TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-10-10, n. 202402820
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Testo completo
Pubblicato il 10/10/2024
N. 02820/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00874/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 874 del 2021, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Rocciola Avila, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'interno (Questura Palermo – Prefettura di Palermo), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione formulata dal ricorrente ex D.L. 34 del 2020, emanato dall’intimata Questura il 29 gennaio 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2024, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente, il 6 agosto 2020, ha presentato un'istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi della speciale disciplina di cui all'art. 103, c. 2, d.l. n. 34/2020, conv. con modif. dalla l. n. 77/2020.
2. Tale norma dispone che " 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 [vale a dire, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari] , i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ".
3. L'istanza de qua è stata rigettata dalla Questura di Palermo con provvedimento datato 29 gennaio 2021 (cfr. all. 1 di parte ricorrente), notificato il successivo 5 marzo 2021 (cfr. all. 2 di parte ricorrente).
4. Il rigetto è stato essenzialmente motivato in ordine al fatto che il ricorrente sarebbe titolare di un permesso di soggiorno scaduto in data antecedente al 31 ottobre 2019 (la Questura intimata ha, in particolare, fatto riferimento a un permesso di soggiorno scaduto l'8 giugno 2015). Nel provvedimento de quo è stato altresì precisato che tale motivazione ha costituito oggetto del preavviso di rigetto, consegnato brevi manu al ricorrente il 2 settembre 2020, a cui non avrebbe fatto seguito alcuna documentazione.
L'amministrazione intimata ha, altresì, dato atto di:
a. due precedenti provvedimenti di rigetto di domande di permesso di soggiorno (risalenti, rispettivamente, al 2 agosto 2018 e all'11 gennaio 2010);
b. due condanne del ricorrente (una sentenza del 7 novembre 2005 per il reato di cui all'art. 14-ter, c. 5, d.lgs. n. 286/1998 e un decreto penale del 12 febbraio 2015, divenuto esecutivo il 25 novembre 2015 per violazione dell'art. 5, c. 8-bis, d.lgs. n. 286/1998);
c. di due precedenti decreti di espulsione (uno del 7 novembre 2015 e un altro dell'11 marzo 2019), nonché di due ordini del QU (entrambi emanati nelle stesse date dei decreti di espulsione).
5. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente - premesse considerazioni sulla tempestività della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per cui è causa - ha impugnato il