TAR Venezia, sez. I, sentenza 2019-11-14, n. 201901233

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2019-11-14, n. 201901233
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201901233
Data del deposito : 14 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/11/2019

N. 01233/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00631/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 631 del 2019, proposto da
D T, rappresentato e difeso dall'avvocato D T, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Verona, via F. Emilei n. 24 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Pastrengo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;



per l’esecuzione

del decreto ingiuntivo telematico n. 2238/2016 del 6 giugno 2016, R.G. n. 4912/2016, emesso in data 6 giugno 2016 dal Tribunale Ordinario di Verona e divenuto definitivamente esecutivo per omessa opposizione, con cui l’ente Comune di Pastrengo è stato condannato a pagare in favore dell’odierno ricorrente le somme di euro 22.838,40 (ventiduemilaottocentotrentotto,40), a titolo di capitale, gli interessi come da domanda (euro 6.136,95 a titolo di interessi moratori maturati dal giorno 22 gennaio 2016 ad oggi), nonché le spese del procedimento, liquidate in euro 145,50 per esborsi e in euro 828,00 per compenso e rimborso forfettario, oltre IVA e CPA ed oltre alle successive occorrende;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’ordinanza 18 ottobre 2019, n. 1112;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente avvocato D T rappresenta di aver svolto attività professionale in favore del Comune di Pastrengo (consistente nella prestazione di servizi legali) affidata con determinazione n. 298 del 25 settembre 2015 dal responsabile dell’area economico finanziaria.

Espone il ricorrente che il compenso veniva stabilito in Euro 28.000,00 (a lordo di IVA e contributi previdenziali) e che in data 18 novembre 2015 veniva presentata la fattura elettronica n. 33, per un totale di Euro 12.688,00, che è stata regolarmente pagata dal Comune di Pastrengo a titolo di acconto sul compenso, mentre il saldo di Euro 18.000,00 (come da fattura elettronica n. 35 del 22 dicembre 2015) non è stato mai versato dall’Ente.

Il ricorrente rappresenta di aver promosso - considerato il persistente inadempimento da parte del Comune di Pastrengo unitamente all’omesso riscontro dei numerosi solleciti inoltratigli - un procedimento monitorio dinanzi al Tribunale di Verona che, con decreto del 6 giugno 2016, ingiungeva al Comune di Pastrengo il pagamento in favore dello stesso esponente della somma di Euro 22.838,40, gli interessi come da domanda e le spese della procedura, liquidate in Euro 145,50 per esborsi e in Euro 828,00 per compenso e rimborso forfettario, oltre IVA e CPA ed oltre alle successive occorrende.

L’esponente evidenzia che in data 29 giugno 2016 il suddetto decreto veniva notificato al Comune intimato che, successivamente, nonostante gli ulteriori solleciti, nulla più corrispondeva allo stesso ricorrente.

Dunque, in data 16 maggio 2019, su istanza dello stesso esponente, veniva emanato decreto di esecutorietà ex art. 647 cod. proc. civ. con cui veniva dichiarato esecutivo e definitivo il decreto ingiuntivo n. 2238/2016.

Lamenta il ricorrente che, nonostante l’incontrovertibilità del decreto di condanna al quale si aggiunge l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, il Comune di Pastrengo non ha ottemperato alla pronunzia del Tribunale di Verona.

Ad oggi, quindi, il ricorrente espone di vantare nei confronti del Comune di Pastrengo un credito totale di Euro 30.398,87 (composto così come analiticamente descritto alle pagg. 3 e 4 del ricorso).

Dunque, l’esponente ha proposto ricorso, notificato in data 4 giugno 2019 e depositato il successivo 18 giugno 2019, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., affinché venga ordinato al Comune di Pastrengo di dare piena ed integrale esecuzione al decreto ingiuntivo n. 2238/2016 e di procedere, quindi, entro il termine di 60 giorni dalla notifica della emananda sentenza, o, in alternativa entro il termine ritenuto congruo, alla corresponsione in favore dell’odierno ricorrente, della somma di € 30.398,87 ancora dovuta in forza del summenzionato provvedimento del Tribunale Ordinario di Verona, oltre agli

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