TAR Bari, sez. III, sentenza breve 2022-07-08, n. 202200974

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza breve 2022-07-08, n. 202200974
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202200974
Data del deposito : 8 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/07/2022

N. 00974/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00728/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 728 del 2022, proposto da V A, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Monopoli, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall'avvocato P N, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;

nei confronti

Dana Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avvocato S P, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dei seguenti atti: 1) il provvedimento dirigenziale prot. 0022603 del 07.04.2022, relativo al “ Procedimento preordinato all’eventuale annullamento del P.d.C. n. 42/2021 per costruzione fabbricato per civile abitazione in via Oberdan (fg11, p.lle 3075 – 5996. Rif. Pratica 76/2020) ”, comunicato in via telematica il 07.04.2021, a firma dell’ing. Amedeo D’Onghia, Dirigente presso l’Area Organizzativa III - Urbanistica, Edilizia e Lavori pubblici;
2) il P.d.C. 42/2021 (pratica 76/2020) rilasciato in data 07.04.2021 in favore della DA.NA. Costruzioni s.r.l. dal Dirigente Area Organizzativa Tecnica III, ing. Amedeo D’Onghia, mai comunicato o conosciuto;
3) la SCIA in variante al P.d.C. n. 42/2021 (pratica 76/2020) presentata in data 21.5.2021 dalla DA.NA. Costruzioni s.r.l., mai comunicata o conosciuta;
4) la SCIA in variante al P.d.C. n. 42/2021 (pratica 76/2020) presentata in data 09.02.2022 dalla

DANA

Costruzioni s.r.l., mai comunicata o conosciuta;
5) ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e comunque lesivo, ivi comprese eventuali delibere o determinazioni dirigenziali;
nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti e subendi in dipendenza degli illegittimi titoli e provvedimenti emessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Monopoli e di Dana Costruzioni S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2022, il dott. O C e uditi per le parti i difensori, come da verbale;

Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

I - In data 28.10.2016, alla società DA.NA. Costruzioni a r. l. veniva rilasciato il permesso di costruire n. 162/2016 (nell’ambito della pratica edilizia p.e. n. 36/2016), su un lotto edificatorio dell’estensione di mq 3.375, in catasto al fg 11, p.lle 5838, 5836, 5354, 6314, 6312, 3074, 4272, 6506, 4273, 5343, 5355, 6313, 6315. Il lotto in questione era tipizzato dal vigente strumento urbanistico PUG/P per mq 2.274 come “ contesti urbani consolidati a media densità ” e per mq 1.101 come “ contesti per servizio di nuovo impianto ”.

Con la SCIA n. 292/2018, in variante al P.d.C. n. 162/2016, la superficie di progetto veniva incrementata di mq 5,50 (per una complessiva superficie utile lorda di mq 2.442,34, tale da determinare una S.u.l. residua di mq 59,06).

In data 1.2.2019 (prot. n. 19/2019) la società DA.NA. presentava istanza di P.d.C. per la “ realizzazione di unità immobiliare abitativa, su area tipizzata contesti urbani consolidati a media densità ”, da svilupparsi sulle p.lle 6661, 6660, 5838, 6650 e 6756 (ex 3074).

In data 7.2.2019 veniva comunicato il fine-lavori relativo al P.d.C. n. 162/2016 ed alla SCIA n. 292/2018, mentre in data 8.2.2019 veniva avviata la pratica di agibilità SCIA n. 29/2019.

Nelle more della definizione del procedimento incardinato, con l’istanza 19/2019, la società DA.NA. acquistava in proprietà il suolo confinante (p.lle 6756 e 6650), in relazione al quale presentava, nel 2020, istanza di P.d.C. n. 42/2021 (p.e. n. 76/2020). Tale intervento prevedeva la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione da ubicarsi in via Oberdan su area tipizzata dall’art. 11/P delle NTA del PUG, con applicazione della premialità del 10% prevista dalla L.R. Puglia n. 13/2008, utilizzando la potenzialità edificatoria delle p.lle 3075 e parte della 5996 e sviluppava una superficie di mq 216 (p.lla 3075) e 407,50 (p.lla 5996 in parte), per complessivi mq 623,50, incrementata per la premialità a mq 685,85. In data 7.4.2021, veniva rilasciato il P.d.C. n. 42/2021 (p.e.76/2020) per una S.u.l. di progetto pari a mq 744,91.

In data 21.5.2021 la società presentava una SCIA in variante al P.d.C. n. 42/2021 (p.e. n. 76/2020), con la quale si prevedeva una diversa distribuzione degli spazi pertinenziali destinati a balconi e vani tecnici.

In data 9.11.2021, il ricorrente, proprietario di immobile confinante, dopo aver formulato istanza di accesso agli atti, contestava la regolarità dei lavori da effettuarsi in virtù del titolo abilitativo rilasciato e, con ulteriore p.e.c. del 31.12.2021, chiedeva la sospensione dei lavori, avendo rilevato che la società costruttrice stava utilizzando la S.u.l. residua di mq 59,06 riveniente dal P.d.C. n. 162/2016.

Con nota prot. n. 0002123 di uscita del 12.1.2022, il Dirigente dell’Area Organizzativa Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Monopoli, comunicava alla società costruttrice e al ricorrente “ l’avvio della verifica preordinata all’eventuale annullamento del PdC ” e la “ sospensione cautelativa dell’efficacia del PdC 42/2021, intimando di cessare immediatamente qualsiasi attività in corso ”, al fine di verificare “ la conformità del titolo edilizio in ordine alla piena proprietà delle aree asservite alla costruzione ”.

