TAR Napoli, sez. II, sentenza 2015-03-25, n. 201501766

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2015-03-25, n. 201501766
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201501766
Data del deposito : 25 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05737/2014 REG.RIC.

N. 01766/2015 REG.PROV.COLL.

N. 05737/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 117 c.p.a., sul ricorso numero di registro generale 5737 del 2014, proposto da:
R C, rappresentata e difesa dall'avv. A A, con domicilio eletto presso l’avv. Federico Bergamo in Napoli, piazza Matteotti n. 7;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze ed Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli, Ufficio Territoriale di Casoria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici pure per legge domiciliano in Napoli, Via Diaz n. 11;
Comune di Casoria (n.c.);

per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità, ex artt. 117 e 31 c.p.a.,

1) del silenzio inadempimento serbato dalle amministrazioni intimate sull'istanza del 18/03/2014, notificata il 20/3/2014, di rimborso delle somme versate a titolo di oblazione per la richiesta in sanatoria ex art. 32 D.L. n. 269/03 (conv. L. n. 326/03), pratica n. 10957 del 7/5/2004, mai rilasciata dal Comune di Casoria;

2) ove e per quanto occorra, della nota interlocutoria prot. n. 57823 del 14/4/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi - Direzione dei Servizi del Tesoro – Ufficio 1- di richiesta di integrazione documentale, ritualmente riscontrata;

3) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente;

NONCHÉ

per la condanna ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, L. n. 241/1990 e dell'articolo 31, comma terzo, c.p.a., del Ministero dell'Economia e delle Finanze a provvedere sulla suddetta istanza notificata il 20/3/2014, con provvedimento espresso e con ordine di pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 22.701,00, oltre interessi dal pagamento al soddisfo, con l’avvertenza che in caso di perdurante inadempimento nel termine assegnato sarà nominato un commissario ad acta, che dovrà provvedere in sua vece, in quanto trattasi di provvedimento a contenuto vincolato iniziato ad istanza di parte privata;

NONCHÉ

per la condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento delle somme indebitamente trattenute senza giusta causa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 117 e 31 c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 il cons. dott. L P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. Con atto notificato in data 14 novembre 2014 e depositato il successivo giorno 19, la signora R C ricorreva innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli Ufficio Territoriale di Casoria ed il Comune di Casoria chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.

Al riguardo, la ricorrente rappresentava in punto di fatto le seguenti circostanze:

- di essere comproprietaria del lotto di terreno sito nel Comune di Casoria, alla via Vesuvio n. 25, distinto in Catasto Terreni al foglio 1, part. 284, attualmente al Catasto Fabbricati part. 1376;

- di avere presentato al Comune di Casoria domanda di condono edilizio (prot. n. 10957, prat. 52 del 7 maggio 2004), ai sensi del D.L. n. 269/03 (conv. L. n. 326/03), per la realizzazione di un manufatto abusivo realizzato su tale suolo e di avere nel contempo versato le somme prescritte, che ammontavano ad euro 22.701,00 a titolo di oblazione dovuta;

- che l'avvenuto pagamento di tale somma a titolo di oblazione era comprovata sia dai bollettini di pagamento, che dalla nota del Comune di Casoria prot. n. 66 del 23 aprile 2007;

- che successivamente, in data 28 luglio 2009, l'istante, dovendo presentare richiesta di permesso di costruire su lotto libero ed eseguire la demolizione del manufatto abusivo, aveva chiesto l'archiviazione della pratica di condono edilizio in questione ed aveva altresì richiesto il rimborso delle somme versate;

- che, inoltre, in data 22 settembre 2011, era stato notificato alla ricorrente il provvedimento di diniego della domanda di condono edilizio;

- che, di conseguenza, la signora R C risultava creditrice nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze della somma di euro 22.701,00 a titolo di oblazione versata per il rilascio della suddetta sanatoria edilizia, mai rilasciata;

- che pertanto la ricorrente aveva formulato istanza di rimborso delle somme versate a titolo di oblazione, notificata in 20 marzo 2014 sia al Ministero dell'Economia e delle Finanze che all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli Ufficio Territoriale di Casoria;

- che tuttavia il Ministero dell'Economia e delle Finanze - dopo una prima richiesta di integrazione documentale prontamente riscontrata dall'interessata - era rimasto silente sull'istanza di rimborso.

