TAR Torino, sez. II, decreto cautelare 2017-01-16, n. 201700041
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Pubblicato il 16/01/2017
N. 00041/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00023/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 23 del 2017, proposto da:
N B, rappresentato e difeso dall'avvocato S R, domiciliato ex art. 25 cpa presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
Ministero dell'Interno non costituito in giudizio;
Prefettura U.T.G. della Provincia di Torino non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del Prefetto della Provincia di Torino del 17/10/2016, prot. N. 27404/Auto/Area III, notificato il 20/10/2016, limitatamente alla parte in cui è disposto che il Sig. BUCUR non possa conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni, a decorrere dalla data di irrevocabilità della Sentenza del Tribunale di Ivrea n. 319/2014, emessa il 20/5/2014 e passata in giudicato il 15/11/2014, e non già dalla data di accertamento del reato, avvenuto nell'anno 2011, così come prescritto dall'art. 219, comma 3 ter del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 28, nonché per l'annullamento di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e comunque connesso con l'atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Premesso che il provvedimento impugnato è stato notificato al ricorrente il 20/10/2016 e che il ricorso è stato a sua volta notificato all’Amministrazione il 16/12/2016 e quindi depositato il 13/1/2017;
Ritenuto che in relazione a quanto sopra non appare sussistente il presupposto della “ estrema gravità ed urgenza ” a cui l’art. 56 c.p.a. subordina la concessione della tutela cautelare monocratica, tenuto anche conto che la prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale della domanda cautelare è fissata al 31 gennaio 2017;
Considerato peraltro che appare quantomeno dubbia la giurisdizione di questo TAR sul ricorso in epigrafe, alla luce dei precedenti della Sezione (sentenza n. 1198 del 29 settembre 2016);