Dopo la scadenza del termine indicato per la chiusura del procedimento in autotutela, la società DA.NA. presentava SCIA in variante del P.d.C. n. 42/2021prevedendo la riduzione della S.u.l. di mq 59,06.

Il giorno 7.4.2022, il Dirigente della Area III Tecnica notificava tramite p.e.c., tra gli altri al ricorrente, il provvedimento prot. 0022603 – Uscita del 7.4.2022 con cui, ad esito del “ Procedimento preordinato all’eventuale annullamento del PdC n. 42/2021 per costruzione fabbricato per civile abitazione in via Oberdan (fg 11, p.lle 3075 – 5996) ”, autorizzava “ la prosecuzione dei lavori ad esito delle attività istruttorie e delle verifiche edilizie ed urbanistiche ai sensi del D.P.R. 380/2001 sulla SCIA presentata in data 9.2.2022 prot. 9280 in variante al PdC 42/2021 (p.e.76/2020) per la riduzione di SUL di mq 59,06, finalizzata al riesame amministrativo del PdC 42/2021 ”.

Con p.e.c. del 20.4.2022, il ricorrente contestava il contenuto del provvedimento da ultimo menzionato, chiedendo l’annullamento del titolo abilitativo o, subordinatamente, la sua modifica. In particolare, evidenziava che la costruzione parziale dell’erigendo fabbricato sulla particella 6756 (già sfruttata nelle sue potenzialità edificatorie) sarebbe illegittima, poiché detta area, asservita per la realizzazione della volumetria consentita con il rilascio del P.d.C. n. 162/2016 – SCIA n. 292/18, assume il carattere di inedificabilità assoluta, che permane anche in caso di alienazione, al fine di non alterare l’indice di fabbricabilità di zona che verrebbe aumentato, ove si consentisse di localizzare ulteriore superficie utile lorda (S.u.l.), seppur ricavabile da contesti urbanistici o particelle limitrofe.

Tale nota non riceveva alcun riscontro dal Comune di Monopoli.

Il ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 01.06.2022 e depositato il 23.06.2022, per impugnare gli atti indicati in epigrafe. Chiede, altresì, la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti e subendi in dipendenza degli illegittimi titoli e provvedimenti emessi;

Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione dell’art. 21-nonies della L. n. 241/90;
inosservanza dei principi del buon andamento e di imparzialità della P.A. ex art. 97 della Costituzione;
violazione del principio del giusto procedimento, del principio di trasparenza e di leale collaborazione;
2) eccesso e sviamento di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell’atto;
difetto di istruttoria, motivazione perplessa e contraddittoria;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.M. 1444/68 e dell’art. 4/P del PUG del Comune di Monopoli, 4) violazione e malgoverno degli artt. 18 e 30 del R.E. comunale;
violazione e malgoverno degli artt. 15, 31 e 46 delle N.T.A.;
violazione degli artt. 31 e 46, comma b del Regolamento edilizio del Comune di Monopoli;
incongruenze progettuali.

Si costituisce il Comune intimato per resistere nel giudizio. Chiede la reiezione del gravame.

Si costituisce anche la società controinteressata. Eccepisce tardività, inammissibilità e infondatezza del gravame.

Nella camera di consiglio del 7 luglio 2022, fissata per il giudizio cautelare, sussistendone i presupposti e datane comunicazione alle parti, il ricorso è riservato per la decisione di merito con sentenza breve.

II – Il ricorso, pur prescindendo dalle plausibili eccezioni di tardività e inammissibilità, è da ritenersi infondato.

III – In via prioritaria, deve considerarsi che: a) la controinteressata società Da.Na ha depositato, in data 9 febbraio 2022 prot. n. 9280, una seconda Scia in variante al P.d.C. n. 42/2021, per la riduzione di superficie utile lorda (S.u.l.) di mq. 59,06;
b) la riduzione di superficie utile lorda testé citata è descritta come oggetto di verifiche edilizie e urbanistiche, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, rimanendo inalterato il potere di vigilanza spettante all’Autorità comunale;
c) il cantiere edile della controinteressata risulta sospeso, e non risultano completate le opere necessarie alla concreta realizzazione della superficie utile lorda in eccesso, così come emerge dal verbale di Polizia locale del 5 aprile 2022, intervenuta su diffida del ricorrente;
d) la prosecuzione dei lavori, disposta dall’Amministrazione comunale, è condizionata all’esito delle verifiche edilizie e urbanistiche previste sulla SCIA presentata il 9 febbraio 2022, in variante al P.d.C. n. 42/2021 per la riduzione di S.u.l. di mq. 59,06;
e) dalla lettura della parte dispositiva del provvedimento, si desume che la P.A. ha inteso riservarsi il potere di adottare un provvedimento definitivo di riesame del P.d.C. n. 42/2021.

Nel corpo del provvedimento impugnato, il Dirigente tecnico comunale ha avuto cura di precisare che: “ la DA.NA. Costruzioni srl al momento della richiesta del PdC 42/2021 (p.e. 76/2020) non disponeva più della S.u.l. residua pari a 56,09 mq rinveniente dal PdC 162/2016 –

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