TAR Milano, sez. I, sentenza 2017-10-17, n. 201701981

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2017-10-17, n. 201701981
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201701981
Data del deposito : 17 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/10/2017

N. 01981/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00222/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 222 del 2009, proposto da:
Impresa Edile Carcano &
Fumagalli S.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato B B, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Italia, 8;

contro

Comune di Vigano', rappresentato e difeso dall'avvocato M T C, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Camperio, 9;

per l'annullamento

della deliberazione del C.C. del Comune di Viganò n. 34 del 25 settembre 2008, di rigetto del progetto di piano di lottizzazione presentato dall’istante in variante al PRG.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vigano';

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2017 la dott.ssa E Q e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso e per i motivi nel medesimo dedotti l’istante ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, concernente il diniego del progetto di piano di lottizzazione presentato dal medesimo in variante al PRG del comune di Viganò adottato nel 2008.

Si è costituito il Comune intimato, che ha eccepito in via preliminare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, chiedendone, comunque, la reiezione per infondatezza nel merito.

Successivamente le parti hanno presentato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All’udienza pubblica dell’11 ottobre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il Collegio ritiene di accogliere l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dal Comune in ragione dell’approvazione, nelle more della decisione e precisamente con delibera del C.C. n. 8/2012, del nuovo PGT da parte dell’Amministrazione comunale.

A tale approvazione è, invero, conseguita l’inefficacia del PGT oggetto della presente impugnazione, non potendo, dunque, più derivare alcun interesse dell’istante dalla decisione del gravame.

Né tale interesse potrebbe ricavarsi dall’istanza risarcitoria, atteso che la stessa è stata proposta solo genericamente, senza che fosse supportata da alcuna allegazione né fattuale e né probatoria e risulta, pertanto, inammissibile.

In ogni caso, il ricorso è pure infondato nel merito, atteso che lo stesso si incentra sulla asserita carenza di motivazione del diniego, mentre, al contrario, il provvedimento impugnato contiene un’articolata motivazione del rigetto della proposta;
in particolare, l’accoglimento della stessa:

avrebbe richiesto una completa redistribuzione degli standard e una nuova localizzazione delle aree da cedere;

avrebbe determinato una modifica negli indici di edificabilità a favore di alcuni proprietari a scapito degli altri;

la disponibilità di destinare a standard aree con vocazione edificatoria sarebbe stata accompagnata dalla pretesa di mantenimento della stessa volumetria, incompatibile con i principi fondamentali in materia urbanistica;

l’incremento degli standard, con ampia area a verde, avrebbe comportato un aumento degli oneri comunali per la gestione e la manutenzione della stessa;

la volumetria si sarebbe concentrata sull’area di proprietà dell’istante, con la conseguente creazione di una porzione del PL densamente costruita.

La motivazione del Comune si fonda, dunque, in conclusione, sulla disomogeneità degli interventi che sarebbe scaturita da due ipotetici comparti edificatori riparametrati e dalla loro consistenza, motivazione non illogica e, per questo, insindacabile in sede giurisdizionale in ragione della spiccata discrezionalità che contraddistingue le decisioni delle Amministrazioni comunali in materia urbanistica.

Alla luce delle suesposte motivazioni, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza virtuale e si liquidano come in dispositivo.

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