TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 2009-10-21, n. 200900155

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 2009-10-21, n. 200900155
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 200900155
Data del deposito : 21 ottobre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00291/2009 REG.RIC.

N. 00155/2009 REG.ORD.COLL.

N. 00291/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso n. 291 del 2009, proposto da:
- G T, rappresentato e difeso dall’Avv. A P, con domicilio eletto presso Fabio Vitale, in Lecce alla via B. Mazzarella 8;

contro

- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso cui è per legge domiciliato;

per l’ingiunzione

- del pagamento della somma di euro 59,92 -oltre agli interessi legali a far data dalle rispettive scadenze sino all’effettivo soddisfo ed alle spese del presente procedimento.


Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto il decreto ingiuntivo n. 5/09 adottato dal Presidente di questa Sezione in data 24.2.09.

Visto l’atto di opposizione al predetto decreto notificato dal Ministero dell’Interno.

Visti gli atti della causa.

Designato alla pubblica udienza del 15 ottobre 2009 il relatore Dr. E M e uditi gli Avv.ti Vantaggiato -in sostituzione di Pasca- e Libertini -per la p.a..


1.- A seguito di rituale opposizione dell’Amministrazione al decreto ingiuntivo n. 5 del 24.2.2009, emesso dal T.a.r. in favore del Sig. G T, viene all’esame del Collegio il ricorso proposto da quest’ultimo -dipendente della Polizia di Stato in servizio presso la Sezione di p.g. della Procura della Repubblica di Brindisi- per ottenere l’emissione nei confronti del Ministero dell’Interno di un’ingiunzione al pagamento della somma di euro 59,92 -oltre interessi e rivalutazione- a titolo di indennità di missione e rimborso spese di viaggio.

2.- Con il primo motivo di opposizione il Ministero dell’Interno eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che le spese in argomento, in quanto ricollegabili ad attività di polizia giudiziaria delegata dall’A.G., dovrebbero ricadere sul Ministero della Giustizia.

2.1 Con il secondo ed il terzo motivo di opposizione, inoltre, il Ministero deduceva l’assenza tanto della prova scritta del credito quanto delle condizioni alle quali, ai sensi dell’art. 43 d.p.r. 115/02, è subordinata la corresponsione dell’indennità di trasferta.

3.- Ciò osservato, deve rilevarsi che in analoga procedura, chiamata all’odierna udienza (ric. n. 289/09), questo Collegio ordinava alla p.a. di produrre due circolari (Circ. del Procuratore della Repubblica di Brindisi n. 1039 del 17.5.07 e Circ. in data 16.3.06 del Ministero della Giustizia), rinviando quindi la procedura medesima all’udienza pubblica del 9 dicembre 2009.

3.1 Ravvisandosi anche rispetto al ricorso in esame le stesse esigenze istruttorie, dunque, la trattazione di questa causa va rinviata alla detta udienza, disponendosi inoltre l’acquisizione al presente procedimento -una volta pervenute presso la Segreteria della Sezione e direttamente dal fascicolo n. 289/09 reg. ric.- delle circolari prima citate.

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