TAR Genova, sez. I, sentenza 2012-02-23, n. 201200328
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Testo completo
N. 00328/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00382/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 382 del 2010, proposto da:
W.W.F. Italia Ong Onlus, Associazione Rinascita Valle Bormida, M M, N B e A M, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti L S e A S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F C in Genova, via Galata, 6/4 F;
contro
- Provincia di Savona, rappresentata e difesa dall'avv. L P, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, corso Saffi 7/2;
- Comune di Cairo Montenotte, non costituito in giudizio;
- Asl n. 2 - Savonese, non costituita in giudizio;
- Regione Liguria, non costituita in giudizio;
- A.R.P.A.L. (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure), rappresentata e difesa dall'avv. Pier Giorgio Pizzorni, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via XX Settembre 14/31;
nei confronti di
Italiana Coke s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fausto Mazzitelli, Alberto Quaglia e Paolo Gaggero, con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi in Genova, via Roma 3/9;
per l'annullamento
dell’atto dirigenziale di autorizzazione della Provincia di Savona, Settore difesa del suolo e tutela ambientale, 15 gennaio 2010, n. 2010/236, avente ad oggetto l’autorizzazione integrata ambientale per l’impianto I.P.P.C. destinato alla produzione di coke sito in comune di Cairo Montenotte, frazione San Giuseppe, via Stalingrado n. 25.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Savona, dell’A.R.P.A.L. (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure) e di Italiana Coke s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2012 l’avv. A V e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 6.4.2010 le organizzazioni W.W.F. Italia O.N.G. O.N.L.U.S. e l’Associazione Rinascita Valle Bormida, unitamente ai signori Manfredi Maurizio, Bertetto Nadia e Minetti Alfio hanno impugnato il provvedimento dirigenziale della Provincia di Savona 15.1.2010, n. 2010/236, di autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio dell’impianto di produzione di coke di proprietà della controinteressata Italiana Coke s.r.l., ubicato nel comune di Cairo Montenotte, nella frazione San Giuseppe.
A sostegno del gravame hanno dedotto cinque motivi di ricorso, come segue.
1. Violazione D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 (norme in materia ambientale), modificato con il D. Lgs. 16.1.2008, n. 4 (ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), art. 4 c. 2, art. 5 c. 1 lett. l bis), art. 6 c. 7, art. 10 c. 2, art. da 20 a 28. Violazione dell’art. 117, comma 2 lett. s) della Costituzione.
E’ censurata la mancata sottoposizione della domanda alla verifica di assoggettabilità ( screening ) al fine di valutare la necessità di applicare o meno la disciplina in materia di V.I.A. di cui al D. Lgs. 3.4.2006, n. 152.
2. Violazione della direttiva 96/61/CE del 24.9.1996 (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – IPPC); violazione del D. Lgs. 18.2.2005, n. 59 (attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) con particolare riferimento agli artt. 3 e 8; eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria. 2.a. emissioni. 2.b. torcia generale.
3. Violazione del D. Lgs. 16.1.2008, n. 4 (ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), art. 181 bis e 183. Violazione della direttiva 96/61/CE del 24.9.1996 (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – IPPC); violazione del D. Lgs. 18.2.2005, n. 59 (attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) con particolare riferimento agli artt. 3 e 8; eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria (con riferimento al riutilizzo delle melme).
4. Violazione della direttiva 96/61/CE del 24.9.1996 (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – IPPC); violazione del D. Lgs. 18.2.2005, n. 59 (attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) con particolare riferimento agli artt. 3 e 8; eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria.
5. Violazione della direttiva 96/61/CE del 24.9.1996 (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – IPPC); violazione del D. Lgs. 18.2.2005, n. 59 (attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) con particolare riferimento agli