 7 e 29 c.p.a.

1.1. A sostegno della domanda, la parte ha dedotto i seguenti motivi:

A. quale ricorso per l’ottemperanza: Violazione art. 112 c.p.a e art 21 septies L. n 241/1990 sviamento” ;

“B. quale ricorso ex artt. 7 e 29 c.p.a. I. Violazione dell’ordine del Giudice e sviamento;
II. Violazione e falsa applicazione art. 10 bis L. n. 241/1990;
III. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento di fatto”.

1.2. Si sono costituite le Amministrazioni intimate, instando per il rigetto del ricorso.

1.3. Alla camera di consiglio del 12 gennaio 2023, la causa è stata riservata in decisione.

2. Con articolato ordine di doglianze, il ricorrente sostiene che la P.A. abbia illegittimamente rimesso in discussione fatti coperti dal giudicato intervenuto inter partes , ponendo in dubbio la “ chiara e diretta esposizione agli eventi psico lesivi posti dal militare alla base del ricorso amministrativo ”, avuto particolare riguardo alla “ battaglia dei ponti ” del giorno 6.4.2004 e ai tragici fatti che caratterizzarono tale evento, nonché alla riconducibilità della patologia sofferta agli eventi vissuti in Iraq.

2.1. Nella prospettazione attorea, l’effetto preclusivo derivante dal dictum giudiziale riguarderebbe anche la storia clinica del ricorrente, laddove sono richiamate circostanze di natura sanitaria e la diagnosi, ricevuta in data 1.2.2016, relativa al “ Marcato disturbo post-traumatico da stress ”, che ha portato la stessa Amministrazione della Difesa a ritenere il ricorrente affetto da tale patologia, tanto da porlo in congedo per riforma.

2.2. L’azione in ottemperanza è infondata.

3. Si deve premettere che il giudicato di annullamento per difetto di istruttoria e di motivazione non ha effetti conformativi sul contenuto sostanziale del provvedimento, non costituendo il diritto ad un provvedimento positivo, ma solo ad un provvedimento meglio motivato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12.10.2010, n. 7407).

3.1. Il Giudice dell’ottemperanza può statuire sulla legittimità e disapplicare provvedimenti emessi dalla P.A. successivamente alla sentenza di cui si chiede l’esecuzione solo se essi siano elusivi del giudicato o violativi dello stesso (Consiglio Stato, sez. IV, 25 novembre 2003, n. 7778).

3.2. Ed al riguardo va tenuto conto che “ l’atto emanato dall’amministrazione dopo l’annullamento giurisdizionale di quello originariamente impugnato può essere considerato elusivo del giudicato, quando da esso derivi un obbligo talmente puntuale che l’ottemperanza si concreti nell’adozione di un atto il cui contenuto, nei suoi tratti essenziali, è integralmente desumibile dalla sentenza ” (Cons. Stato, Sez. V, n. 1054/2011);

3.3. Per contro, l’esigenza di certezza, propria del giudicato, ossia di un assetto consolidato degli interessi coinvolti, non può proiettare l’effetto vincolante nei riguardi di situazioni che vanno riconsiderate in sede di riedizione del potere, in quanto afferenti ad una sfera tipicamente tecnico-discrezionale.

4. Nella specie la citata sentenza

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