Tanto premesso, la ricorrente deduceva l'illegittimità dell'impugnato silenzio con tre distinti motivi di ricorso, incentrati sui vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili (per violazione dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, per difetto di motivazione e per indebito oggettivo).

2. Le amministrazioni statali intimate si costituivano in giudizio per resistere al ricorso.

3. Alla camera di consiglio del 12 marzo 2015, il ricorso veniva introitato in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, occorre rilevare che nella presente fattispecie sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.

Al riguardo, il Collegio è ben consapevole dell’opposto orientamento espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU., 15 dicembre 2008, n. 29291), secondo cui, una volta esaurito il procedimento col diniego definitivo, l’amministrazione non sarebbe titolare di alcun potere autoritativo, con la conseguenza che, trovandosi le parti in posizione sostanzialmente paritaria, sarebbe configurabile una fattispecie di ordinario indebito oggettivo demandata alla cognizione del giudice ordinario.

Tuttavia, si deve in contrario ribadire, in punto di diritto (alla luce di quanto già affermato da questa Sezione con la sentenza n. 5485 del 4 dicembre 2013), che la causa avente ad oggetto la domanda, in caso di diniego di condono edilizio, di restituzione delle somme versate a titolo di oblazione, non può che appartenere alla giurisdizione del giudice amministrativo, sia perchè l’univoco dettato dell’art. 35, comma 16, della legge n. 47/85 (secondo cui «ogni controversia relativa all'oblazione è devoluta alla competenza dei tribunali amministrativi regionali») non consente diverse interpretazioni, sia perché i versamenti relativi a tali somme presentano comunque il collegamento con l’esercizio di un potere autoritativo della P.A. (e non di un’attività paritaria).

Inoltre, si deve aggiungere che nella fattispecie in esame non sussiste neanche il presupposto fattuale (intervenuto diniego definitivo della domanda di condono edilizio) su cui riposa il riferito orientamento della Suprema Corte.

Contrariamente a quanto infatti affermato dalla ricorrente, il procedimento di condono dalla medesima attivato con l'istanza prot. n. 10957 del 7 maggio 2004 (concernente un edificio unifamiliare costituito da piano terra e piano primo, in Casoria alla via Vesuvio n. 25, Foglio 1, particella 284) non risulta, allo stato, negativamente definito nei confronti dell'interessata con formale e definitivo provvedimento dell'amministrazione comunale.

La ricorrente sostiene al riguardo di avere richiesto in data 28 luglio 2009 l'archiviazione del procedimento di condono edilizio (dovendo presentare richiesta di permesso di costruire su lotto libero ed eseguire la demolizione del manufatto abusivo).

Sostiene inoltre che in data 22 settembre 2011 le è stato notificato provvedimento di diniego di condono edilizio, prot. n. U/2289/PT del 12 settembre 2011.

Tuttavia, la prima circostanza è assolutamente irrilevante ai fini in esame, dal momento che l'amministrazione comunale, alla luce degli atti di causa, non si è mai pronunciata sulla suddetta istanza di archiviazione del procedimento di condono edilizio (che pertanto, in relazione a tale aspetto, deve ritenersi tuttora pendente).

La seconda circostanza non risponde invece al vero, dal momento che la richiamata nota prot. n. U/2289/PT del 12 settembre 2011 non è il provvedimento di diniego definitivo, ma la semplice comunicazione di preavviso di diniego, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990 (in quanto si tratta di opere realizzate dopo il 31 marzo 2003).

Si deve quindi concludere che, anche per tale verso, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.

