TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-08-05, n. 202202199

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-08-05, n. 202202199
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202202199
Data del deposito : 5 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/08/2022

N. 02199/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00741/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 741 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno - -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sulla Sentenza del Tar Catania, III^ Sezione, n. -OMISSIS-, depositata il 17 dicembre 2020, notificata il successivo 12 febbraio 2021, integralmente confermata dal CGARS con sentenza n. 113/2022;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2022 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. -OMISSIS-, già dipendente del -OMISSIS-

Tale decisione amministrativa è stata impugnata dal sig. -OMISSIS-a questo Tar, che ha accolto il ricorso con sentenza n. -OMISSIS-, poiché il provvedimento impugnato risultava viziato per aver decretato direttamente -OMISSIS- ma senza aver considerato la possibilità per il dipendente di godere di un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni, di durata massima semestrale, come previsto dall’ultimo comma dell’art. 70 del T.U. 3/1957 (norma in base alla quale, “ per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi ”).

La sentenza del Tar, appellata dal Ministero resistente, è stata confermata anche dal CGARS con recente sentenza n. -OMISSIS-

Alla luce della definitiva statuizione del giudice amministrativo, il sig. -OMISSIS-ha proposto il giudizio di ottemperanza indicato in epigrafe, col quale assume essere stato non eseguito il dictum , e chiede quale effetto del giudicato: a) la riammissione in servizio, previa ricostruzione della carriera, con il riconoscimento di tutti i benefici giuridici ed economici maturati, nonché con la corresponsione di tutte le retribuzioni dovute dalla data della illegittima dispensa (20 dicembre -OMISSIS-) alla data della effettiva riammissione in servizio, con interessi legali e rivalutazione monetaria;
b) l’esecuzione del capo della sentenza di primo grado nel quale è stata disposta condanna dell’amministrazione al rimborso delle spese del giudizio;
c) la nomina di un commissario ad acta, ed il rimborso delle spese e compensi relativi al giudizio di ottemperanza.

L’amministrazione statale intimata si è costituita in giudizio in data 28.06.2022, tramite l’Avvocatura erariale, per resistere al ricorso con memoria di mera forma, nella quale si fa rinvio alle difese espresse nell’allegato rapporto informativo del -OMISSIS-. In tale rapporto, il Ministero espone: a) di aver adottato in data -OMISSIS-un provvedimento col quale è stata data esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tar, -OMISSIS- -OMISSIS- al -OMISSIS-(quale giorno successivo alla scadenza dei mesi di aspettativa massima concedibile al dipendente);
b) di aver a quella data (agosto 2021) “riservato” l’esecuzione di tale decreto, nell’attesa della pronuncia del giudice d’appello;
c) di aver sciolto la riserva con un nuovo provvedimento, adottato in data -OMISSIS-, dopo la sentenza del CGARS n. -OMISSIS-

Tali difese non potranno essere prese in esame ai fini della decisione, poiché non rispettose del termine di 15 giorni liberi antecedenti l’udienza, derivante dal combinato disposto degli artt. 73, co. 1, e 87, co. 3, c.p.a.

In data 5.07.2022, parte ricorrente ha depositato memoria per replicare alle difese dell’amministrazione. Anche tale memoria di replica non potrà essere presa in esame ai fini della decisione, poiché non rispettosa del termine di 10 giorni liberi antecedenti l’udienza fissato dalla citata normativa.

All’udienza camerale del 13 luglio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso risulta fondato solo in parte, nei termini che di seguito si espongono.

In primo luogo, non può essere accolta la domanda del ricorrente volta ad ottenere la riammissione in servizio, la ricostruzione della carriera, il riconoscimento di tutti i benefici giuridici ed economici maturati, nonché la corresponsione di tutte le retribuzioni dovute dalla data della dispensa (anno -OMISSIS-), poiché tali conseguenze non possono affatto ricondursi agli effetti annullatorio, conformativo, e ripristinatorio nascenti dalla sentenza del Tar.

Invero, quest’ultima ha disposto l’annullamento del provvedimento di dispensa, poiché questo era stato emesso (all’esito di un non contestato giudizio medico-legale di totale e definitiva inidoneità al servizio espresso dalla CMO, ma) senza consentire al dipendente di fruire di un ulteriore termine massimo di sei mesi di aspettativa senza assegni, alla fine del quale sarebbe dovuta decorrere (senza alcun dubbio sull’ an ) la dispensa dal servizio.

Ciò che è mancato, nel procedimento di dispensa del ricorrente, è solo il riconoscimento di tale ulteriore periodo di aspettativa (che – va incidentalmente precisato - la legge subordina ad espressa richiesta del dipendente, non formulata nel caso di specie).

Ne consegue che la corretta esecuzione del giudicato postula i seguenti passaggi: riconoscimento figurativo, ora per allora, del periodo semestrale di ulteriore aspettativa non concessa, con riconoscimento degli eventuali effetti giuridici e/o economici vantaggiosi che dovessero in ipotesi derivare a beneficio del ricorrente in relazione al predetto semestre (ad esempio, sotto il profilo della determinazione del trattamento pensionistico);
postdatazione, alla scadenza del predetto semestre, degli effetti della dispensa dal servizio.

Il ricorso deve, invece, essere accolto con riguardo alla parte in cui il ricorrente lamenta di non aver percepito le spese processuali inerenti il giudizio di primo grado, come liquidate nella sentenza Tar Catania n. -OMISSIS-.

Per l’esecuzione di tale obbligo di pagamento di assegna al Ministero resistente il termine di giorni sessanta, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.

Si ritiene non necessario procedere sin da ora alla nomina del Commissario ad acta, confidandosi nella spontanea esecuzione da parte dell’amministrazione obbligata.

Dato il parziale accoglimento, si ritiene di poter compensare le spese relative al presente giudizio di ottemperanza.

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