TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2013-04-18, n. 201303908

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2013-04-18, n. 201303908
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201303908
Data del deposito : 18 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01896/2003 REG.RIC.

N. 03908/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01896/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1896 del 2003, proposto da:
S L, rappresentato e difeso dall'avv. R M, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Paolo Emilio, 34;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, Comando Generale Arma dei Carabinieri e Comando Carabinieri Regione Piemonte e Valle D'Aosta, in persona dei Comandanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

- del provvedimento del 18 ottobre 2002 a firma del dirigente del II Reparto della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa, notificato il 12 dicembre 2002 con il quale il ricorrente è stato iscritto, a decorrere dal 1 settembre 1995, nel ruolo degli Ispettori con il grado di Maresciallo Ordinario, mantenendo l’anzianità di grado rideterminata al 10 novembre 1988, ai sensi degli artt. 46 e 49 del D.Lgs. n. 198 del 1995;

- della nota prot. n. 51/1-123-1-2001 del 3 ottobre 2002, notificata il 5 dicembre 2002, con la quale la Commissione di Valutazione e Avanzamento dell’Arma dei Carabinieri di Roma ha comunicato che il ricorrente, incluso nell’aliquota del 31 dicembre 2001 quale pretermesso, relativamente alla 1^ valutazione aliquota del 31 maggio 1995, è risultato non idoneo all’avanzamento superiore;

- nonché degli atti presupposti, antecedenti e comunque lesivi, in particolare la nota prot. n. 1201/12-9-3-AV del 14 novembre 1995, con la quale il Comando Regionale Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta comunicò al ricorrente la sua esclusione/sospensione dall’aliquota di avanzamento del 31 maggio 1995 e la scheda di valutativa per sottoufficiali relativamente al servizio prestato tra il 9.7.1994 ed il 31.5.1995, nella quale era riportato il giudizio finale di “inferiore alla media”;

con separato atto contenete motivi aggiunti,

- del decreto del 18.3.2003 con cui il Dirigente del II Reparto della Direzione Generale per il personale Militare del Ministero della Difesa ha promosso il ricorrente al grado di Maresciallo Capo con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 6 dicembre 1999;

- del provvedimento prot. n. 51/!-164-1-2001 del 11 marzo 2003 con cui la Commissione di Valutazione ed avanzamento dell’Arma dei Carabinieri di Roma ha comunicato al ricorrente che soltanto relativamente all’aliquota riferita all’anno 1999 è stato valutato

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