TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2012-12-05, n. 201201665
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 01665/2012 REG.PROV.CAU.
N. 02259/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2259 del 2012, proposto da:
V Z, rappresentato e difeso dall'avv. F A, con domicilio eletto presso N T in Milano, via Quadronno, 4;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Pavia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto emesso in data 10.8.2010.dal questore della provincia di pavia, notificato al ricorrente in data 20.06.2012, portante rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno;nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura di Pavia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2012 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto sussistente il fumus boni iuris in relazione alla domanda azionata, in quanto l’amministrazione resistente ha fondato il diniego di rilascio del permesso di soggiorno sulla circostanza che lo straniero avesse declinato false generalità;
Considerato che il ricorrente ha prodotto un certificato da cui emerge che, in data 30.08.2004, ha mutato nome da Angjelin in Valentin (cfr., doc. n. 3 allegato al fascicolo del ricorrente) e che, pertanto, non ha declinato false generalità;
Ritenuto, altresì, sussistente il periculum in mora , in quanto il ricorrente sarebbe costretto a lasciare il territorio italiano in caso di esecuzione del provvedimento impugnato;
Ritenuto, pertanto, doversi accogliere la domanda cautelare;
Ritenuto doversi compensare le spese di lite della presente fase cautelare, in considerazione delle ragioni che hanno condotto alla presente decisione.