2. Ancora in via preliminare, si deve osservare che rispetto alla domanda giudiziale di restituzione delle somme versate a titolo di oblazione, la legittimazione passiva spetta all'Amministrazione finanziaria statale dotata di specifiche attribuzioni in materia (che, ai sensi del D.M. 7 marzo 1997, è individuata nella sezione distaccata della Direzione regionale delle Entrate nella cui circoscrizione è ubicato l'immobile per il quale è stata presentata domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria: cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VII, 11 novembre 2011, n. 5288).

3. Ciò posto, il ricorso è fondato nei limiti in cui (con le prime due censure) viene dedotta l'illegittimità dell'impugnato silenzio per violazione dell'obbligo generale della P.A. di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato.

Per pacifico e consolidato principio generale, ai sensi dell'art. 2, l. 7 agosto 1990, n. 241, l'obbligo giuridico per la Pubblica amministrazione di provvedere sussiste in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni, qualunque esse siano, dell'Amministrazione (C.d.S., Sez. IV, 12/02/2015, n. 741).

Inoltre, il silenzio può essere attivato in caso di sussistenza dell'obbligo di provvedere della pubblica amministrazione quando questa, compulsata dall'istanza di un privato, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento e contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere e quindi, in origine, di procedere (cfr. C.d.S., Sez. VI, 15/12/2014, n. 6155).

Nella fattispecie in esame non risulta che la resistente amministrazione statale abbia esitato, con provvedimento espresso, l'istanza di rimborso formulata dall'interessata con lettera raccomandata del 18 marzo 2014, consegnata il successivo giorno 20.

A seguito, infatti, della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione dei Servizi del Tesoro, Ufficio I, prot. n. 57823 del 14 aprile 2014 (concernente richiesta di integrazione documentale, riscontrata dall'interessata con la trasmissione degli atti e documenti richiesti), non risulta che l'attivato procedimento di rimborso sia stato definito con alcun provvedimento.

Tale circostanza di fatto non è stata peraltro contestata dalla medesima amministrazione statale costituita in giudizio a mezzo dell'avvocatura dello Stato (la quale ha segnalato, con nota depositata in giudizio il 10 marzo 2015, che il ricorso sarebbe stato trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze <<per l'ottemperanza pendente>>).

Il ricorso, in relazione a tale aspetto, deve quindi essere accolto e deve conseguentemente essere dichiarato l'obbligo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di provvedere sull'istanza di rimborso dell'odierna ricorrente del 18 marzo 2014, notificata il 20 marzo 2014, mediante l'adozione di provvedimento espresso e motivato, qualunque sia il suo contenuto, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore), della presente sentenza.

4. Deve invece essere disattesa la terza censura, con la quale la ricorrente, facendo leva sull'esistenza di un provvedimento definitivo di diniego di condono edilizio, ritiene che nella specie l'attività amministrativa da porre in essere sia di natura vincolata e che quindi il giudice amministrativo abbia la possibilità di provvedere in merito alla pretesa azionata, al fine di ottenere sentenza di condanna nei confronti dell'amministrazione all'emanazione del provvedimento direttamente statistattivo.

Come più sopra si è chiarito, nella specie non è tuttavia così, dal momento che non risulta che il procedimento di condono edilizio in questione sia mai stato definito negativamente per l'interessata con formale provvedimento del Comune di Casoria (e che pertanto sussista, in concreto, il diritto al rimborso delle somme versate a titolo di oblazione).

Da un lato, infatti, l'amministrazione comunale non si è mai pronunciata sull'istanza di archiviazione del procedimento di condono edilizio (presentata dalla ricorrente in data 28 luglio 2009);
dall'altro, la medesima amministrazione si è limitata a comunicare il preavviso di diniego, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990 (con la nota prot. n. U/2289/PT del 12 settembre 2011), ma non risulta che abbia mai adottato il definitivo provvedimento di diniego.

5. Dato l'esito complessivo della lite, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e le competenze di giudizio.

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