TAR Catania, sez. II, sentenza 2011-02-10, n. 201100349

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2011-02-10, n. 201100349
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201100349
Data del deposito : 10 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02031/2010 REG.RIC.

N. 00349/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02031/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2031 del 2010, proposto da A C e G B, rappresentati e difesi dall'avv. G B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R C in Catania, via V. Giuffrida, 37;

contro

A.S.C., Azienda Servizi Castelmola del comune di Castelmola;

per l'ottemperanza

della sentenza n. 3769/08 del Tribunale di Messina, sezione lavoro.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Vincenzo Neri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Culoso Antonio e il suo difensore, Biondo Giuseppe, espongono di aver ottenuto con la sentenza in epigrafe indicata la condanna dell’Azienda intimata al pagamento delle somme ivi meglio specificate;
riferiscono, altresì, che la sentenza, è ormai suscettibile di esecuzione perché passata in giudicato come da certificazione in atti.

Con il ricorso introduttivo del giudizio chiedono, pertanto, che venga accertato l'obbligo della parte intimata di conformarsi alla decisione in questione.

Alla camera di consiglio del 26 gennaio 2011 il ricorso in epigrafe è stato posto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso per l'esecuzione del provvedimento è fondato e, dunque, va accolto.

La pretesa attrice ripone il suo fondamento in un titolo giudiziario eseguibile trattandosi di sentenza che ha condannato l’ente al pagamento in favore del Culoso delle somme meglio indicate in sentenza;
con la decisione in questione è stata disposta inoltre la rifusione delle spese di giudizio da distrarre in favore del difensore, ricorrente unitamente al Culoso nel presente procedimento di ottemperanza.

All'atto di costituzione in mora — ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 90, comma 2°, del R.D. 17 Agosto 1907, n. 642, con il quale è stato intimato alla sopradetta Amministrazione di ottemperare alla decisione in epigrafe — non risulta che abbia fatto seguito, nel termine di trenta giorni, alcun provvedimento volto a darvi adempimento.

La parte ricorrente ha fornito la prova, dunque, dell’esistenza del titolo e dell’inottemperanza dell’Amministrazione;
sarebbe stato onere della Parte intimata con la diffida ex art. 90, comma 2°, R.D. 17 Agosto 1907, n. 642 dedurre gli eventuali atti posti a fondamento dell’esecuzione del provvedimento giudiziale.

Alla luce delle predette considerazioni, va affermata la persistenza dell'obbligo dell'Amministrazione di ottemperare pienamente al provvedimento in epigrafe indicato.

L’Amministrazione dovrà, quindi, porre in essere i necessari atti adempitivi, entro un congruo termine che sembra equo fissare in giorni 90 dalla data di notifica o di comunicazione, in forma amministrativa, della presente sentenza.

Decorso infruttuosamente tale termine, ai medesimi adempimenti provvederà, in via sostitutiva, con oneri a carico dell’amministrazione intimata, un commissario "ad acta" che il Collegio reputa opportuno nominare nella persona del Prefetto di Messina o Funzionario da Questi Designato.

Il Commissario provvederà alla scadenza del termine sopra detto entro il successivo termine di giorni 60 sotto la sua personale responsabilità, anche mediante l’adozione di tutti gli atti necessari per l’assolvimento del mandato sempre nel rispetto di tutte le norme di legge di rango costituzionale, statale e regionale applicabili nel caso di specie.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di € 1.000 (€ mille / 00 centesimi) oltre IVA e CP, da distrarre in favore del Difensore che ha reso apposita dichiarazione in seno al ricorso introduttivo.

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