TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-12-20, n. 201003453
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Testo completo
N. 03453/2010 REG.SEN.
N. 00014/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14 del 2010, proposto da:
A Z, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Conti, con domicilio eletto presso Gianluca Conti Avv. in Ancona, via Curtatone, 16;
contro
U.T.G. - Prefettura di Ancona, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata per legge in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
- del decreto della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona del 28/09/2009 prot.n.51540/09 F.12128/09 Area I Bis notificato il 12/10/2009 con il quale è stato fatto divieto, in forza dell'art.39 T.U.L.P.S., al ricorrente di detenere armi e munizioni o altro materiale esplodente, con contestuale ordine di consegna di quanto detto eventualmente detenuto, nonché di provvedere nel termine di novanta giorni dalla notifica di detto provvedimento alla cessione di armi e delle munizioni indicate, sotto comminatoria di applicazione dell'art.6 della legge 22/05/1975, n.152 (confisca) in difetto, nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, con quanto altro di preordinato e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Ancona e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2010 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna il Decreto della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Ancona del del decreto della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona del 28/09/2009 prot.n.51540/09 F.12128/09 Area I Bis notificato il 12/10/2009 con il quale gli è stato fatto divieto, in forza dell'art.39 T.U.L.P.S., al ricorrente di detenere armi e munizioni o altro materiale esplodente.
Detto Decreto era stato emesso sul presupposto che il Sig. Zoppi, in data 20.9.2009 abbia esploso alcuni colpi di fucile in direzione dell’abitato, ferendo due minori che giocavano nella pubblica via, venendo deferito, in stato di libertà, alla competente Autorità Giudiziaria per lesioni colpose. Alla luce di ciò, la Prefettura, rilevato che il comportamento del ricorrente è interpretato come esempio negativo di imprudenze e superficialità tanto da far sorgere dubbi sulla sua affidabilità in ordine alla regolare tenuta delle armi, adottava il provvedimento impugnato.
Con ricorso depositato giorno il 8.1.2010, il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, deducendo i seguenti motivi:
a)Violazione di legge in relazione agli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento.
Sarebbe mancato l’avvio di comunicazione del procedimento previsto dall’art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241.
b)Violazione di legge in relazione all’art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n.773 e dell’art.21 lettera f) l. 157/1992 e art 3 1egge 241/1990 per carenza assoluta, nel caso di specie, degli “elementi di fatto” legittimanti l’adozione del provvedimento di divieto.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Questura di Ancona non sussisterebbero elementi tali da giustificare l’adozione della revoca della licenza di porto di fucile effettuata ai sensi dell’art. 39 R.D 18.6.931, n. 773 TULPS. L’art. 21 lettera f) della legge 157/1992 dispone che è