TAR Genova, sez. II, sentenza 2022-09-30, n. 202200811

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2022-09-30, n. 202200811
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202200811
Data del deposito : 30 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/09/2022

N. 00811/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00198/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 198 del 2022, proposto da -OMISSIS-, quale legale rappresentante dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dagli avvocati S C e L C A, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E B in Genova, via Corsica, n. 2/11;

contro

Comune di Ventimiglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato M V, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

per l’annullamento

- dell’ordinanza dell’Ufficio commercio e polizia amministrativa del Comune di Ventimiglia n. 1 del 22 gennaio 2022, notificata il giorno 24 successivo, con la quale è stata ordinata la “Chiusura dell’esercizio di somministrazione alimenti e bevande denominato “-OMISSIS-”, sito in Via -OMISSIS- n. 2/A”;

- di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compreso il verbale di violazione P.V. n. 05/2022/COM – Reg n. 1/2022 (relativo al sopralluogo effettuato dal Corpo di Polizia locale di Ventimiglia in data 16 dicembre 2021);

- occorrendo, della delibera del consiglio comunale n. 12 del 29 marzo 2021, avente ad oggetto “Piano del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande – adozione”;

- del Piano del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande del Comune di Ventimiglia;

- della delibera del consiglio comunale n. 5 del 3 febbraio 2022, avente ad oggetto “Piano del Commercio e della somministrazione alimenti e bevande - modifiche e integrazione aree sottoposte a tutela per attività di somministrazione alimenti e bevande con equiparazione criteri, condizioni, obblighi ed adempimenti del perimetro “A” al perimetro “B””.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ventimiglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del 28 settembre 2022, il consigliere A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso, notificato il 24 marzo 2022 e depositato il giorno 31 successivo, il signor -OMISSIS-, in proprio e quale legale rappresentante dell’omonima impresa individuale, ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, dell’ordinanza n. 1 del 22 gennaio 2022 con cui l’Ufficio commercio e polizia amministrativa del Comune di Ventimiglia ha disposto la chiusura del proprio esercizio commerciale denominato “-OMISSIS-”, in quanto asseritamente aperto in assenza di autorizzazione.

Precisato che aveva presentato istanza di autorizzazione solo per seguire le indicazioni date dal Comune e che la stessa andava riqualificata come SCIA, ha dedotto i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione;
degli artt. 3 e 19 della l. n. 241 del 1990;
dell’art. 1 del d.lgs. n. 222 del 2016, n. 222;
dell’art. 64 del d.lgs. n. 59 del 2010;
dell’art. 55 della l.r. n. 1 del 2007;
degli artt. 6 e 19, nonché dell’allegato, del Piano del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande del Comune di Ventimiglia approvato con delibera consiliare n. 12 del 2021. Eccesso di potere sotto i profili: della carenza dei presupposti;
del difetto d’istruttoria e motivazione;
del travisamento dei fatti;
dell’illogicità.

Non sarebbe stato necessario il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, in quanto, non essendo l’esercizio ubicato nel perimetro oggetto di tutela rafforzata ad opera del piano del commercio vigente ratione temporis, veniva in considerazione un’attività oggetto di SCIA, la quale era stata ritualmente presentata.

2) Violazione e falsa applicazione;
degli artt. 3, 19 e 21 novies della l. n. 241 del 1990;
dell’art. 1 del d.lgs. n. 222 del 2016, n. 222;
dell’art. 64 del d.lgs. n. 59 del 2010;
dell’art. 55 della l.r. n. 1 del 2007;
degli artt. 6 e 19, nonché dell’art. 3 dell’allegato, del Piano del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande del Comune di Ventimiglia approvato con delibera consiliare n. 12 del 2021. Eccesso di potere sotto i profili: della carenza dei presupposti;
del difetto d’istruttoria e motivazione;
del travisamento dei fatti;
dell’illogicità.

Essendosi consolidati gli effetti della SCIA, il Comune avrebbe dovuto agire in autotutela e non in via ordinaria.

3) Violazione e falsa applicazione;
degli artt. 2, 3 e 19 della l. n. 241 del 1990;
dell’art. 1 del d.lgs. n. 222 del 2016, n. 222;
dell’art. 64 del d.lgs. n. 59 del 2010;
dell’art. 55 della l.r. n. 1 del 2007;
dell’art. 55 della l.r. n. 1 del 2007;
degli artt. 6 e 19, nonché dell’art. 3 dell’allegato, del Piano del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande del Comune di Ventimiglia approvato con delibera consiliare n. 12 del 2021. Eccesso di potere sotto i profili: della carenza dei presupposti;
del difetto d’istruttoria e motivazione;
del travisamento dei fatti;
dell’illogicità.

Sull’istanza di autorizzazione si sarebbe, comunque, formato il silenzio – assenso.

4) Violazione e falsa applicazione;
degli artt. 3 e 19 della l. n. 241 del 1990;
dell’art. 1 del d.lgs. n. 222 del 2016, n. 222;
dell’art. 64 del d.lgs. n. 59 del 2010;
dell’art. 55 della l.r. n. 1 del 2007;
dell’art. 55 della l.r. n. 1 del 2007;
degli artt. 6 e 19, nonché dell’art. 3 dell’allegato, del Piano del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande del Comune di Ventimiglia approvato con delibera consiliare n. 12 del 2021. Eccesso di potere sotto i profili: della carenza dei presupposti;
del difetto d’istruttoria e motivazione;
del travisamento dei fatti;
dell’illogicità.

Non avrebbero potuto trovare applicazione le disposizioni richiamate nel provvedimento impugnato e, in particolare:

- l’art.

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