TAR Salerno, sez. II, sentenza 2013-12-23, n. 201302602

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2013-12-23, n. 201302602
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201302602
Data del deposito : 23 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00915/2002 REG.RIC.

N. 02602/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00915/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 915 del 2002, proposto dal sig. A F, rappresentato e difeso dall'avv. A D L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A D L in Salerno, c.so Vittorio Emanuele n. 143;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza B.A.A.A.S. di Salerno e Avellino, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliato ex lege presso la sede dell’Avvocatura in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58;
Comune di Maiori, n.c.;

per l'annullamento

del decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Salerno e Avellino, del 1° febbraio 2002, con il quale è stato annullato il provvedimento n. 545 del 14/11/2001 del Sindaco di Maiori, con il quale si autorizzava, ex art. 151 dlgs 490/99 ed ai fini di cui all’art. 31 e ss. della legge 47/1985, la realizzazione di quattro strutture in ferro alte 3.10 metri, larghe 1.20 m., ancorate al suolo con basi in calcestruzzo, in località S. Francesco di Maiori;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2013 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso, notificato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed al Comune di Maiori, il sig. Filippo Apicella impugnava il provvedimento del Soprintendente per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Salerno e Avellino, con il quale era stato annullato il Decreto n. 545 del 14/11/2001 del Sindaco di Maiori, con il quale si autorizzava, ex art. 151 dlgs 490/99 ed ai fini di cui all’art. 31 e ss. della legge 47/1985, la realizzazione di quattro manufatti consistenti in strutture in ferro, a servizio della propria attività commerciale in località S. Francesco di Maiori.

Il ricorrente lamenta l’illegittimità del disposto annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, ed, in particolare, per illegittimo riesame del merito, difetto di motivazione e per omessa comunicazione di avvio del procedimento.

L’Avvocatura si è costituita, resistendo nel merito e chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 13 novembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 151 del dlgs 490/99, l’eccesso di potere per sviamento ed incompetenza, laddove è precluso alla Soprintendenza un riesame del merito che si sovrapponga a quello effettuato dall’amministrazione comunale.

Il motivo è infondato.

Il potere di annullamento ministeriale del nulla osta paesaggistico rilasciato per la realizzazione di un intervento edilizio in zona vincolata, pur non comportando un riesame complessivo delle valutazioni tecnico-discrezionali compiute dalla Regione o dalle Amministrazioni locali sub-delegate, tale da consentire la sovrapposizione o la sostituzione di una valutazione di merito del Ministero a quella compiuta in sede di rilascio dell'autorizzazione, estrinsecandosi in un controllo di legittimità, si estende a tutte le ipotesi riconducibili all'eccesso di potere, con la conseguente possibilità per il Ministero di espletare un puntuale e penetrante sindacato sull'esercizio delle funzioni amministrative connesse al potere autorizzatorio (Cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001 n. 9, in Cons. Stato 2001, I, 2585. T.A.R. Salerno Sez. II 847 - 19 luglio 2007).

E’ stato altresì affermato da questo stesso Tribunale che il provvedimento ministeriale di annullamento del nulla osta paesaggistico rilasciato dall'Autorità competente deve avere ad oggetto un riesame di legittimità dell'autorizzazione che, pur non impingendo nel merito della valutazione effettuata dall'Amministrazione preposta al rilascio dell'atto, concerna necessariamente il giudizio di compatibilità dell'autorizzazione stessa, e delle opere edilizie con essa assentite, col vincolo (T.A.R. Salerno Sez. Unica 399 - 23 giugno 1997 - Sez. Unica).

Nel caso in esame la Soprintendenza censura il decreto del sindaco di Maiori per eccesso di potere, evidenziando, con puntuali riferimenti, sia alla destinazione d’uso dei manufatti (a servizio di attività commerciale), incompatibile con il valore paesaggistico dell’area, che al luogo in cui sorgono, nei pressi della chiesa di S. Francesco e della grotta dell’Annunziata, l’insufficiente istruttoria e motivazione della valutazione di compatibilità dei manufatti con il particolare pregio della zona circostante.

L’affermazione contenuta nel decreto impugnato, secondo la quale i manufatti costituiscono elementi detrattori della qualità ambientale e di disturbo delle principali vedute d’insieme dell’area, non trova peraltro nessuna adeguata smentita.

Non risulta, quindi, che il Comune abbia adeguatamente istruito e motivato la propria autorizzazione alla luce del vincolo e del particolare pregio dell’area in oggetto, nonché della prossimità di luoghi quali la Chiesa di S. Francesco e la grotta dell’Annunziata. Non emergendo, pertanto, che la diversa valutazione della Soprintendenza sia venuta a sovrapporsi a quella del Comune.

Con il secondo motivo parte ricorrente deduce il difetto di motivazione.

Anche questo motivo è infondato.

La Soprintendenza, per quanto già osservato, ha compiutamente giustificato l’annullamento descrivendo l’opera ed il contesto ambientale nel quale si inserisce a fronte di un provvedimento comunale privo di adeguata motivazione in ordine alle ragioni per le quali l’opera si reputa compatibile con il vincolo di zona.

A tale proposito la giurisprudenza condivisa dal Collegio ha reiteratamente affermato il principio in base al quale, in sede di annullamento ministeriale del nulla osta paesaggistico relativo a costruzioni edilizie in zona vincolata, il divieto di valutazioni di merito sussiste soltanto se l’Ente che rilascia l’autorizzazione di base abbia adempiuto al suo obbligo di motivare in maniera adeguata in ordine alla compatibilità paesaggistica dell’opera, in caso contrario gli organi ministeriali possono annullare il provvedimento adottato per difetto di motivazione e indicare le ragioni di merito che concludono per la non compatibilità dell’intervento con i valori edilizi tutelati (cfr. ex multis CdS, VI, 298/2013;
173/2012).

In applicazione dell’art. 21 octies della legge 241/1990, alla luce di quanto sopra osservato, va poi respinto anche l’ultimo motivo con il quale ci si duole della omessa comunicazione di avvio del procedimento, non evidenziandosi ragioni per le quali il provvedimento avrebbe potuto avere diverso contenuto, né risultando allegati elementi tali da potere condurre ad un diverso esito il procedimento sub judice.

In conclusione il ricorso va respinto poiché infondato.

Quanto alle spese, in considerazione della attività svolta dalle parti, appare equo compensarle.

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